LUNEDI' 5 SETTEMBRE 2005 - ore 21,30


Lunedì 5 settembre alle ore 21.30 alla Festa di "Liberazione" di Livorno presso il parco "Villa Regina", via Borgo Cappuccini, dibattito contro la repressione.

Assieme al "Comitato verità e giustizia" per i fatti di Roma (Lazio-Livorno) partecipa il "Comitato Promotore" della Campagna contro il 270 e i reati associativi del Codice penale fascista "Rocco"

La questione dell'art. 270 e dei reati associativi è stata, da sempre, al centro della repressione e della prevenzione contro militanti del movimento di classe nel nostro paese.

In campo nazionale ed internazionale, la "lotta al terrorismo" è diventata, oramai, il cavallo di battaglia dell'imperialismo per ostacolare la lotta di classe ed il suo sviluppo; una politica, conseguente alla crisi generale del sistema capitalista, che costringe tutto il mondo a schierarsi o dalla parte dei popoli oppressi e delle classi sfruttate o dalla parte di chi opprime, sfrutta, massacra, distrugge, immiserisce.
In ogni paese la borghesia imperialista detiene, attraverso lo Stato, il potere ed esercita la violenza di classe per mantenere inalterato il proprio ruolo di classe dominante.
La repressione rappresenta, quindi, lo strumento principe dell'azione dello Stato per contrastare la lotta di classe. Per questo, lo Stato utilizza apparati e strumenti quali gli articoli 270, 270 bis, ter … (ed ora con il "Pacchetto Pisanu" anche il 270 quater, quinquies e sexies) che nelle inchieste degli ultimi anni hanno contribuito a colpire, dividere ed isolare i rivoluzionari e le avanguardie di classe, e queste dal resto delle classi lavoratrici e dal proletariato.
Il 270 del Codice Penale (Associazioni sovversive) è stato un caposaldo del Codice penale fascista "Rocco", in vigore dal 1° luglio 1931, con il quale il regime metteva sotto accusa e condannava comunisti, anarchici, socialisti massimalisti.
Abbiamo costituito un Comitato Promotore per iniziare a rompere questo meccanismo promuovendo ed organizzando una Campagna di denuncia e di mobilitazione contro il 270 e i reati associativi.
Così, come è stato possibile unire forze per costituire il Comitato Promotore, allo stesso modo, invitiamo compagni/e e militanti a far propria la Campagna affinché abbia effettivamente quello spirito unitario e quel respiro nazionale di cui necessita.
In quanto parte del movimento di classe, abbiamo il compito, oltre che il dovere, di unire attraverso la solidarietà e la lotta quello che lo Stato vuole dividere con la repressione. Solidarietà intesa come solidarietà di classe: arma fondamentale per ostacolare qualsiasi tipo di attacco repressivo.
Abbiamo proposto la Campagna contro il 270, in primo luogo, perché strumento principe utilizzato in questi anni contro ogni struttura del movimento di classe (e l'importanza per la borghesia è dimostrata dagli sviluppi che ha avuto nel corso degli anni: 270 bis nell'80, 270 bis "allargato" e 270 ter nel 2001 fino ai 270 quater, quinquies e sexies del luglio 2005); in secondo luogo, perché è intensamente ed estesamente utilizzato per giustificare ogni azione repressiva, sia dal punto di vista mediatico che da quello sociale; in terzo luogo, per il suo uso decisamente politico, essendo uno degli articoli ereditati dal regime del ventennio fascista.

- Costruire, nella lotta, una Campagna nazionale di denuncia e di mobilitazione contro l'art.270 del Codice Penale e contro tutti i reati associativi!
- Costituire, con l'unità, comitati locali (cittadini e territoriali) per articolare, organizzare e sviluppare la Campagna nazionale!

Organizzarsi e mobilitarsi a sostegno della Campagna Nazionale
contro l'art. 270 (del Codice Penale "Rocco") e i reati associativi

Comitato Promotore della Campagna nazionale contro il 270 e tutti i reati associativi

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Ecco la traccia del secondo intervento sul 270 tenuto a Livorno.
Il primo intervento, di apertura all'iniziativa, ha spiegato il senso politico e gli obiettivi della Campagna.

