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Sulla legge del 31 luglio 2005, n.155, nota come "legge Pisanu"

A cura del Comitato Promotore della
"Campagna Nazionale contro il 270 e i reati associativi"

Con questo scritto intendiamo informare e approfondire (del)la "legge Pisanu", una nuova legge in materia di "lotta al terrorismo internazionale".
Questa legge è stata approvata fulmineamente dal Parlamento e con voto bipartisan tra la maggioranza di centro-destra e larga parte del centro-sinistra.
L'alibi, o meglio il pretesto, per questa operazione è stata la strage del 7 luglio scorso a Londra, come precedentemente era avvenuto per le altre leggi sulla materia a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 a New York e dell'11 marzo 2004 a Madrid.
Negli Stati Uniti, in Inghilterra ed in Italia, in questi paesi in particolare, negli ultimi 4 anni sono state approvate norme di integrazione e/o modifica ad altre leggi già vigenti, spacciandole come risposte agli attentati c.d. di "matrice islamica".
Non è un caso che proprio questi paesi (strateghi della guerra preventiva e forze occupanti della Jugoslavia, dell'Afghanistan, dell'Iraq, paesi, e loro popoli, contro i quali hanno scatenato guerre e causato crimini, distruzioni e devastazioni) siano i capifila di provvedimenti che hanno ulteriormente ristretto e limitato le libertà individuali e collettive delle masse popolari.
L'Italia, con grande celerità (il tempo di 72 ore!) e ad amplissima maggioranza, ha convertito il decreto legge 27 luglio 2005, n.144, adottato dal Governo Berlusconi con la legge 31 luglio 2005, n.155.
Il primo dato, indiscutibile, è l'estensione dei poteri di intervento autonomo, anche precautelare, delle forze di polizia e l'inasprimento di norme già vigenti.
Il secondo dato, altrettanto indiscutibile, è la legalizzazione da parte dello Stato, di attività svolte precedentemente sotto forma di illegalità.
Questi più ampi poteri di polizia nell'accelerazione di quel processo di trasformazione dello Stato, confermano il fatto che lo Stato è uno strumento di coercizione con il quale la classe dominante fonda il suo potere con la violenza organizzata. Infatti lo Stato capitalista non è altro che una "banda di uomini armati", nella quale l'esercito, la polizia, la magistratura, i servizi segreti, la stampa, ecc. si dividono il lavoro per mantenere sottomesse le masse lavoratrici.
Logicamente, la borghesia tenta di mascherare la sua dittatura con forme di dominazione politica più moderate, ma la crescente crisi economica e sociale ed il conseguente sviluppo della lotta di classe, sempre più spesso rendono inutili questi tentativi.
C'è chi parla di Stato autoritario e reazionario, chi di Stato di polizia, chi di Stato d'eccezione, chi di Stato forte; ma il denominatore comune è il medesimo.
Si tratterà, comunque, di approfondire la questione anche da un punto di vista storico, politico, culturale per meglio definirne la forma.
Con la n.155 siamo di fronte ad una legge che inserisce nei Codici, e all'interno di leggi, norme che restringono (aspetto riconosciuto da ogni parte) la libertà di ciascuno per garantire "maggiore sicurezza". Alla amletica domanda "sicurezza o libertà", è necessario rispondere nell'unico modo possibile: fintanto che esisteranno le classi non sono concepibili, né possono realizzarsi l'uguaglianza, la giustizia, la libertà. Ed allora, di quale sicurezza stanno parlando?

