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Il sistema carcerario in Europa

3. MISURE ALTERNATIVE IN EUROPA


1. Descrizione comparata

Le condizioni di detenzione in carcere sono abbastanza simili in tutti i paesi europei1, ma diverse sono le pene alternative, come i benefici penitenziari, che possono essere concessi. Nella maggior parte dei paesi europei ci sono sanzioni comminate dal giudice al momento della sentenza, in Italia invece la condanna può essere solo alla detenzione, salvo applicare al momento dell'esecuzione pene alternative. Il punto di partenza delle misure alternative è stato il considerare la detenzione come "extrema ratio" in un sistema moderno, che deve disporre di numerose valide alternative di intervento2. La prima forma di alternativa al carcere è stato il probation, sistema adottato originariamente dagli Stati Uniti e poi in via di sperimentazione in Gran Bretagna3. Questo strumento viene utilizzato in tutti i casi in cui la detenzione risulta inappropriata e si cerca invece di lasciare la persona in libertà sotto la condizione di determinate prescrizioni e con il controllo e l'aiuto di personale specializzato.

Le misure alternative sono classificate in questo lavoro per categorie, mostrando per ciascuna le analogie e le differenze esistenti fra un paese e l'altro. Si possono definire le misure secondo tre categorie, dovute più alla diversità fra i regimi giuridici in cui sono applicate che a vere e proprie differenze concettuali:
á misure finalizzate alla modifica della pena detentiva;
á misure alternative che costituiscono sanzioni distinte dalla pena privativa della libertà;
á misure che evitano l'esecuzione di una condanna detentiva.


2. Misure finalizzate alla modifica dell' esecuzione della pena detentiva

Tali modelli non sono delle vere e proprie sanzioni, ma danno al tribunale la facoltà di rendere più flessibili le pene detentive, stabilite al momento della condanna. L'obiettivo di queste misure, che permettono una detenzione parziale, anche presso la casa del condannato, è quello di trattanere il meno possibile la persona in carcere, per non comprometterne le opportunità di reinserimento4; ne vengono qui analizzate diverse forme5.
La semi-detenzione, si tratta di una detenzione a tempo parziale che permette di eseguire un'attività professionale o un corso di studi o un trattamento medico al di fuori dell'istituto. Il tempo trascorso in carcere è limitato alla notte ed ai periodi di non attività. Esiste in Belgio, Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Svizzera.
Il lavoro esterno, permette di lavorare fuori dallo stabilimento, è applicato in Svizzera ed in Olanda6.
La detenzione o gli arresti di fine settimana, si permette di scontare la pena nei fine settimana. Esiste in Svizzera, Belgio, Olanda e Portogallo. Detenzione domiciliare, permette di scontare la pena nel proprio domicilio, esiste in Spagna e Italia7.
Collocamento in uno stabilimento non carerario, esiste la possibilità di essere ammesso in un centro di disintossicazione, per i tossicodipendenti. La pena non deve essere superiore ai due anni. Tale misura esiste in Svizzera ed in Inghilterra (hospital order).





3. Misure che prevedono sanzioni diverse dalla pena detentiva

Sanzioni pecuniarie, una delle prime misure sostitutive al carcere. Il reo può pagare una somma in denaro equivalente al tempo che avrebbe dovuto trascorrere in prigione. Per ciò che riguarda l'ammontare della multa, la maggior parte dei paesi europei si sono preoccupati di adattare la sanzione alla personalità e alle risorse di coloro che sono stati giudicati colpevoli di aver commesso un reato. In Olanda e Francia la legge permette al giudice di proporzionare la multa alla situazione economica del reo. Vengono combinati due parametri, al fine dell'attribuzione della multa: da una parte la gravità dell'infrazione ed eventuali precedenti penali del soggetto in questione, dall'altra le sue possibilità economiche. La misura è adottata in Svezia, Danimarca, Austria e Francia. Alcune legislazioni, per esempio quella francese e quella italiana, prevedono un frazionamento nel pagamento della multa8, ed anche la possibilità da parte del giudice di sospendere il pagamento. Normalmente in caso di mancato pagamento, la sanzione è trasformata in pena detentiva.
Esistono poi delle misure di ordine pecuniario assimilate a sanzioni pecuniarie: il sistema francese prevede il pagamento di una multa con possibilità di opposizione; in Germania per i rei minori di ventun anni è possibile versare una determinata somma ad un organismo senza fini di lucro o ad un'associazione assistenziale; in Olanda può essere applicata la confisca o restituzione dei proventi del reato.
Altra possibilità di pagamento è prevista attraverso misure di indennizzodelle vittime, queste hanno per oggetto la restituzione o il risarcimento della situazione prima del reato; ne è un esempio la compensation utilizzata in Inghilterra che permette al tribunale di ordinare al reo di risarcire le vittime in caso di ferite, perdite o danni personali.


