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Politici e amnistia

DALL'UNITA' ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

di Amedeo Santosuosso.



[Questo capitolo riproduce sostanzialmente, fatta eccezione per alcune modifiche e integrazioni, la prima parte del saggio «Politicità dei reati e forme di decriminalizzazione. Amnistia e dissociazione», apparso in A.A. V.V., "Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri", Sapere 2000, Roma, 1984].





Nel periodo di tempo preso in considerazione in questo capitolo il nuovo stato unitario «risolve» il problema del brigantaggio e le questioni dinastiche che su di esso hanno fatto leva tentando di servirsene. Viene così a trovarsi per la prima volta in una situazione di assenza di nemici organizzati e, quindi, di relativa stabilità. L'apparire dei movimenti anarchico e socialista ed il formarsi di alcuni poli di proletariato industriale producono poi un sensibile mutamento del tipo di conflittualità politica e sociale: basti pensare, per esempio, ai « moti di Lunigiana» del '94, con la loro forte impronta organizzata, e, per altro verso, ai grandi scioperi di inizio Novecento.

Muta anche il sistema penale e processuale, che affina e adegua i suoi strumenti al nuovo tipo di conflitti (1).

I provvedimenti di amnistia politica, di cui ci occuperemo, costituiscono un interessante punto di osservazione di questi mutamenti, nel particolare riflesso che hanno nella nozione di delitto politico.



Riportiamo in primo luogo i dati quantitativi del fenomeno «clemenza» politica nelle sue espressioni legislative, rilevando anche l'evolversi delle tecniche di formulazione dei provvedimenti.

Esaminiamo, poi, i caratteri ed i limiti della nozione di delitto politico nelle decisioni della magistratura e nel dibattito giuridico dell'epoca.

Si delineeranno di conseguenza le aree dei destinatari e dei fruitori di quella «idea» della politica.





- Frequenza e caratteri tecnici.



I provvedimenti di amnistia, indulto e condono emanati successivamente al 1865 sono notoriamente molto numerosi. Nel periodo fino al 1915 se ne possono contare circa centoventi, da quelli più importanti o di portata generale a quelli con i quali viene semplicemente concessa, per esempio, una « riduzione di pene militari».

Circa trenta sul totale sono amnistie politiche o comunque contenenti norme relative a reati politici in senso ampio. A queste vanno poi aggiunte quelle aventi per oggetto esclusivo i reati commessi a mezzo stampa e quelle, numerose e «regolari» (circa altre trenta), relative a fatti di « diserzione e renitenza alla leva» e comunque a reati militari. E' evidente infatti che in questi due ultimi gruppi sono compresi reati e condotte la cui politicità, sempre in una certa misura intrinsecamente presente, diventava in molti casi esplicita.

Basti pensare a tutti i casi di repressione della stampa anarchica e socialista e, specie dall'inizio del '900, della propaganda antimilitarista.

Nel periodo compreso tra il 1915 ed il 1918 non vi sono amnistie politiche significative. L'ultima è quella del maggio 1915 (27/5/15, n. 740), in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia, con la quale vengono amnistiati gli stessi reati del precedente decreto (n. 1408) del 29/12/14.

In quegli anni il problema principale è quello della guerra in corso e quindi dei reati e delle giurisdizioni militari.

Il periodo si apre con il R.D. 20/5/15 (n. 673), che amnistia renitenti, disertori e mancanti alle chiamate alle armi, e si chiude con le particolarmente ampie amnistie della vittoria ed in specie con il D.L. 21/2/19, n. 157 (2).



Le amnistie propriamente politiche presentano al loro interno una certa varietà ed evoluzione delle tecniche di formulazione e quindi di individuazione dei reati e delle aree dei destinatari.

In un primo gruppo di casi il riferimento è ad un evento storico-sociale, definito in relazione al luogo ed all'epoca in cui si è verificato.

Così per esempio venne concessa amnistia per i «fatti avvenuti in Torino in settembre 1864 ed in gennaio 1865» (R.D. 26/2/65, n. 2160), oppure «per i fatti di Nuoro» (R.D. 22/4/68, n. 4712), oppure per «i fatti di Bortigali commessi il 19/9/1869 contro quell'amministrazione municipale» (R.D. 15/1/70, n. 5458), oppure «per i fatti di Genova» (R.D. 9/10/79, n. 5860), oppure «per i moti del '98 o per fatti ai medesimi connessi» (R.D. 1/6/1901, n. 187).

In questi casi manca spesso qualsiasi indicazione del tipo ed entità dei reati da amnistiare che sono perciò individuabili o in negativo, sulla base di alcune esclusioni, o comunque sulla base del riferimento storico-spaziale ai «fatti di ...».

In altri casi, analoghi, oltre l'indicazione di «fatti», come i moti dei Fasci siciliani o di Lunigiana (1894) oppure i moti del '98 a Milano, Firenze e Napoli, vi è il riferimento aggiuntivo agli organi giudicanti che hanno inflitto le condanne.

In occasione di quei moti, infatti, erano stati dichiarati gli «stati d'assedio» ed erano stati istituiti Tribunali militari, ai quali erano stati deferiti i reati contro la sicurezza dello stato

ed altri reati, come l'eccitamento alla guerra civile, l'istigazione a delinquere, il favoreggiamento eccetera..

In un secondo gruppo di casi i decreti di amnistia e condono hanno per oggetto dichiarato «i reati politici commessi nel Regno» senza alcuna esclusione, come nel caso (isolato) del R.D. 19/1/78, n. 4260, o con più o meno ampie esclusioni per titoli di reato, per limiti di pena o per la connessione con alcuni reati (4).

La formula usata per esempio nelle amnistie del '67 e del '76 è la seguente:



«... reati politici commessi nel Regno, purché non siano accompagnati o connessi a crimini contro le persone, le proprietà o le leggi militari o a reati di associazione di malfattori» (5).



Il «limite» dell'associazione di malfattori potrebbe apparire incongruo su un piano strettamente giuridico, ma si spiega invece con l'intento, sia pur non dichiarato, di escludere dai destinatari gli anarchici, come più avanti vedremo.

La locuzione «reato politico» come formula per individuare i reati amnistiati cadde ad un certo punto in desuetudine. L'ultima volta in cui venne usata fu il 1881.

Successivamente si preferì indicare il titolo del codice (reati contro la sicurezza dello stato o reati contro l'ordine pubblico) e/o gli specifici articoli del codice che prevedevano i reati che si voleva amnistiare. Così già nel R.D. 14/3/95 venne concessa amnistia «per delitti contro la sicurezza dello stato e di istigazione o provocazione a commetterli». Poi in quello del marzo '98 (R.D. 3/3/98 n. 41) fu dichiarata estinta l'azione penale e furono condonate le pene inflitte



«pei delitti contro la sicurezza dello stato preveduti negli articoli 104, 127 e 135 del codice penale, purché non siano accompagnati o connessi a delitti contro la persona, la proprietà e le leggi militari, e purché la pena restrittiva della libertà personale, stabilita dalla legge o applicata dal giudice, non superi i cinque anni...»



Si sviluppò inoltre la tendenza a precisare ulteriormente i reati da amnistiare e ad indicarli con lo specifico articolo del codice.