Gli articoli (19 in tutto) della nuova legge sposano in toto quella logica premiale per i collaboratori (in questo caso stranieri) che da tempo l'ordinamento italiano prevede nei confronti dei collaboratori processuali in tema di mafia e di c.d. terrorismo.
Lo stesso meccanismo di espulsione dello straniero può scattare sulla base di valutazioni di prevenzione effettuate dalla polizia, senza nullaosta dell'autorità giudiziaria.
Anche giuristi di provata fede garantista (non stiamo, quindi, parlando di rivoluzionari o di incalliti "estremisti"), hanno affermato che: "Non si può nascondere l'inquietudine suscitata di per sé dal fatto che una persona possa stare per un giorno nelle mani della polizia senza contatti con nessuno, neppure con un difensore". Quando la polizia non ha neppure il dovere di avvertire i familiari.
Infatti la norma scarica sul c.d. "fermato" la facoltà di chiedere di avvisare un familiare; altro è il fatto che la polizia chieda al fermato o arrestato se vuole che si avvisi un familiare, altro è lasciare a lui la facoltà di farne richiesta, una facoltà che egli ben potrebbe ignorare, se nessuno lo avverte.
Lo stesso articolo 15, inserito nell'art. 270 ("Associazioni sovversive") del Codice penale tenta di colmare i vuoti con il 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies; colmarli nel senso di allargare l'area dei soggetti da colpire e di definire meglio le "condotte con finalità di terrorismo".
Comunque, leggendo attentamente gli articoli della legge che, in forma sintetica, riportiamo di seguito, è possibile comprendere il senso politico e i propositi dei legislatori. Naturalmente, per legislatori si deve intendere la classe politica a 180°, da destra a "sinistra", che impersonifica (o sono al servizio del) la classe che detiene il potere.
Questa legge, come altre, tende a definire sempre meglio le aree da colpire e da sconfiggere. In questo caso, la legge si rivolge, specificatamente, contro quegli stranieri che promuovono resistenza e si oppongono in tutte le forme all'oppressione che l'imperialismo esercita nei loro paesi di origine.
Inoltre si rivolge, in generale, a chi lotta e a chi si oppone nel nostro paese allo sfruttamento e contro quanti esprimono solidarietà e sostegno alle lotte dei popoli e alle loro avanguardie.
La parte che riguarda il 270 è illuminante al riguardo, proprio se analizziamo la sentenza di Milano del 24 gennaio scorso, sentenza che assolse 3 militanti islamici dall'accusa di "terrorismo internazionale", riconoscendoli, invece, a pieno titolo come combattenti per la liberazione del proprio paese. Un "vuoto" che assolutamente dovevano colmare …
L'altro aspetto, di non secondaria importanza per lo Stato, è quello di sviluppare la mobilitazione reazionaria delle masse (o settori di esse), nel senso di legittimare un consenso di massa a provvedimenti e misure liberticide. La questione "sicurezza" offre loro un'opportuna occasione. Perché dovrebbero lasciarsela sfuggir di mano ?!
Infatti, diversi interventi da parte dello Stato hanno fatto rilevare, e rivelato, come sia sempre più forte il tentativo di cooptare categorie di lavoratori e di "cittadini" nella gestione del controllo, della prevenzione e della repressione.
Esempi illuminanti sono la militarizzazione dei pompieri e della protezione civile; l'obbligo di schedatura di chi accede a internet imposto ai gestori di internet point; l'utilizzo dei controllori di autobus per schedare ed espellere gli immigrati o del personale di volo sugli aerei utilizzati per le deportazioni; l'obbligo di vigilanza per baristi sul divieto di fumare o bere alcolici per strada; fino alla schedatura di chi acquista biglietti per lo stadio o il teatro.
Come le recenti esercitazioni c.d. di "antiterrorismo", avvenute a Milano, Roma, Torino e Napoli, dimostrano; "prove generali" nelle quali si è assistito alla mobilitazione congiunta di carabinieri, poliziotti, unità sanitarie, vigili del fuoco, sommozzatori, reparti speciali "antikamikaze", per un totale di 2.000 unità, alla presenza di rappresentanti della Cia. Il fine dichiarato è il solito ritornello della "lotta al terrorismo", lo scopo reale è, invece, l'intimidazione della parte più vanzata e combattiva delle masse popolari, il totale controllo del territorio, la generale militarizzazione della società …
Altro esempio, invece, rispetto ad una politica più repressiva è nel disegno di legge della "Finanziaria 2006", che prevede tagli e riduzioni allo stato sociale e maggiori risorse alla forze di polizia. Infatti, per la polizia sono previsti aumenti di risorse umane e finanziarie. L'apparato poliziesco sarà esentato da tagli (a dispetto dei tagli ai servizi sociali, alla salute di lavoratori e pensionati) ma avrà 200 milioni di euro in più (art. 7 "Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza") ed in programma 2.500 assunzioni di personale da impiegare in compiti di ordine e sicurezza pubblica (art. 35 "Assunzioni di personale").
E' fin troppo chiaro l'aumento dei poteri repressivi dello Stato a scopo preventivo di fronte a possibili opposizioni sociali per una politica antipopolare e di crescente militarizzazione.
Al riguardo dobbiamo rilevare che i tentativi di cooptazione non sono scontati; e proprio per questo sarebbe un grave errore regalare intere categorie sociali al nemico di classe.
Al contempo deve essere, invece, forte la nostra denuncia contro il tentativo di mobilitare le masse in senso reazionario, oltre al fatto di sviluppare la nostra azione di sostegno a quelle componenti interne a queste categorie che esprimono (o vogliono esprimere) una resistenza ai tentativi di cooptazione.
La denuncia, la contro-informazione, l'agitazione, la propaganda, oltre alla solidarietà ed al sostegno, hanno grande importanza, ma non possiamo, nel contrastare l'azione dello Stato, trascurare il terreno della lotta e della mobilitazione per comprendere e contrastare le contraddizioni esistenti: tra lavoratori del posto ed immigrati, tra "più sicurezza" e meno libertà, per fare degli esempi. Soprattutto dobbiamo porre al centro della mobilitazione la contraddizione principale: quella tra proletariato e borghesia.