Sanzioni restrittive che privano di determinati diritti

La maggior parte dei pasi europei hanno sanzioni privative di diritti emesse a titolo di pena principale. Vengono qui menzionate sono alcune delle restrizioni che possono essere applicate, quello più significative: sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo e interdizione a prenderla se ancora non la si possiede, esiste in Gran Bretagna, Italia, Francia, Olanda e Norvegia; confisca prevista in Belgio, Francia e Germania dei proventi del reato o degli oggetti che sono serviti o che erano destinati a commetterlo; interdizione ad esercitare una attività professionale, se questa era finalizzata per commettere un reato o di un'impresa commerciale. Si possono collegare a questi tipi di restrizioni anche quelle definite educative e morali applicate principalmente ai minorenni, ma non solo. Tali misure esistono in Francia, in Gran Bretagna9, in Germania, dove sono gestite da un agente di controllo che dà consigli sia al minore che alla famiglia. Le sanzioni morali, tipo l'ammonizione, esistono in Portogallo; il rimprovero previsto essenzialmente per i minori in Olanda, o l'imposizione di certi obblighi specifici, come in Germania, in cui la misura consiste nella riparazione del danno, in scuse personali fatte alla vittima e nel versamento di una somma di denaro; la libertà vigilata o controllata, esiste in Italia10.


Misure di probation

Queste occupano un posto di privilegio nelle misure alternative alla detenzione. Storicamente, più ancora delle pene pecuniarie o quelle restrittive dei diritti, la probation è stata la prima misura veramente alternativa alle pene privative della libertà11. In effetti la sua finalità consiste nella riabilitazione del condannato, permette di evitare la detenzione e costituisce un elemento importante al fine del reinserimento nella società.

Anche se introdotta nei paesi europei in epoche differenti, attualmente la probation esiste in quasi tutti i paesi anche se riveste forme giuridiche diverse12. Il termine probation designa una forma di sanzione penale caratterizzata essenzialmente dal suo regime di applicazione che, lasciando la persona fuori dal carcere, le impone degli obblighi sotto il controllo di varie figure istituzionali. In Italia ad esempio è l'assistenza sociale13, gli assistenti sociali infatti, possono portare un aiuto morale o materiale che facilita la risocializzazione. Sono possibili due modalità di procedure diverse:
a) la sospensione della pronuncia di condanna dopo la dichiarazione di colpevolezza, come esiste in Inghilterra e Danimarca; è un periodo durante il quale la persona che vi è sottoposta deve attenersi ad alcuni obblighi;
b) il rinvio dell'esecuzione della pena o il rinvio con messa alla prova (Francia, Olanda, Belgio, Germania), qui il tribunale delibera simultaneamente sulla colpevolezza e sulla pena, decidendo che l'esecuzione di questa resta sospesa per un certo periodo di tempo durante il quale il condannato dovrà sottostare ad alcuni obblighi. Importante sottolineare che per poter applicare la probation è sempre necessario il consenso del reo. Il regime italiano di probation, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale, ha caratteristiche particolari14. La disposizione viene presa dopo aver osservato la personalità del condannato per almeno un mese, e se si è sicuri che la misura contribuirà alla rieducazione della persona assicurando la prevenzione di altri eventuali reati. Al momento della concessione della misura vengono messe a verbale le prescrizioni a cui il soggetto dovrà sottostare per quanto riguarda i rapporti con il servizio sociale, la sua libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali; prescrizioni particolari impediscono al soggetto di esercitare attività o avere rapporti personali che possano indurlo a commettere altri reati. Anche in questo caso la misura diventa esecutiva nel momento in cui l'interessato ha sottoscritto il verbale. L'esito positivo della prova estingue la pena; quando invece il soggetto viola la legge o le prescrizioni, è revocato alla detenzione, dopo decisione del tribunale di sorveglianza, su proposta del magistrato di sorveglianza. Esiste poi una forma particolare di affidamento in prova al servizio sociale, prevista per i tossicodipendenti e gli alcolisti che si dichiarino disposti alla disintossicazione. Ci sono stati diversi sviluppi della probation negli stati membri del Consiglio d'Europa, la concezione duale, agente della probation e condannato, è stata sostituita da nuovi approcci dettati dalla ricerca di una migliore efficienza. Si notino il controllo differenziale praticato in Svezia e Gran Bretagna (si tratta di un controllo maggiore da parte dei servizi verso certe categorie di rei), le esperienze di gruppo o lavoro in situazioni appunto in cui vengono analizzate diversi componenti, o ancora il metodo sviluppato in Francia, Olanda e Gran Bretagna, di presa in carico dell'affidato da parte di due operatori sociali15.