Dal R.D. 4/6/1899 (n. 192) in avanti e per tutto il periodo esaminato i reati che compaiono più di frequente amnistiati per riferimento diretto sono quelli di «offesa al re» e «vilipendio delle istituzioni costituzionali» (artt. 125 e 126 c.p.), quelli di istigazione a delinquere e di apologia ed incitamento all'odio tra le classi sociali (artt. 246 e 247 c.p.), quello di associazione sediziosa (art. 251 c.p.) e quelli previsti da alcune delle leggi speciali crispine, come quella (19/7/94, n. 314) sulle materie esplodenti (6).

A ben vedere il mutamento che si verifica in quegli anni nei provvedimenti di amnistia e indulto è più ampio e non si limita ad una mera specificazione/restrizione del prima indistinto «delitto politico».

I decreti del '99 (n. 192 e 467), per esempio, hanno una formulazione ormai articolata e complessa che riflette uno schema destinato a consolidarsi e ad essere usato fino ad oggi.

Uno degli elementi di questa modernità sta nel fatto di amnistiare alcuni reati solo in quanto commessi «in occasione di pubbliche dimostrazioni o di tumulti».

Su questo piano vi era già stato qualche precedente.

Nel 1869 erano stati per esempio amnistiati (R.D. 14/11/69, n. 5336) i « reati commessi in occasione e per causa dell'attuazione della tassa sul macinato». Ed è ben noto quali tumulti e quale repressione vi furono in quell'occasione.

Ed anche nel 1890 (R.D. 30 nov., n. 7269) erano stati amnistiati reati « commessi in occasione di dimostrazioni politiche». L'aspetto di novità nei decreti di inizio secolo sta comunque nel fatto di essere collegati alle agitazioni politiche e sindacali di quell'epoca, che trovano riflesso esplicito alcune volte nelle stesse relazioni.

Nel caso dell'amnistia del 1905 (R.D. 7 agosto, n. 437) il guardasigilli Finocchiaro afferma, per esempio, che:



«la sovrana clemenza si rivolge, così, anche a coloro che violarono la legge penale durante gli scioperi industriali e agrari o nelle contestazioni riguardanti usi civici, nonché nell'inconsulto sciopero generale dello scorso anno...» (7)



Altre volte il riflesso è nella stessa formulazione tecnica del decreto, come in quelli del 1909 e del 1914. Quest'ultimo, in particolare, amnistia



«tutti i reati commessi in occasione di sciopero, conflitti di lavoro, moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti, esclusi i delitti di omicidio e di lesioni» (gravissime, n.d.r.) (8).



In più nel decreto del 1909 i reati da amnistiare non vengono solo individuati per l'occasione in cui sono stati commessi, ma anche per il « fine politico» che comunque essi abbiano (testualmente: «...qualora siano commessi in occasione di scioperi, moti popolari o, comunque, per fine politico»).

E' la prima volta dopo il 1881 (salvo le «dimostrazioni politiche» del 1890) che riaffiora esplicitamente la nozione di delitto politico, anche se sotto la forma della «finalità».

A parte i problemi di teoria giuridica che una tale formulazione apre (9), non può non rilevarsi come l'espressione usata dal legislatore implichi un qualche riconoscimento normativo di politicità delle agitazioni sociali.

Un cenno va fatto a questo punto all'indulto.

Dall'esposizione che precede risulta evidente che le amnistie, pur numerose, si riferiscono per lo più a reati non particolarmente gravi, indicati specificamente o attraverso il massimo della pena (per es. 5 anni).

L'importanza dei provvedimenti di indulto sta nel fatto di essere meno clamorosi, ma più efficaci.

Infatti non è indicato di solito il tipo di reato al quale si applicano, ma solo la quantità di pena che viene condonata, espressa in frazioni (per es. 1/3 della pena) o in numero di anni, indipendentemente dal reato per il quale è stata inflitta (fatte salve esclusioni esplicite).

Ciò spiega perché l'indulto è il mezzo solitamente usato per l'attenuazione degli effetti delle pene per fatti più gravi. La distinzione tecnico giuridica tra amnistia ed indulto si delinea con chiarezza solo negli anni '90 ed in particolare con il R.D. 22/4/93, n. 190 (10).

In precedenza solo nell'amnistia ed indulto «in occasione dell'assunzione al trono di S.M. Umberto Primo» (R.D. 19/1/78, n. 4260) i due istituti risultano sufficientemente distinti. In quel caso il condono consiste non solo nella riduzione della quantità di pena, ma soprattutto nella « commutazione» delle condanne alla pena di morte in quella dei lavori forzati a vita.

Dopo il 1893 importanti applicazioni dell'indulto per fatti politici si hanno in relazione alle condanne dei Tribunali militari istituiti per i «Fasci Siciliani» e per i «moti di Lunigiana».

Nel giro di poco più di due anni vari decreti reali condonarono condanne a decine di anni di carcere (11).

Qualcosa di analogo accadde inoltre per le condanne inflitte in occasione dei «moti del '98» dai tribunali militari e da quelli ordinari (12).

Altri esempi di indulti consistenti sono quello del 1905 (n. 437), che riduce a metà le pene per i reati commessi in occasione di pubbliche dimostrazioni, e quello del 1907 (n. 388), che, per quegli stessi reati, prevede una ulteriore riduzione di un terzo (13).





- I giudici e le amnistie politiche.



Esaminate la struttura tecnica dei decreti di amnistia e la loro evoluzione, va dato a questo punto uno sguardo all'atteggiamento dei giudici così come si manifesta attraverso le loro decisioni.

I dati giurisprudenziali, raccolti attraverso lo spoglio delle maggiori riviste dell'epoca (14), presentano i limiti consueti di questo tipo di rilevazioni, limiti dovuti alla casualità di afflusso delle decisioni alle riviste ed al rischio di una oggettiva valorizzazione della giurisprudenza della Cassazione (15).

I casi esaminati sono comunque significativi se li si considera come sintomi del modo di atteggiarsi dei giudici rispetto alla linea di confine tra politico e non politico. Questa linea è necessariamente frastagliata, in relazione sia ai momenti storico politici ed ai mutamenti culturali generali, che alla diversità di formulazione tecnica dei vari decreti.

A quest'ultimo proposito va rilevato infatti che non sembrano aver dato luogo a contestazioni particolari le amnistie aventi ad oggetto specifici episodi («i fatti di...») o reati, mentre risulta più ampia la casistica su quelle il cui oggetto è indicato come il «reato politico».

Sulla nozione di delitto politico gli orientamenti rilevabili tra i giudici sono abbastanza diversificati e non uniformi. Ciò anche in conseguenza della mancanza a livello legislativo, sia nel codice sardo che in quello Zanardelli, di una esplicita definizione.

Secondo un primo orientamento la politicità viene riconosciuta a reati non rientranti tra quelli «contro la sicurezza dello stato», sulla base della considerazione che



«la sostanza del reato politico non si definisce dalla maggiore o minore pena assegnata, ma dal suo scopo, cioè se diretto in un senso o in un altro ad esercitare un'azione illegittima sul congegno delle pubbliche istituzioni dello stato» (16).



Sulla base di argomenti del genere la Corte d'Appello di Catania considerò reato politico «l'attentato all'esercizio dei diritti politici» (art. 190 c.p.), rientrante tra i reati contro la pubblica amministrazione. Analogamente la sezione d'accusa della Corte d'Appello di Venezia decise che



«la sottrazione di una scheda dalle urne elettorali non cessa di essere un reato politico per essere stata commessa in occasione di elezioni amministrative» (17).