Livorno, lunedì 5 settembre 2005 - Festa di "Liberazione"
Intervento sull'evoluzione storica (o meglio sull'involuzione)
dell'art.270 C.p. al dibattito sui reati associativi

Il Codice penale "Rocco" fu approvato nel '30 in pieno regime fascista. A distanza di 75 anni sta ancora lì, nonostante la sconfitta del fascismo con la lotta di Liberazione (della quale ricorre questo anno il 60° anniversario).
Quel Codice, in 60 anni, ha subìto modifiche per l'abrogazione di vari articoli, ma ha subìto pure l'inserimento di nuovi e significativi articoli, proprio sulla questione del 270 riguardanti le "Associazioni sovversive".
Lo stesso articolo recita: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società …".
Il 270 fu un caposaldo del ventennio fascista, venne utilizzato per mettere sotto accusa, arrestare, incarcerare e confinare, per lunghissimi anni, comunisti, socialisti ed anarchici.
E' interessante e significativo rilevare come l'articolo nel primo capoverso, riferendosi alle "associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull'altra …", fosse diretto a colpire i comunisti; nel secondo, invece, riferendosi alle "associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento …" fosse diretto a colpire gli anarchici.

Per la sua prefigurazione è un reato di pericolo presunto in quanto colpisce l'individuo non per quello che ha fatto ma su quello che potrebbe e/o si propone di fare, colpendo le intenzioni, indipendentemente dalle possibilità concrete di raggiungere gli scopi descritti nella fattispecie. Punisce il fatto dell'associazione sovversiva, nella quale la legge presume in via assoluta un pericolo per la personalità dello Stato, indipendentemente dai fatti delittuosi che gli associati possano effettivamente commettere.
Negli anni '30 la classe dominante non aveva dubbi sull'esistenza delle classi sociali e della possibilità che, dopo una rivoluzione proletaria e l'instaurazione della dittatura del proletariato, la borghesia venisse soppressa (l'esperienza dei Soviet e della Rivoluzione d'Ottobre era lì a dimostrarlo!). Non aveva alcun timore a dichiararlo e predisponeva le proprie armi di difesa, come appunto l'art.270.
Oggi, invece, come già avvenuto con il 270 bis del 1980, la classe dominante non parla più - apertamente - di classi e di dittatura, ma si pone l'obiettivo di colpire chiunque pratichi e sviluppi la lotta di classe e per questo ha coniato e utilizzato le sopra citate categorie quali "terrorismo" ed "eversione dell'ordinamento democratico e costituzionale".
Dal 1980 al 2001 sono stati inseriti nel Codice il 270 bis del '80, il 270 bis detto "allargato" e il 270 ter nel 2001, a seguito dei fatti dell'11 settembre.
Il 270 bis è frutto di due passaggi legislativi: il primo, è dovuto alla legge Cossiga del febbraio 1980 che introduce il 270 bis (reato di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) che è quello per cui 5.000 compagni/e di questo paese, in quegli anni, hanno dovuto fare i conti con secoli di galera!
In un processo di Bologna di anni fa ad un gruppo algerino della Gia fu contestato il reato di associazione sovversiva col 270 bis del '80. Successe che un compagno avvocato la spuntò facendo passare la tesi, in termini giuridici fondata, che protetta era la sicurezza dello Stato italiano e non di un altro Stato, per cui chi si organizzava in Italia per compiere azioni militari in Algeria, come in quel caso, non poteva essere condannato per il 270 bis.
Il secondo passaggio: dopo l'11 settembre modificano la legge, in quello che prima definivo "allargato". La modifica inizialmente è un decreto che prevede un 270 ter e un 270 quater; poi il 270 ter viene ricondotto all'interno del 270 bis ed il 270 quater rimane 270 ter. Quale è la novità: in due passaggi si dice "associazioni con finalità di violenza, di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico anche in danno di una Stato estero"; sono queste paroline che hanno cambiato la questione.