Lavoro a vantaggio della comunità

Principio della misura è che il soggetto, lasciato in libertà, svolga a titolo di pena un certo numero di ore di lavoro, gratuitamente, in un organismo o a vantaggio di determinate persone; l'attività è svolta in termini riparativi a vantaggio della comunità. L'originalità sta nel fatto che la società partecipa in modo attivo all'esecuzione della pena ed alla riabilitazione del reo, attraverso degli organismi presso i quali deve essere svolto il lavoro.
In Gran Bretagna, ad un condannato con più di diciassette anni, dichiarato colpevole di un reato punibile con la detenzione, può essere prescritto un lavoro non remunerato per un numero specifico di ore16, compreso tra le 40 e le 240. In Francia, il "lavoro di interesse generale" consiste in una attività non remunerata di durata compresa fra le 40 e le 240 ore da effettuarsi in un periodo di 18 mesi a vantaggio della collettività, di un istituto pubblico o di un'associazione; può essere utilizzato sia a titolo di pena principale, sia come obbligo particolare del rinvio di una condanna definitiva.
In Portogallo, il lavoro a favore della comunità consiste in lavori gratuiti, compresi fra le 9 e le 180 ore, che devono essere svolti fuori dall'orario di lavoro. La misura può essere adottata solo per infrazioni punibili con un massimo di tre mesi di carcere. Il sistema olandese, anche se sperimentale, ha dato buoni risultati, la misura ha un campo di applicazione molto ampio, può essere infatti applicata sia a livello di giudizio che di esecuzione; il giudice emette la misura da applicare con l'esplicito obiettivo di sostituire una pena detentiva di almeno sei mesi, a questo punto si decide se applicarla come sospensione della sentenza o come misura di probation. La durata delle ore di lavoro è fissata tra le 30 e le 150. Anche in Germania il lavoro a vantaggio della comunità è stato applicato, ma solo per i minori.
In Italia tale misura esiste solamente nel caso di insolvenza di una pena pecuniaria.





4. Misure che evitano la condanna ad una pena

In questa categoria sono raggruppate le misure che permettono ai tribunali, dopo aver stabilito al colpevolezza, di non attuare una pena detentiva o altre sanzioni. Si possono suddividere in tre categorie a seconda del loro obiettivo:
a) sospendere l'esecuzione della pena detentiva;
b) rinviare la sentenza stessa della pena;
c) non decidere alcuna sanzione17.


Misure che sospendono l'esecuzione della pena

Con queste misure il tribunale sentenzia una pena detentiva, ma non attiva l'esecuzione. Si possono notare alcuni esempi in Gran Bretagna; la sospensione della sentenza di imprigionamento, permette, quando venga decisa una pena detentiva inferiore ai 2 anni, che questa non diventi esecutiva, se in un periodo di uno e due anni il soggetto non commetterà un reato punibile con la pena detentiva. Quando il periodo di sospensione è superiore a sei mesi, l'interessato può essere sottoposto al controllo di un operatore del servizio di probation. Nei Paesi Scandinavi, esiste una sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni: è adottata verso rei occasionali, con buone possibilità di reinserimento.
In Francia e Italia è previsto un rinvio semplice analogo alla sospensione condizionale, è nacessario che non ci sia recidiva per un periodo di cinque anni e che il condannato non sia stato giudicato colpevole nei cinque anni precedenti il fatto in questione.