Particolarmente interessante, anche se unica nel suo genere, è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia applicò l'amnistia del 1869, nonostante che questa prevedesse l'esclusione del beneficio nel caso in cui i reati politici fossero «connessi od accompagnati a crimini o delitti contro le persone...». In particolare fu sostenuto



«essere reato politico il prender parte ad una riunione sediziosa di molte persone, dalla quale escano grida contrarie all'ordine politico dello stato, accompagnate da violenze e vie di fatto contro le persone e da ingiurie e minacce agli agenti della pubblica forza accorsi per mantenere l'ordine. E che il ferimento di un agente della forza pubblica, previsto dall'art. 264 del c.p. in quella occasione è un accessorio, il quale perde ogni virtù costitutiva di un reato a sé; perché il legislatore considera comprevalente il reato contro la pubblica Amministrazione...» (18).



A fronte di queste decisioni, che estendono proprio la nozione di delitto politico, ve ne sono altre nelle quali si esclude la politicità anche di reati rientranti nella più ristretta cerchia di quelli contro, la sicurezza dello stato.

E' il caso della Corte d'Appello di Catania che escluse dall'amnistia del 1878 il reato di strage, saccheggio e devastazione per il fatto che non aveva per oggetto il mutamento della forma di governo (19).

Questo nonostante che l'amnistia in questione, concessa in occasione del giuramento di Umberto Primo, fosse di particolare ampiezza riferendosi a « tutti i reati politici e di stampa finora commessi», senza esclusioni.

Un orientamento altrettanto restrittivo si manifestò, specie al livello di Corte di Cassazione, in occasione dell'amnistia del 1890 che, come abbiamo visto, per la prima volta introdusse la formula dei reati commessi «in occasione di dimostrazioni politiche».

Furono infatti esclusi dal beneficio i reati di sciopero, di resistenza e minacce contro la forza pubblica «in quanto non politici» (20), oppure i reati commessi al fine di impedire che un consiglio comunale deliberasse sul «distacco di alcune frazioni, sul trasloco della residenza comunale e sul nuovo organico degli impiegati», sulla base della considerazione che i fatti



«nulla contengono che riguardi l'andamento politico dello stato, ma concernono unicamente questioni locali d'indole amministrativa; né vale insistere che i municipii sono istituzioni dello stato, poiché ciò ; non basta a tramutare in politiche le deliberazioni contro cui insorsero i ricorrenti; e d'altronde è noto che di argomenti politici i municipii nemmeno possono occuparsi» (21).



Un orientamento decisamente più aperto e moderno venne invece espresso dalla Corte d'Appello di Bologna e dal tribunale di Lecce, riscuotendo il plauso della «Rivista Penale».

I giudici di Bologna affermarono in particolare che l'espressione « dimostrazioni politiche» andava intesa «con certa larghezza» e che «quindi non è la sua interpretazione da limitarsi nel senso della politica riguardante la forma di governo». Sostennero inoltre:



«Una volta che si tratti puramente di singoli interessi privati, ma che, come nella specie, la dimostrazione sia causata da un bisogno generalmente sentito, abbia lo scopo di costringere il potere esecutivo a questo bisogno, abbia un carattere ostile alle disposizioni date, per ragioni di ordine pubblico, dall'autorità, e sia accompagnata da manifestazioni alludenti alla speranza che con un diverso assetto sociale possano migliorarsi le sorti dei dimostranti e di quanti altri versino nella medesima situazione; tale dimostrazione acquista natura politica».



Ed i giudici di Lecce, per parte loro, teorizzarono che



«chi dice dimostrazione politica, dice dimostrazione fatta nell'interesse dei cittadini, senza distinguere se sia diretta verso i poteri mediati o immediati dello stato. Politico è sinonimo di sociale: economia politica, scienza politica, autorità politica significano economia, scienza, autorità sociali. Ora, come sarebbe inesatto l'affermare che l'economia politica tratta solamente delle ricchezze dello stato (senza occuparsi delle ricchezze comunicative o domestiche), così sarebbe scorretto il dire che le dimostrazioni politiche hanno solamente per iscopo i poteri centrali dello stato. Nel linguaggio comune l'aggiuntivo politico si riferisce al carattere di cittadino e si estende quanto quello: serba ancora il suo concetto originario, derivante da "polis"» (22).



Queste ultime due decisioni sono significative specie ove si consideri che si riferiscono alle manifestazioni ed agli scioperi del Primo maggio.

L'amnistia del 30 novembre 1890 trovava origine infatti anche nei processi seguiti a quelle manifestazioni.

Negli anni successivi, specie la Corte di Cassazione, conferma nel complesso il suo orientamento restrittivo, fatte salve alcune aperture non proprio « innocenti».

Così in materia di apologia dell'anarchia e di eccitamento all'odio tra le classi sociali vengono interpretate in modo rigoristico l'amnistia del 14/3/1895, di cui si esclude l'applicabilità, e l'amnistia del 14/10/1896 in materia di delitti contro le libertà politiche, se si tratta di un'offesa ad un Presidente di seggio elettorale (23).

In altri casi, invece, la stessa Corte diventa particolarmente benevola se si tratta di amnistiare brogli elettorali, persino se commessi nel corso di elezioni all'interno di una Camera di Commercio, affermando che sono reati contro le libertà politiche i reati commessi in occasione di qualsiasi elezione politica, amministrativa o... commerciale (24), oppure che sono compresi nell'amnistia dei reati contro le libertà politiche anche i reati di corruzione e di violenza pubblica se commessi a scopo elettorale (il caso era quello di un candidato che durante la campagna elettorale «ebbe ad agitarsi promettendo denari, pranzi e cibaria a fine di far trionfare il proprio partito») (25).

Una certa apertura della Cassazione verso una nozione di politicità ampia, così come propugnata da alcuni giudici di merito, la si può ; riscontrare in alcune decisioni relative all'amnistia del 1905, concessa per reati «commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni o tumulti» (26).

Non mancarono comunque anche in quegli anni, e dopo, decisioni il cui rigore formalistico sembra proprio celare la precisa volontà di non applicare il beneficio. Questa volontà risulta ancora più evidente specie se la si confronta con quelle aperture in fatti di corruzione eccetera che abbiamo visto prima essere alquanto sospette.

Non fu per esempio ritenuto commesso «in occasione di moti popolari...» il reato di omesso avviso alla pubblica sicurezza di una dimostrazione popolare. Ciò perché, quando era stato commesso il reato (mancato avviso), ancora non vi era la dimostrazione popolare: ragionamento ineccepibile, fin troppo (27).





- I confini del politico: il caso degli anarchici.



il quadro sino ad ora prospettato sarebbe monco se non si tenesse conto del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali riportati nel paragrafo precedente, le oscillazioni presenti tra i giudici ed anche certe aperture, si svolgono all'interno di un campo delimitato in modo sufficientemente netto, dal quale sono esclusi sostanzialmente gli anarchici.

Come è noto la tecnica di controllo del fenomeno che fu usata in tutta Europa fu quella della spoliticizzazione.

La repressione dell'associazionismo anarchico attraverso inasprimenti legislativi e prassi di polizia sbrigative avvenne dappertutto con la giustificazione della particolare gravità dei reati, ma soprattutto della non politicità di atti commessi da individui che erano « nemici di tutti i governi» e che non proponevano una «nuova e diversa forma di governo».

