[1977] Istituzione dei carceri speciali. Decreto ministeriale 450 – 12 maggio

Decreto ministeriale 450 – 12 maggio 1977
Con un semplice decreto ministeriale, il n. 450 del 12 maggio 1977, vengono istituite le carceri speciali per rispondere alle lotte che si erano sviluppate e continuavano a svilupparsi nel circuito carcerario e per cercare di ostacolare i livelli di aggregazione in continua crescita, nonché per tentare di frenare il movimento di evasioni sviluppatosi enormemente negli ultimi anni.

La gestione di questa operazione viene affidata all’Arma dei carabinieri al comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa(1), sia per la scelta e la ristrutturazione degli edifici, sia per i compiti di sorveglianza esterna e di controllo e ispezione interna. Così la notte tra il 16 e il 17 luglio 1977, in grande segretezza e con ampio spiegamento di forze e mezzi, facendo anche largo uso di elicotteri, alcune centinaia di compagni e proletari detenuti vengono trasferiti nelle prime carceri speciali allestite.

I primi cinque supercarceri vengono istituiti nel luglio 1977: Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone e Trani. A questi si aggiunsero presto Novara, Termini Imerese, Nuoro e Pianosa (D.M. 21 dicembre 1977).
L’assegnazione e il trasferimento avvengono a totale discrezione dell’amministrazione carceraria, e dipendono dalla condotta del detenuto (partecipazione a rivolte o evasioni, violenza, ma anche segnalazioni di spie e rapporti delle guardie), nonché in base alla natura del reato (banda armata, rapina a mano armata, ecc.). Su tali decisioni non c’è alcun controllo da parte del giudice di sorveglianza.

Corriere della Sera 25 luglio 1977
Corriere della Sera 25 luglio 1977

Lotta Continua, 22 luglio 1977

[ Carlo Alberto Dalla Chiesa

1982 – Decreto ministeriale, 22 dicembre: “I carceri speciali” – rinnovo e inasprimento

1983 – Decreto Ministeriale, 28 aprile: “I carceri speciali” – rinnovo

1983 – Decreto ministeriale, 3 agosto 1983. Sospensione parziale carceri speciali

1983 – Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, 3 agosto. Formalizzazione delle Aree Omogenee  ]

 

(1) “Lo stesso giorno della pubblicazione del decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia, Bonifacio, diramò una circolare rivolta agli ispettori e ai direttori dei penitenziari, ove «si raccomandava la più ampia collaborazione con il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, agevolandone i compiti, specie fornendo ogni necessaria informazione circa la sicurezza, l’ordine e la disciplina all’interno degli istituti».

[…]

Le intenzioni dell’esecutivo erano chiare, si decise di delegare il coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituiti ad un generale Dalla Chiesa, a cui vennero affidati i compiti di visitare gli istituti, riferire al governo le disposizioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti; egli doveva essere, inoltre, informato dai direttori degli istituti di pena riguardo alle disposizioni adottate per il mantenimento della sicurezza, dell’ordine e della disciplina all’interno degli istituti.

Le idee del generale Dalla Chiesa, su come risolvere il problema della sicurezza delle carceri, appaiono chiare già dalle prime direttive emanate e dalle prime visite negli istituti penitenziari: l’obiettivo era quello di individuare le carceri più sicure ove destinare i detenuti ritenuti più pericolosi.

Il 20 maggio Dalla Chiesa dirama una circolare in cui chiedeva dettagliate informazioni su:

  • i controlli effettuati sulle persone che entrano ed escono dagli istituti penitenziari;
  • i controlli telefonici, richiedendo anche dettagliate informazioni sugli apparecchi abilitati all’uso all’interno delle carceri;
  • i controlli che venivano effettuati nel perimetro esterno degli istituti da parte degli agenti di custodia;
  • i controlli effettuati sui pacchi destinati ai detenuti;
  • l’eventuale impiego di detenuti nelle attività interne del carcere;
  • l’indicazione dei fornitori di generi alimentari o altro ammessi all’interno dell’istituto;
  • le garanzie esistenti sul divieto di possesso di denaro da parte dei detenuti;
  • quante e quali ispezioni venivano effettuate giornalmente alle inferriate e ai locali di uso comune. Veniva anche richiesto se l’orario e il risultato di tali ispezioni veniva annotato in apposito registro;
  • le carenze strutturali, che potevano essere superate con interventi in economia, per poter conseguire la sicurezza auspicata.

L’individuazione delle carceri destinate a diventare di «massima sicurezza» fu affidata allo stesso Dalla Chiesa che in pochi mesi visitò vari penitenziari della penisola; naturalmente tutto ciò era avvolto dal segreto, solo ad operazioni ultimate si ebbe notizia di quali carceri erano diventate di «massima sicurezza».

A metà luglio furono predisposti cinque istituti che, preventivamente sfollati dei vecchi detenuti destinati ad altre sedi, dovevano ospitare i soggetti ritenuti pericolosi. Riguardo all’individuazione dei detenuti da destinare ai «carceri speciali», fu scontato il trasferimento dei detenuti politici, ovvero di coloro che erano stati accusati o condannati per reati di eversione e terrorismo. Inoltre, l’Amministrazione Penitenziaria invitò i direttori degli istituti penitenziari a trasmettere un elenco dei detenuti comuni ritenuti particolarmente pericolosi, ovvero coloro che erano stati coinvolti in specifici episodi violenti (evasioni, sequestri o violenze ai danni di agenti di custodia, rivolte e proteste particolarmente violente).”

Maria Rosaria Calderone, L’articolo 41 bis Ord. pen. e altri regimi particolari di detenzione – L’AltroDiritto 2005