Il 270 ter, invece, diventa un reato nuovo, gravissimo da un punto di vista concettuale, perché punisce il dare assistenza, alloggio, vitto e ogni tipo di aiuto (senza farne parte) a membri di cosiddette associazioni sovversive di cui al capo precedente (del 270 bis) con una pena fino a 4 anni. E' grave perché punisce chi dà ospitalità, vitto, alloggio, assistenza a compagni rivoluzionari come ad esempio quelli delle Farc colombiane o del Fronte Popolare palestinese; colpisce la solidarietà di classe da rivoluzionario a rivoluzionario, da compagno a compagno, oltre a quella da un punto di vista umano.
Ancora non basta! Infatti la sentenza di Milano del 24 gennaio scorso contro tre islamici, che tanto scandalo suscitò perchè il giudice Forleo li aveva assolti dall'accusa di "terrorismo internazionale", ha riaperto il problema.
Cosa sostenne la Forleo? Che la nuova formulazione del 270 bis "allargato" ha come bene protetto la sicurezza anche dello Stato estero dall'attentato di tipo terroristico, ma dice faremmo un'ingiusta scelta di campo se estendessimo questa tutela dal terrorismo (all'azione che colpisce indiscriminatamente i civili) all'attentato o all'azione militare in uno scenario di guerra di una forza insorta contro un esercito ufficiale.
In altre parole, se un'organizzazione come Ansar Al Islam, che sta nel nord dell'Iraq e si prepara a fronteggiare l'attacco Usa e dei Peshmerga curdi di Barzani e Talabani, non possiamo considerarla un'organizzazione terroristica perché non sta facendo azioni indiscriminate contro civili ma combatte contro militari e di conseguenza devono essere considerati legittimi combattenti se non altro ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, là dove si dice che quando in un paese vi sono forze che combattono con le armi in vista, in divisa e sotto un comando unificato e responsabile, quelle sono forze legittime, sono legittimi combattenti.
Il magistrato Forleo ha fatto questa distinzione e di conseguenza per il fatto che questi inviassero volontari a combattere in Iraq contro gli Usa non possono essere considerati terroristi, bensì guerriglieri. Quindi non sono punibili seconda la lettura testuale e corretta della legge italiana. Ha detto giustamente: ho agito secondo scienza e coscienza, ed infatti ha valutato secondo un criterio tecnico. Ma la questione ha suscitato un casino così che politicanti e magistrati hanno denunciato quella norma per il fatto che non era più adeguata ai nostri tempi.
Ecco, infine, le ultime novità del cosiddetto "pacchetto-sicurezza" Pisanu. Per tutto luglio governo e partiti hanno dibattuto sulla questione. Il decreto è stato discusso e approvato al Senato ed alla Camera a tempo di record. Il 30 luglio, dopo tre giorni di dibattito, il decreto è diventato legge per l'accordo bipartisan tra la maggioranza e le forze di "opposizione" (Ds, Margherita, Sdi, Udeur). Contro hanno votato Prc, Pdci, Verdi e sinistra Ds.
La nuova legge n.155/2005 è di 19 articoli. Tralascio per ovvi motivi di tempo l'inasprimento di norme già vigenti e l'ampliamento di nuove misure liberticide. Prendo in esame, invece, l'art.15 della legge, inerente agli articoli riguardanti il 270 che ha come obiettivo l'introduzione di altre misure oltre al tentativo di formulare una definizione di "terrorismo". La sentenza di Milano del 24 gennaio scorso, come abbiamo visto, aveva evidenziato questa deficienza.
Infatti la legge n.155 con l'art. 15 ("Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo") che inserisce nel Codice penale il 270 quater ("Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale"), il 270 quinquies ("Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale") e il 270 sexies ("Condotte con finalità di terrorimo") tenta di colmare quel vuoto legislativo.
Proprio per questo il 270 sexies sostiene: "1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia …". Parole, parole per mistificare e continuare a nascondere la realtà! Ma anche le parole, come ha scritto un compagno avvocato, più autorevole di noi sulla materia, sapranno ribellarsi alla realtà dei fatti.

Concludo sottolineando il fatto che la recente legge rappresenta un altro passaggio significativo e necessario alla borghesia e ai suoi apparati di Stato per evitare il verificarsi di contraddizioni e contrasti come quelli seguiti alla sentenza del 24 gennaio scorso ed, in particolare, per ostacolare la resistenza dei popoli oppressi, delle classi sfruttate e la lotta di classe in generale.