L'«eccezione» anarchica rappresentò la prima e maggiore controtendenza rispetto all'idea, affermatasi all'epoca anche nei circoli ufficiali, «del criminale politico come uomo di onore, il cui crimine è proibito e punito su un fondamento politico piuttosto che morale» (28). Ciò è vero per la Francia e per la Germania, ma anche per l'Inghilterra, che fino all'inizio degli anni '90 era stata terra d'asilo per gli anarchici e per i perseguitati politici di tutta Europa (29).

Quanto all'Italia, dalla fine degli anni '70 in avanti i rappresentanti della pubblica accusa («dipendenti» dal Ministro di Giustizia) non avevano più contestato i reati di cospirazione politica (che avevano portato a varie assoluzioni da parte delle corti di assise a composizione mista, professionale e popolare), ma sistematicamente quello di associazione di malfattori. E ciò anche quando, con il codice Zanardelli, era stata introdotta l'ipotesi specifica di associazione politico-sediziosa (art. 251 c.p.).

L'imputazione di associazione di malfattori presentava vari vantaggi. Intanto era di competenza non delle corti di assise, ma dei tribunali, composti di soli giudici professionali, come tali più sensibili alle « direttive» ed agli «orientamenti» governativi. Il che avvenne quasi sistematicamente fino all'inizio del nuovo secolo, quando ormai il movimento anarchico era molto debole (30).

Inoltre consentiva una migliore gestione «politica» del movimento anarchico che veniva presentato come accolita di «volgari malfattori» .

Basti pensare che ancora nel 1911 l'«Enciclopedia» del Pessina qualificava l'anarchia come «una forma morbosa della delinquenza, che erroneamente si vorrebbe larvare ritenendola e qualificandola politica» (31).

Ma aveva (l'associazione di malfattori) anche il non secondario « vantaggio» di escludere gli anarchici dalle varie amnistie politiche susseguitesi nel tempo.

Tutti i regi decreti che amnistiavano «reati politici» escludevano infatti esplicitamente (con la sola eccezione di quello del 1878) il beneficio per i reati connessi con quelli di associazione di malfattori (così per esempio quelli del '67 e del '76). I giudici della Corte di Cassazione penale («quella istituzione anarchica e rivoluzionaria, per incoscienza», secondo un commento de «La Giustizia Penale») fecero poi di tutto per ampliare questo effetto di esclusione oltre la sua «naturalità », ricorrendo anche a chiare manipolazioni delle norme delle amnistie.

Un caso clamoroso, fra i tanti, si verificò a proposito dell'amnistia del '96 (24 ottobre) che estendeva la clemenza a tutti i condannati da tribunali ordinari e/o militari per i fatti di Lunigiana, ponendo però come unica condizione che i beneficiari non fossero stati «riconosciuti colpevoli e condannati come autori o complici di omicidio o di lesioni personali che hanno cagionato la morte...»

La Cassazione non applicò il beneficio ad alcuni affiliati «alla setta anarchica della Lunigiana» che erano stati condannati per eccitamento alla guerra civile. Nella motivazione si affermava che, avendo essi eccitato alla guerra civile ed essendosi verificati tra un gruppo di « facinorosi» (diversi dagli imputati) ed una pattuglia di carabinieri scontri armati nel corso dei quali un milite era morto ed un altro ferito, gli imputati non potevano dirsi estranei...» (32). Come è evidente è un ragionamento che, quanto a diritto, sembra provenire più da un rapporto di polizia politica che da una Corte di Cassazione.

In un altro caso, sempre relativo alla stessa amnistia ed agli stessi fatti di Lunigiana, fu escluso il beneficio per alcuni imputati di associazione di malfattori, dato il carattere «comune» del reato, mentre il provvedimento di clemenza non poneva affatto la condizione della « politicità», ma solo quella della connessione del reato contestato con i moti in questione (33).





- Considerazioni d'insieme sul periodo storico.



I dati sin qui esposti consentono di fare alcune considerazioni di carattere generale sulla «clemenza» politica nell'Italia post-unitaria. Nel periodo compreso tra l'unità e la prima Guerra Mondiale i provvedimenti di amnistia e indulto in materia politica costituirono il mezzo tecnico ordinariamente usato per risolvere ed attenuare gli eccessi di repressione prodottisi a livello giudiziario.

Essi infatti rappresentano la faccia «benevola» di situazioni pesantemente repressive verificatesi in precedenza.

E' evidente infatti che, per esempio, dietro amnistie come quella sulla tassa del macinato, vi sono centinaia di morti, migliaia di feriti, di arrestati e di processati.

Ed è altrettanto ovvio che ad altri livelli di repressione, quella poliziesca e militare per intendersi, che all'epoca avevano un grosso ruolo nel controllo delle manifestazioni politiche, la «clemenza» non operava, né poteva operare, date le sue caratteristiche tecnico-giuridiche.

Ciò nulla toglie comunque all'importanza che un uso così esteso della clemenza politica aveva.

L'ordinarietà delle amnistie nel periodo esaminato è agevolmente deducibile dal numero globale dei «regi decreti», che come abbiamo visto è molto elevato, dalla loro abbastanza uniforme distribuzione nel tempo e dalla loro emanazione in puntuale coincidenza con l'esaurirsi di vicende politiche prima represse penalmente.

Ma vi è di più.

Se ciò era vero, era, per altro verso, vero anche il contrario e cioè che l'amnistia veniva riconosciuta come legittima e giustificata solo in materia politica.

Già all'epoca, infatti, il frequente ricorso alla clemenza suscitava opposizione e critica da parte della cultura giuridica, soprattutto quella ispirata alla «scuola classica» del diritto penale.

La «Rivista Penale», per esempio, accompagnava spesso la pubblicazione dei decreti di amnistia, specie se per fatti non politici, con commenti sarcastici sulla «vieta tradizione di festeggiar nozze e nascite regali con straordinarie elargizioni della sedicente clemenza sovrana» che consente ai «delinquenti grossi e piccoli» di mettere nel loro « ;bilancio» un qualche sconto o esclusione della pena (34).

Ma la stessa rivista, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di amnistia politica per i condannati dai tribunali militari per i fatti del '98, rispose autorevolmente attraverso una lettera del suo direttore, Luigi Lucchini, in un modo molto meno intransigente:



«La mia risposta, del resto, non può riuscirle sospetta, poiché già deve conoscere il mio pensiero anche intorno a questo triste e ormai purtroppo frequente spettacolo degli stati d'assedio e dei tribunali di guerra in tempo di pace, che le amnistie possono bensì indirettamente esautorare, ma di cui implicitamente ribadiscono la legittimità» (35).



In questo modo veniva ribadito il giudizio non positivo sulle amnistie, ma allo stesso tempo veniva riconosciuta l'esistenza del problema di come elidere le conseguenze aberranti di quegli organi giurisdizionali illegittimi che erano stati i tribunali di guerra.

In modo ancora più esplicito un altro autore, il Leto, distingueva nettamente l'amnistia comune da quella politica e criticava duramente la prima, approvando invece la seconda, della quale mostrava la sua opportunità e necessità ove si partisse dal presupposto che



«in questi reati (politici) vi è un elemento determinatore di tempo e di luogo per l'incriminazione e la misura di gravezza il quale non si radica nell'esigenza stessa della giustizia, ma trae vigore dalle condizioni della vita dello stato» (36).