Misure aventi per oggetto il rinvio della sentenza della pena

Queste misure si applicano in diversi paesi, dopo che è stata constatata la colpevolezza, secondo diverse modalità18.
In Gran Bretagna, si tratta della sospensione della decisione sulla pena per un periodo di sei mesi, per permettere al tribunale di valutare il comportamento del reo in questo periodo. È tuttavia necessario il consenso dell'interessato. In Svezia esiste una misura analoga in materia di abuso di droga dove non sia richiesta una immediata detenzione. La sospensione della sentenza della pena esiste anche in Norvegia, Danimarca, Irlanda e Belgio. In Francia tale misura può essere applicata dopo che l'imputato abbia raggiunto un buon livello di reinserimento e quando il danno causato stia per essere riparato.
Misure che non decidono alcuna sanzione

L'effetto sostitutivo in questo caso è totale dal momento che il tribunale evita di emettere qualsiasi sanzione19. Esistono diverse misure che raggiungono questo risultato. Absolut discharg, ovvero sgravio assoluto, è presente in Gran Bretagna, permette al tribunale di non sentenziare la pena, se stima che non sia necessaria una sanzione. Binding over, al di sopra dei vincoli, presente nel sistema inglese, il tribunale dopo aver dichiarato la colpevolezza, non sentenzia nessuna sanzione dal momento che l'imputato promette di avere una buona condotta per un certo periodo di tempo.
In Francia il tribunale può sentenziare la "dispense de peine", la dispensa di pena, se si realizzano tre condizioni: reinserimento dell'imputato, riparazione del danno, cessazione del turbamento causato dall'infrazione.
La non sentenza di una pena in Portogallo si ispira alla legislazione francese. Il perdono giudiziario esiste in Olanda e può essere deciso nel caso di reati di lieve entità; in Italia esiste solo per i minori con pene fino a due anni.



5. La sorveglianza elettronica dei detenuti


Premessa

Le tecniche di sorveglianza elettronica dei detenuti sono state da tempo sperimentate in numerosi paesi comunitari ed extracomunitari. In alcuni stati tale applicazione risulta sempre più diffusa. Il sistema maggiormante noto è il c.d "braccialetto elettronico", che per le sue potenzialità offre possibilità di nuove forme di detenzione domiciliare20, alternative alla detenzione carceraria. Questo strumento, mediante un congegno elettronico da portare al polso, è collegato ad una centralina a disposizione dell'autorità che ha demandato il controllo, e permette una sorveglianza a distanza dell'individuo che sta scontando la propria pena o che è comunque detenuto all'interno della propria abitazione. Il congegno è capace di mettere in allerta la centrale di controllo, qualora il soggetto cui è stato applicato si allontani per oltre cinquanta metri al di fuori del luogo in cui ha l'obbligo di rimanere. Le applicazioni del braccialetto riguardano diverse categorie di detenuti. In Europa la sorveglianza con il braccialetto è già stata sperimentata in Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e da qualche tempo anche in Italia, dove la sua applicazione ha suscitato molte polemiche. Importanti sperimentazioni sono state effettuate anche in USA e Canada, che sono poi i promotori di questo tipo di misura cautelativa.


Il braccialetto in Europa: l'Inghilterra

Il Regno Unito è stato il primo stato d'Europa ad utilizzare tecnologie di sorveglianza elettroniche. I primi segni di interesse verso questi strumenti furono mostrati già nel 1987 dal governo inglese, che poi nel 1989 avviò i primi progetti pilota. Fu il Criminal Justice Act, ad autorizzare nel 1991 l'utilizzazione di alcuni sistemi di sorveglianza elettronica, ma solo per soggetti di età maggiore di sedici anni. Negli anni successivi ci sono stati diversi altri progetti pilota, tanto che la Home secretary, ovvero il segretariato del ministero della giustizia inglese, ha affermato che la sorveglianza elettronica, che "conoscerà uno sviluppo significativo,...potrà nel futuro provvedere alla sorveglianza dei criminali ovunque si trovino nella comunità; essa potrà essere utilizzata anche per seguire i loro movimenti e assicurare, per esempio, che essi evitino certi luoghi"21. Tuttavia, nonostante l'ottimismo del governo, l'applicazione di tali misure, ha suscitato l'opposizione di numerose associazioni che definiscono disastrosi i risultati di tali esperienze22.