Un certo riconoscimento della relatività storica e sociale delle condotte statali - scelta di incriminare e «gravezza» delle pene - e, per altro verso, della «criminalità politica» (si pensi all'enfasi con la quale la «scuola positiva» sottolineava l'« occasione di tumulti o di dimostrazioni politiche» come condizione legittimante l'amnistia (37)), era la via obbligata attraverso la quale i giuristi delle varie scuole, ognuno per vie proprie ed autonome, arrivavano a riconoscere la legittimità e la necessità delle amnistie in materia politica.

Se queste erano nelle grandissime linee le posizioni, le riserve e le perplessità nel campo dei giuristi, diversa era la situazione a livello politico.

Significativo è il dibattito svoltosi al Parlamento nella « tornata» del 24/4/1866 a proposito del progetto di legge (poi approvato) con il quale si abrogavano le norme del codice di procedura penale (artt. 834 e 835) che richiedevano anche per gli amnistiati (oltre che per i graziati) la necessità della riabilitazione per poter godere nuovamente dei diritti civili e politici.

Tutti furono d'accordo con l'opinione del proponente, deputato Boggio, il quale così illustrò il senso dell'innovazione:



«L'amnistia corrisponde al bisogno di stendere, dopo una qualche viva e grande commozione politica, un velo di oblio sul passato; di vero oblio, non di un perdono umiliante, di oblio il quale permetta a coloro che ieri erano proscritti, e che mai s'inchinerebbero a domandare grazia, perché convinti sempre di aver bene operato, anche compiendo quegli atti pei quali furono condannati, di ridiventare cittadini liberi, e di ricuperare il pieno godimento dei diritti civili e politici».



Diversi erano invece il fondamento e la funzione della grazia:



«La grazia dev'essere domandata dal condannato, la grazia ha il carattere di una concessione generosa, che a mero titolo di umanità gli vien fatta ; la grazia estingue la pena, ma lascia sussistere molte altre conseguenze della condanna.

E' a queste condizioni che un proscritto politico può accettare di rientrare in patria? di riconciliarsi col governo? di smettere i rancori e le recriminazioni?» (38).



Idee del genere non erano d'altra parte frutto di opportunismo dei politici o di mero scarso rispetto per i princìpi giuridici. Erano invece espressione della concezione liberale del delitto politico, concezione in forza della quale negli stati europei nel corso del diciannovesimo secolo



«la politica della 'minor durezza' diventa una politica ufficiale prescritta o dalla legge o da una prassi di governo così consistente che i criminali politici sanno di poter richiedere il trattamento di 'minor durezza' in quanto loro diritto piuttosto che grazia eccezionale» (39).



Il trattamento di minor durezza, come è noto, si manifestava non solo attraverso le amnistie, ma anche attraverso l'esclusione della pena di morte ed un regime carcerario differenziato in meglio.

Quest'ultimo in particolare era formalizzato legislativamente in Francia (« ;détention») ed in Germania («Festungsarrest») ed era di fatto praticato in Inghilterra (40).

In Italia in realtà il trattamento penitenziario dei politici non era migliore né di diritto né di fatto, tanto che, quando a seguito delle condanne dei tribunali di guerra del '98 si sviluppò un notevole movimento di solidarietà con i «condannati politici», la richiesta fu sia dell'amnistia, attraverso una petizione recante quattrocentomila firme, che di un miglior trattamento carcerario.

Da Milano, dove il famoso «processo ai giornalisti» aveva portato alla condanna di vari direttori di testate e di noti giornalisti, partì un appello di «donne italiane» nel quale tra l'altro si affermava:



«Assoggettare al severo trattamento dei detenuti per reati comuni i condannati politici dai tribunali di guerra, avvezzi al lavoro intellettuale e alla nutrizione necessariamente corrispondente, costituisce una vera parzialità a loro danno» (41).



Su un piano più generale si può dire che il fatto che i delitti politici dovessero essere trattati con più mitezza e che uno dei mezzi per raggiungere questo obiettivo fosse l'amnistia era convinzione diffusa tra i politici.

Ciò comportava che, se in generale nella magistratura, specie nella Corte di Cassazione, era prevalente un atteggiamento restrittivo nel riconoscere il carattere politico di taluni comportamenti, maggiore apertura era riscontrabile tra i politici. Significativa a questo proposito è la relazione del guardasigilli all'amnistia del 1905 (7 agosto) nella quale tra l'altro si afferma che «è pure concessa amnistia per una serie di reati, i quali, per l'indole loro e più ancora per essere stati commessi in occasione di moti popolari, di pubbliche dimostrazioni e di tumulti, assunsero caratteri di reati politici» (42).

La rassegna della giurisprudenza ci ha infatti mostrato giudici impegnati, pur con qualche oscillazione specie tra quelli di merito, a ridurre l'area di incidenza della nozione di politicità, quando per l'appunto i destinatari erano oppositori politici.

D'altra parte non va dimenticato che la concezione di favore per i « criminali politici» fu inizialmente elaborata per la politica « alta». Il delitto politico era fondamentalmente delitto tra politici, che si usavano reciproci riguardi in considerazione del rango e della precarietà degli assetti politici della prima metà del diciannovesimo secolo.

In Germania, per esempio, la legge del 5 marzo 1810 introdusse nel WŸ rttemberg la punizione speciale dell'arresto in fortezza (« Festungsarrest»), ma solo in considerazione dello status dell'imputato e non della natura del reato commesso. Solo nel 1849 fu eliminato ogni riferimento allo status dell'imputato (43).

Naturalmente questo valeva un po' dappertutto in Europa, con l'avvertenza però che lo status poteva essere anche informale e che traeva origine dalla elevata provenienza sociale, ma anche dalla posizione di preminenza in un forte movimento politico o dalla esistenza di amicizie e simpatizzanti in ambienti capaci di influenzare il governo o dal fatto di svolgere una attività professionale tenuta in grande considerazione dall'ideologia liberale del delitto politico.

Si considerino, per esempio, i giornalisti.

Regimi che pretendevano di essere liberali potevano arrivare, e arrivarono spesso, a mettere in carcere giornalisti e pubblicisti, ma dovevano fare i conti con la caduta di immagine che ciò comportava e con l'esposizione alla critica di aver, di fatto, soppresso la libertà di stampa. Vuoi per questo, vuoi per il fatto che comunque si trattava di soggetti provenienti dalle classi medio-alte, sta di fatto che i giornalisti parteciparono delle forme di trattamento di miglior favore (44).

In conclusione si può dire che, dietro le affermazioni altisonanti sulla nobiltà del delitto politico, vi era una notevole ristrettezza dell'area politica e sociale dei suoi destinatari «naturali» .

E' nota la diatriba sul rapporto tra delitto politico e reati contro la sicurezza dello stato e sullo loro identità o meno. Più avanti ne vedremo alcune implicazioni. Sta di fatto che, se consideriamo i soli reati contro la sicurezza dello stato nel periodo 1879-1887, si può vedere che essi ammontavano ad appena 120 contro i 270 mila reati comuni per ogni anno. Nel solo 1888 il rapporto fu di 62 contro 269.086 (45).

Questa è d'altra parte la situazione sia politica che normativa in cui va collocato il famoso «rifiuto» del Carrara, il quale tra l'altro, al pari della maggior parte degli studiosi fino al codice Zanardelli, identificava la nozione di delitto politico con quella di delitto contro la sicurezza dello stato, che poi erano nella sostanza due: la " perduellio" (insurrezione) e la cospirazione.

Solo in questo ambito ristretto ha un senso, infatti, che «la spada od il cannone» distruggano la tela intessuta dal giurista (46).

L'opposto logico e storico di quanto sin qui esposto era, come abbiamo visto, il trattamento riservato agli anarchici attraverso la negazione del carattere politico del movimento.

Per loro la questione non fu mai veramente quella della gravità degli atti commessi (specie in Italia, dove il numero di attentati fu nettamente inferiore a quello degli altri paesi europei), quanto piuttosto quella della loro disomogeneità rispetto all'assetto sociale e politico. Lo status di anarchico (ed in alcuni momenti anche di socialista) era il reale motivo delle condanne e delle mancate applicazioni delle amnistie.

Posti questi due estremi (politica «alta» e anarchici), nel periodo in esame prende corpo, in buona parte attraverso le amnistie, una nozione di politicità intermedia, avente un suo fondamento relativamente autonomo.

Dando uno sguardo al modo in cui sono formulati i decreti di amnistia ed indulto, è possibile rilevare che, nel periodo precedente il codice Zanardelli, le amnistie per un verso utilizzano la nozione di delitto politico sistematicamente mentre per altro verso fanno riferimento a tumulti (quelli sulla applicazione della tassa sul macinato nel '69) o a «fatti» (Torino nel '65, Nuovo nel '68, Genova nell'80 eccetera.).

Fatti e tumulti non venivano qualificati come politici: il che era inevitabile, data la ristrettezza del concetto di politico esistente all'epoca. Al « popolano» tumultuante non poteva essere riconosciuta quella nobiltà di intenti che poteva essere solo del «politico», ma nondimeno è evidente che già in quegli anni (sino al 1890) quelle amnistie erano il segno della necessità per il potere di riconoscere, se non altro al fine di ridurre le diseconomie dell'eccesso di repressione, che vi erano eventi sociali cui non era applicabile "tout-court" la legge penale. E ciò, se non in forza della loro riconosciuta politicità , almeno per esigenze politiche interne al potere.

Si può dire quindi che tra il '65 ed il '90 permane una concezione del delitto politico ristretta quanto ad area dei destinatari, mentre vi è una certa apertura verso le opportunità politiche di riduzione del carico di repressione verso i partecipanti a moti popolari e tumulti (non definiti politici) ed una netta esclusione dai benefici della politicità per le espressioni di organizzazione di classe (gli anarchici, ma anche talvolta i capi e promotori dei «fatti» delle varie città).

Con il 1890 la situazione muta non poco.

Il decreto del 30 novembre per la prima volta amnistiò alcuni reati in quanto commessi in occasione di «dimostrazioni» che vennero esplicitamente definite «politiche» (il riferimento era alle manifestazioni del Primo maggio).

Nello stesso anno, inoltre, entrò in vigore il nuovo codice penale (Zanardelli) che introdusse, sia pure tra i reati contro l'ordine pubblico (47), alcune norme, come l'eccitamento all'odio tra le classi sociali (art. 247) e l'associazione sediziosa (art. 251), nelle quali il fondamento dell'incriminazione era chiaramente la natura politica del fenomeno che si voleva controllare penalmente.

Completarono poi il quadro le leggi crispine del luglio '94. L'estensione della politicità funzionò così, nel codice come nelle leggi speciali, come causa di ampliamento dell'area dei comportamenti incriminabili.

Negli anni precedenti erano rimasti isolati i giuristi (per esempio Mecacci nel suo "Dei reati politici" del 1879) che avevano sostenuto che doveva essere considerato politico qualsiasi reato in relazione al «movente» ed allo «scopo» (48). Si trattava in realtà di teorie non «necessarie» al potere, dal momento che la repressione del movimento internazionalista seguiva la linea della «depoliticizzazione» (49).

All'inizio degli anni '90 i giuristi accentuarono, in sintonia con le innovazioni legislative, la distinzione tra «delitti contro la sicurezza dello stato» e delitti politici, considerando questi ultimi come un " genus" rispetto ai primi.

Di conseguenza la locuzione «delitto politico», da quel momento in avanti, dovette risultare inservibile, almeno nei provvedimenti di clemenza.

Continuare ad amnistiare «delitti politici» avrebbe potuto significare troppo, cioè coprire un'area troppo vasta di reati. Sta di fatto che dall'amnistia del '93 scomparve la locuzione «delitto politico», che venne sostituita dalla elencazione in dettaglio dei reati o dei titoli del codice. Ma tra i reati oggetto di clemenza vi furono quasi sempre proprio quei reati contro l'ordine pubblico che abbiamo ricordato prima (artt. 247, 251 eccetera).

Sul fronte dei «tumulti» vi è da dire che contemporaneamente si venne stabilizzando la formula «in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni», talvolta con il riferimento a scioperi o a « ;conflitti di lavoro» (per esempio il R.D. 29/12/14, n. 1408) senza qualificazioni di politicità.

In sintesi l'area intermedia di cui ci stiamo occupando poteva essere coperta attraverso due vie. Una consisteva nell'ampliamento, su base direttamente politica, dell'area effettiva del delitto politico, mentre l'altra era data dalla tesi positivistica (di stampo criminologico) sulla attenuazione delle responsabilità individuali nei reati di «folla».

Entrambe furono presenti ed attive nel periodo finora considerato, con il risultato di un oggettivo ampliamento dell'area della politicità, anche nella fase di attenuazione degli effetti della repressione.





NOTE.



1) Confer R. Canosa-A. Santosuosso, "Magistrati, anarchici e socialisti", Feltrinelli, Milano, 1981.



2) Sul diritto penale militare e sui tribunali in tempo di guerra vedi G. Vitali, "Le norme principali della legislazione penale militare per il tempo di guerra", in «Rivista penale», LXXXV, 1917, p 14 segg. Una «cronaca» polemica sui «soliti atti di clemenza sovrana» ; in occasione della «magnifica vittoria» si trova in «Rivista penale», LXXXVIII, 1918, p. 504-6.



3) Vedi R.D. 20/9/94, n.n. 422 e 423, in «Rivista penale», XL, 1894, p. 483; R.D. 14/3/95, n. 56, in «Cassazione Unica», VI, 1894-95, p. 578; R.D. 20/9/95, n. 575, in «Rivista penale», XLII, 1895, p. 401; R.D. 14/3/96, n. 58 (che esclude omicidi e lesioni personali), in 'Rivista penale», XLIII, 1896, p.p. 388-9; R.D. 29/12/98, n. 503, in «Rivista penale», XLIX, 1899, p. 106. In realtà, poi, nelle amnistie dell'11/11/900, n. 366 e dell'1/6/901, n. 187 si preferì la formula «condanne pronunziate dai tribunali militari o dai tribunali ordinari» ; per ovviare alle disparità verificatesi in occasione dei precedenti decreti, nei quali si era parlato dei soli tribunali militari con ovvia esclusione dei condannati da quelli ordinari per fatti che erano dello stesso tipo, anche se contestati sotto diverso titolo di reato (confer «Rivista penale», XLIII, 1896, p. 889).