La Francia

I sistemi di sorveglianza elettronica erano stati considerati in pubblici atti, già nel 199023, in un rapporto sulla modernizzazione del servizio pubblico penitenziario. Un altro rapporto , inviato nel 1995 dal senatore Guy-Pierre Cabanel al primo ministro, ha riacceso le sollecitazioni verso l'applicazione delle misure di sorveglianza elettronica nell'ambito della misura della detenzione domiciliare. La proposta è stata quella di imporre la sorveglianza elettronica sui soggetti condannati a pene detentive non superiori a tre mesi, nonché a coloro che sono sottoposti a custodia cautelare.
L'Assemblea Nazionale e il senato, hanno successivamente varato la legge n. 97-1159, in cui la sorveglianza elettronica, per una durata non superiore ad un anno, viene considerata una delle modalità di esecuzione della pena privativa della libertà.


Belgio

Ha varato nel 1998 un programma sperimentale per l'utilizzo della sorveglianza elettronica24. L'esperimento è stato effettuato nella fase iniziale su un solo detenuto volontario, successivamente si è allargato ad un centinaio di detenuti da controllare, con il braccialetto elettronico o con la sorveglianza vocale ( in questo caso il detenuto fornisce un codice ad un apparecchio che identifica la sua voce e viene chiamato da una centrale per verificarne la presenza nel luogo in cui dovrebbe essere custodito). I due sistemi saranno destinati a condannati che scontano pene inferiori a tre anni di reclusione e non sono applicabili ai reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. I detenuti per poter beneficiare di tali misure devono pagare una quota per le spese di sorveglianza elettronica.


Svezia

Il primo progetto sperimentale, applicato a condannati a pene non superiori a due mesi di privazione della libertà, è stato lanciato nel 1994. Ai condannati che richiedevano l'applicazione della misura di sorveglianza elettronica, veniva assolutamente proibito ogni uso di stupefacenti e di alcool. Sono stati previsti controlli sanitari, quali analisi del sangue e dell'urina. I beneficiari di tale applicazione sono stati obbligati a versare cinquanta corone svedesi al giorno a titolo di contribuzione alle spese di sorveglianza (come in Belgio)25.


Italia

In Italia, misure di queste tipo sono state proposte ed attuate in via sperimentale solo quest'ultimo anno; al ministero degli interni garantiscono che centinaia di detenuti hanno già chiesto di poter partecipare alla sperimentazione26. Un funzionario di una prigione spiega che: "almeno per il momento solo alcuni di loro potranno essere scelti. In seguito ...si potrà arrivare a 500 detenuti e forse anche di più". Dopo mesi di discussioni e polemiche per il braccialetto elettronico, si è arrivati alla fase di sperimentazione. Non si tratta in realtà di un braccialetto, ma di una cavigliera, molto leggera di un materiale anallergico, munito di un cinturino a prova di manomissione e a tenuta stagna, il braccialetto va appunto applicato alla caviglia e dà l'allarme se il detenuto che lo porta si allontana dal raggio di azione prestabilito27. Sono state scelte cinque città pilota per sperimentare l'applicazione del marchingegno: Roma, Milano, Napoli, Catania e Torino. Ogni procura ha ricevuto settantacinque braccialetti e deve scegliere a chi, tra i detenuti che si trovano già agli arresti domiciliari, applicare il nuovo strumento di controllo. I costi dell'operazione si aggirano sui 6 miliardi l'anno28. Per i mesi in cui si è stabilita la sperimentazione, ogni braccialetto viene noleggiato dal ministero degli interni per sessanta mila lire al giorno dalle ditte produttrici.
Come si diceva all'inizio del paragrafo, questo nuovo strumento di controllo ha creato però molte polemiche, soprattutto in Italia. Prima ad insorgere è stata l'Associazione Antigone, che definisce il braccialetto "una bufala, pazza, dannosa e per giunta costosa"29, costoro adducono diverse motivazione sul perché del loro scetticismo, innanzitutto per il carattere simbolico, sostengono infatti che tale procedimento risulta molto simile all'attuazione del taglio delle orecchie dei vagabondi nel XVI secolo in Inghilterra. Dicono che in questo modo "si esporta il carcere all'esterno, più che il carcerato". Oltre a sostenere che esistono problemi di ordine pratico: i tecnici e le esperienze di altri paesi dicono che il sistema di controllo funziona poco e male e i falsi allarmi sarebbero continui; e di ordine politico: " questa misura rassicura falsamente l'opinione pubblica, poiché è inefficace, non costituisce un'opportunità in più di uscire dal carcere, ma diventa una ulteriore soglia cui dovranno assoggettarsi quanti già fruiscono o possono fruire di misure alternative". Effettivamente la maggior parte dei detenuti in sorveglianza con il braccialetto, nei paesi in cui è già stata applicata tale misura, deve scontare pene brevissime o reati di poco conto, per cui non costituisce vero motivo di allarme sociale.