4) Così nei R.D. 31/1/67, n. 3494; R.D. 14/11/69, n. 5336; R.D. 2/10/76, n. 3361; R.D. 18/9/81, n. 402 e R.D. 3/6/88, n. 5423.5) In «Rivista penale», V, 1876, p. 263, ivi anche la relazione. Nel R.D. 9/10/1870 n. 5907, relativo a «reati politici», «di stampa» e « della Guardia nazionale» vi è invece una anticipazione della tecnica di individuazione dei reati attraverso l'indicazione del titolo del codice. Tale tecnica troverà poi maggiore utilizzo dopo il 1895, vedi infra.



6) R.D. 31/12/99, n. 467 in «Rivista penale», LI, 1900, p. 226; R.D. 7/8/905, n. 437 in «Rivista penale», LXII, 1905, p. 371; R.D. 4/7/1907, n. 388, in «Rivista penale», LXVI, 1907, p. 212; R.D. 14/11/1907, n. 714 in «Rivista penale», LXVII, 1908, p. 100; R.D. 4/2/1909, n. 34 in «Rivista penale», LXIX, 1909, p. 386; R.D. 19/5/1910, n. 240 in «Rivista penale», LXXI, 1910, p. 747; R.D. 27/3/1911, n. 229 in «Rivista penale», LXXIII, 1911, p. 617; R.D. 19/12/1912, n. 1309 in «Rivista penale» LXXVII, 1913, p. 257; R.D. 29/12/1914, n. 1408 in «Rivista penale», LXXI, 1915, p. 195.7) In «Rivista penale», LXII, 1905, p. 372.8) E' l'amnistia del dicembre 1914 (confer nota 6) che copriva «quasi tutti i reati cui dettero occasione i moti popolari del giugno scorso in Romagna ed in provincia di Ancona durante la cosiddetta «settimana rossa», come rilevò G. Ricci, I decreti di amnistia della fine di dicembre 1914, in «Scuola positiva», 1915, p. 14.9) Confer F. Colao, "La ricostruzione dogmatica del reato politico attraverso le amnistie (1919-1932)", in « ;Studi senesi», 1982, fasc. 1, p. 95 e segg. (ora in questo volume, cap. 3).



10) Lo rileva, con toni fortemente critici, L. Lucchini, "L'applicazione dell'indulto 23/4/93 e della relativa scheda statistica. Relazione alla Commissione per la statistica giudiziaria", in «Rivista penale», XLII, 1895, p. 389.



11) I più importanti sono il R.D. 20/9/94, n. 422, il R.D. 14/3/95, n. 56, il R.D. 20/9/95, n. 575 ed il R.D. 14/3/96, n. 58 (in quest'ultimo decreto la formulazione è impropria: viene usato il termine amnistia, riferita però a delle condanne, come invece è proprio dell'indulto). Il R.D. 24/10/96, n. 464 prevede, sempre per quei fatti, una ulteriore riduzione della pena (2/3) che viene anche commutata nel confino per una durata massima di due anni.



12) Vedi il R.D. 29/12/98, n. 503, il R.D. 11/11/900, n. 366, che riduce alla metà le pene inflitte dai tribunali militari e da quelli ordinari (escluso l'omicidio) ed il R.D. 1/6/901, n. 187, per il quale vale lo stesso discorso fatto nella nota precedente per il R.D. n. 464/96.13) Vedi inoltre il R.D. 4/2/909, n. 34 ed il R.D. 27/3/911, n. 229.14) Sono state spogliate sistematicamente la «Rivista penale», «La Giustizia penale» , «Il Foro Italiano» ed inoltre sono state utilizzate « Cassazione Unica», «Scuola Positiva», «Annali» eccetera.15) In particolare in questa ricerca la non abbondanza del materiale disponibile sembra potersi attribuire, oltre a quella casualità cui ho fatto cenno, anche ad un certo disinteresse tra i giuristi per questo tipo di questioni ed al fatto che le amnistie, quando vengono applicate danno luogo a provvedimenti che, per prassi diffusa, ieri come oggi, sono poco motivati. I redattori della «Rivista penale» (LXIII, 1906) spiegavano, per esempio, che non giova riprodurre alcune di queste sentenze «essendone il motivato brevissimo ed ovvio».



16) Così la Corte d'Appello, sez. d'accusa di Catanzaro, sent. 13/2/78, annotata in «Legge», III, 1878, p. 75. Nello stesso senso Cassazione di Torino, 15/12/69, in «Legge», I, 1869, p. 151; Cassazione di Palermo, 3/3/70, in «Legge», I, 1870, p. 539; Cassazione di Palermo 6/9/69 in «Legge», I, 1869, p. 693.



17) Corte d'Appello di Venezia sez. d'accusa, 7/10/76 in «Rivista penale», VI, 1877, p. 44; il Pubblico Ministero aveva in particolare sostenuto che la gestione del comune fa parte e rientra nell'ordinamento generale dello stato in cui «si comprendono tutte le istituzioni politiche e sociali che hanno per base l'elezione e ritraggono la loro sorgente dalla legge fondamentale». Per un ulteriore esempio di reato contro la pubblica amministrazione (abusi di ministri dei culti attraverso discorsi pubblici) considerato politico confer Cassazione di Firenze, 7/7/88 in «Rivista penale», XXIX, 1889, p. 63.



18) In «Legge», 1870, p. 96.



19) Corte d'Appello di Catania, sez. d'accusa, 1/10/78, in «Rivista penale», IX, 1878, p. 541.



20) Cassazione Roma, 23/10/91, in «Annali», 1891, p. 233. 21) Cassazione Roma, 1/4/91, in «Annali», 1891, p. 130.



22) Trib. Lecce, 1/12/90, in «Rivista penale», XXXIV, 1891, p. 181; ivi anche Corte d'Appello di Bologna 27/12/1890 p.p. 180-3.



23) Cassazione Roma, 14/6/95 in «Il Foro Italiano», 1895, p. 833; Cassazione Roma, 23/7/97, in «Il Foro Italiano», II, 1897, p. 438 e segg.



24) Corte di Cassazione, 22/4/97, in «Rivista penale», XLVI, 1897, p.p. 49-50.



25) Corte di Cassazione, 23/1/97 in «Il Foro Italiano», II, 1897, p.p. 149-151.



26) Corte di Cassazione, 13/2/1906 in «Rivista penale», LXIV, p.p. 74-5; Corte di Cassazione, 24/8/1905 (ric. Fratello), 24/8/1905 (ric. Damiani); 6/11/1905 e 13/11/1905, tutte in «Rivista penale», LXIII, 1906, p. 72. Vedi anche in relazione al decreto 29/12/1914, C. Cass. 11/9/1915 in « Rivista Penale», LXXXIII, 1916, p.p. 108-9.27) Corte di Cassazione, 21/4/1906 in «Rivista penale», LXIV, 1906. Confer anche Corte di Cassazione 4/3/1913 in «Rivista penale», LXXVII, 1913, p.p. 628-9: C. Cass. 10/5/1915 in «Rivista Penale», LXXVII, 1915, p.p. 323-5.28) Sul punto confer B.L. Ingraham, Political crime in Europe ("A Comparative Study of France, Germany and England"), University of California Press, 1979, p. 169. Sulla letteratura recente in lingua inglese confer Roedbuck-S.C. Weeber, "Political crime in the United States", Praeger, New York, 1978, p.p. 1-18 in particolare.