Prospettive future

Lo studio per risolvere, almeno in parte, il problema del sovraffollamento in carcere risulta ancora allo stadio sperimentale. La sorveglianza elettronica, nonostante voglia far fronte a questa situazione, si è visto che porta ad opinioni contrastanti, molte delle quali negative. Da ciò si evince che se un governo vuole realmente abbassare il suo tasso di presenza carceraria, può farlo senza troppe difficoltà immediate, attraverso gli opportuni strumenti legislativi e di prevenzione delle attività criminali. Ma questo può avvenire solo compatibilmente con le circostanze storico- politiche di un determinato tempo30. D'altronde sono molte le teorie secondo le quali il sistema penitenziario costituirebbe una sorta di "universo in continua espansione", per cui sistemi di controllo intensivo servirebbero unicamente a sorvegliare un maggior numero di soggetti, ma non a diminuire la popolazione carceraria.









1 Vedi cap.2.
2 Dossier, Il "Probation system", «Vivere oggi », XII, n.1, 1998, pp. 26-40.
3 Gallo E., Ruggiero V., Il carcere in Europa, cit., p.181.
4 Rentzmann W., Robert J.P., materiale tratto dalla 7¡ Conferenza dei Direttori dell'Amministrazione penitenziaria, tenutasi a Strasburgo nel 1986.
5 Si veda la teoria di rimodernamento moderato, cap.1, par. 5.
6 Anche in Italia esiste un trattamento simile, l'art.21 sostiene però che sia una modalità del lavoro penitenziario, e quindi non rientra nelle misure alternative; questa misura è concessa dal direttore dell'istituto, quando esista la possibilità nel programma di trattamento.
7 Art.47 del sistema penitenziario italiano.
8 Qualora l'imputato chieda esplicitamente, per problemi economici, di potere pagare a rate.
9 Vedi cap.2 par.3, pp.41-42.
10 Tale misura è sostitutiva di pene detentive non superiori a tre mesi, comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione, eventualmente concessa dal magistrato di sorveglianza, esclusivamente per motivi di lavoro, studio o salute.
11 Gallo E., Ruggiero V., Il carcere in Europa, op.cit., pp.181.
12 Vivere oggi, Dossier, Il "probation system" e la sua applicazione in Italia, Mensile per una nuova cultura dell'assistenza, op.cit., pp.26-40.
13Ibidem.
14 Ibidem.
15 Rentzmann W., Robert J.P., op.cit..
16 Pepe P., Il trattamento della delinquenza giovanile in Inghilterra, op. cit., pp. 339-340.
17 Rentzmann W., Robert J.P., op. cit..
18Ibidem.
19Ibidem.

20 Barbagallo I., La sorveglianza elettronica dei detenuti: profili di diritto comparato,
« Rassegna italiana di criminologia», XI, n. 3-4, pp. 353-365.
21 Home Office: Electronic monitoring - The future of Community Punishment, Comunicato stampa n. 313/1997, Londra, 1997.
22 Associazione Antigone, tratto dal sito internet, www.fuoriluogo.it.
23 Barbagallo I., op.cit., pp. 356-357.
24Ibidem.
25 Barbagallo I., op.cit., pp. 358.
26 Sito internet, www.fuoriluogo.it, tratto da "il manifesto", 6/4/2001.


27 Vedi cap 3, par.5.
28 Sito internet, cit..
29 Segio S., Dei braccialetti e delle pene, sito internet www.fuoriluogo.it, 17 gennaio 2001.
30 Barbagallo I., Milana V., Stupefacenti, detenzione e sorveglianza elettronica: dirittocomparato e problematiche nazionali, in Atti delle due giornate meridionali di medicina legale, criminologica e penitenziaria sul tema: "Le nuove droghe", Martina Franca, Bari, 1999, pp.235.



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