29) Ingraham, op. cit., p.p. 204-7 e passim. Vedi anche A. Moscatelli, "I delitti politici e gli attentati anarchici in materia di estradizione", in «Rivista penale», XLIX, 1899, p.p. 356-366.



30) Canosa-Santosuosso, op. cit., p.p. 16-50 sull'evoluzione dell'atteggiamento statale verso gli anarchici; ivi bibliografia.



31) Voce "Delitto politico", in «Enciclopedia Giuridica Italiana», Milano, 1911, p. 693. Anche se ormai era chiaro l'uso strumentale che dell'anarchismo era stato fatto a livello di leggi eccezionali: F. De Luca, "L'anarchia e la bomba nella delinquenza settaria e comune", in «Rivista di diritto e procedura penale», 1914, I, p. 211.



32) Sentenza (18/1/97) e commento si trovano in «La Giustizia penale» , 1897, p. 108 e segg.



33) Sentenza 30/12/96, in «La Giustizia penale», 1897, p. 14.



34) Così la presentazione al R.D. 16/9/1904, n. 491, in «Rivista penale», LX, 1904, p. 527.35) La parte precedente della lettera è del seguente tenore: «A Lei e agli amici Suoi e amici politici dei condannati per i fatti di maggio, che mi chiedono cosa pensi dell'invocata amnistia, non so francamente rispondere se non una cosa sola, che cioè mi sorprenderebbe meno in Loro una sdegnosa ripulsa della sovrana clemenza, piuttosto di questo agitarsi e affannarsi di uomini che si professano pionieri del progresso e della civiltà per ottenere, in buona sostanza, misericordia (checché si voglia dire in contrario) da uomini che Loro considerano i rappresentanti di un ordine sociale tutt'altro che giusto e ben accetto. In passato, per verità, si usava diversamente, e gli apostoli del pensiero e della libertà affrontavano coraggiosamente non solo il carcere, ma il patibolo e più atroci tormenti senza che alcuno andasse a implorar per essi grazia e compassione; mentre è risaputo che i supplizi e le persecuzioni non sogliono che infervorare e moltiplicare i proseliti e sublimare le propagande, anche le più sbagliate, quando abbiano alla testa gente di carattere e incurante della propria sorte». La stessa rivista in una «cronaca» non firmata affermava, sempre a proposito dello «strazio» fatto dai tribunali di guerra, che l'amnistia era inevitabile e che «potrà, per ragioni di opportunità, essere ritardata, ma che infine dovrà concedersi per non urtare il sentimento nazionale e per conseguire la. pacificazione degli animi da tutti voluta» («Rivista penale», XLVIII, 1898, p. 475).



36) G. Leto, "L'amnistia", in «Rivista penale», LXXVII, 1913, p. 552; nel passo citato l'autore riporta, aderendovi, il pensiero in particolare di Pessina sull'argomento.



37) Confer in proposito G. Ricci, "L'amnistia per la pace in Libia", in «Scuola Positiva», 1913, p. 29.38) In «Il Foro Italiano» , Il, 1888, p.p. 246-7. Per una concezione parimenti «alta» del delitto politico confer A. Levi, voce "Amnistia-Indulto", in « Digesto italiano», vol. 3, parte 1, 1895, p. 122; per l'autore i delitti politici «sono dettati da tali sentimenti, provocati da certe aberrazioni, che non di rado hanno potere di dare ad un atto, per sé criminoso e punibilissimo, le note di un'azione sublime, eroica, tale da meritare il trionfo anziché gli orrori dell'espiazione criminale».



39) Ingraham, op. cit., p. 169 (traduzione mia) e p.p. 32-4 sulla diffusione e sui fondamenti della remissione delle pene per i fatti politici in Europa ed anche negli Usa.



40) Op. ult. cit., p.p. 124-5, p.p. 144-5, p.p. 162-4 e passim. Il trattamento dei detenuti politici in Francia ed in Inghilterra si trova anche descritto, con taglio «giornalistico» in «Rivista penale», 1893, XXXVIII, p. 384 e in «Rivista penale», XLVIII, 1898, p.p. 475-7.



41) In «Rivista penale», XLVIII, 1898, p. 474. Sui tumulti del '98 e sulla risposta penale confer anche Canosa-Santosuosso, op. cit., p.p. 89-105. E' interessante anche la recente raccolta fotografica di G. Ginex-C. Cerchioli, "I fotografi e i fatti del '98 a Milano", Cariplo-Laterza, 1986.



42) In «Rivista penale», LXII, 1905, p. 372.



43) Ingraham, op. cit., p. 142. Qualcosa di analogo anche se non formalizzato avveniva in Inghilterra (p. 160).



44) Op. ult. cit., p.p. 161-2 a proposito di giornalisti inglesi condannati per «sedition» nella prima metà del diciannovesimo sec. Ma vedi anche supra la vicenda relativa al «processo ai giornalisti» per i fatti del '98 a Milano.



45) Dati tratti dalla «Statistica giudiziaria penale» per l'anno 1888 e riportati in S. Sighele, "Il delitto politico", in «Archivio giuridico», 1891, p. 556. Va ricordato che proprio alla fine degli anni '70 agli anarchici cominciò ad essere contestato con sistematicità ; il reato «comune» di associazione di malfattori.



46) I passi, notissimi, del Carrara sono ai paragrafi, 3919, 3924, 3927 del "Programma del corso di diritto criminale", Lucca, 1874, dove l'autore si rifiuta di esporre la classe dei delitti politici e motiva il perché di questa scelta. D'altra parte le concezioni del delitto politico riflettono naturalmente le dimensioni obiettive di ciò che è «politico» in una certa società. Per esempio nell'Italia post-unitaria i votanti erano (al 1865) poco più di 250 mila su 25 milioni di abitanti per un numero di 493 eletti, mentre nel 1882 i votanti erano circa 1 milione 200 mila su 28 milioni di abitanti per 508 parlamentari. Sullo stato della scienza politica in Italia nella seconda metà dell'Ottocento e sui relaviti dati vedi G. Sola, "Positivismo e scienza politica", in «Il positivismo e la cultura italiana» a cura di E.R. Papa, Angeli, Milano, 1985, p. 111 segg.



47) Sul rapporto tra reati contro la sicurezza dello stato e reati contro l'ordine pubblico vedi l'interessante dibattito a proposito del caso De Felice in «Enciclopedia del diritto penale italiano» a cura di E. Pessina, Milano, 1907, "Delitti contro l'ordine pubblico", p. 1115 e passim. Vedi inoltre A. Zerboglio, "Delitti contro l'ordine pubblico", in «Trattato di diritto penale» coordinato da E. Florian, Milano, 1935, p. 1 e segg. dove viene esaminato il problema nel codice Zanardelli ed in quello Rocco.



48) Confer Sbriccoli, op. cit., p. 622.



49) In quegli anni, in assenza di norme incriminatrici «intermedie», il massimo di repressione giudiziaria veniva appunto esercitata attraverso la depoliticizzazione (come abbiamo visto per gli anarchici non più imputati di «cospirazione politica» ma della più grave « associazione di malfattori») piuttosto che utilizzando tesi del tipo di quelle del Mecacci, come invece sembra sostenere Sbriccoli, op. cit, p. 624.



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