Ottobre 2005

e-mail: reati_associativi-owner@inventati.org
sito: inventati.org/reati_associativi



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Sul decreto legge 27 luglio 2005 n.144 convertito, con modificazioni, dalla 31 luglio 2005 n.155
[Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale]

Art.1. Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
All'art.18 bis della legge 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sono inserite le disposizioni che estendono anche a Polizia e Carabinieri, a livello almeno provinciale, l'autorizzazione ad avere colloqui personali con detenuti e internati "al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico".

Art.2. Permessi di soggiorno a fini investigativi
L'articolo prevede il rilascio allo straniero che abbia offerto all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia una fattiva collaborazione (" … per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici … ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo …") uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. E' la premialità (!) a fini puramente collaborativi.

Art.3. Norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo
"Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero …". [dall'art.9 del Dlgs 286/1998]
Provvedimenti già applicati, come ad esempio contro l'Imàm (guida spirituale) di Torino, Bouriqi Bouchta, che il 6 settembre scorso è stato espulso dall'Italia "per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale".
La legge Pisanu prevede che l'espulso sia immediatamente accompagnato nel suo paese d'origine, senza che il provvedimento sia convalidato dall'Autorità giudiziaria.
Nella motivazione del provvedimento si legge che Bouchta avrebbe "un consolidato circuito relazionale con elementi di primi piano di integralismo islamico presente in Italia", che avrebbe "svolto intensa attività di proselitismo su posizioni radicali", che avrebbe "tenuto condotta, che nell'attuale contesto del terrorismo di matrice islamica, è motivo di grave turbamento per l'ordine pubblico e per la sicurezza nazionale".
Tutto questo contro diversi Imàm, ma Pisanu è arrivato persino a chiudere, perché ritenute fuorilegge, scuole musulmane come quella di "via Quaranta" a Milano.
Per inciso, non dimentichiamo l'"espulsione forzata", ovverosia il sequestro (perché di questo si è trattato), avvenuta il 17 febbraio 2003 nei confronti dell'Imàm egiziano Abu Omar. Sequestrato in Viale Jenner a Milano, trasportato clandestinamente alla base Usa di Aviano e da qui in Germania, ora si trova detenuto nelle carceri in Egitto.
Sono 22 le ordinanze di custodia cautelare emesse di recente dal Gip di Milano nei confronti di funzionari e agenti Cia responsabili della cattura di Abu Omar, agenti che agirono sotto falso nome e irreperibili.

Art.4. Norme per il potenziamento dell'attività informativa
Si estende ai "servizi per le informazioni e la sicurezza" (Sismi e Sisde) la facoltà di eseguire intercettazioni telefoniche preventive.
"L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo … Si applicano le disposizioni di cui all'art.226 delle norme di attuazione del c.p.p. (Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni)".

Art.5. Unità antiterrorismo
"… Il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia … Il Pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al comma 1".

Art.6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazioni delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico …".

Art.7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet
"… chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti e dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche deve chiederne la licenza al questore.
… sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati … nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili".

Art.7-bis. Sicurezza telematica
"… per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria … possono svolgere le attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Attività sotto copertura), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 e quelle di cui all'art. 226 … di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati".

Art.8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi
Dopo l'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n.895 (Disposizioni per il controllo delle armi), è inserito il seguente:
"… Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 6 anni".

Art.9. Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo
Sono aumentati i controlli di sicurezza per lo svolgimento di attività aeronautiche.
"… Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può disporre che l'attività di volo, che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione …".

Art.9-bis. Prevenzione antiterroristica negli aeroporti
Viene stanziato un importo per finanziare interventi per la sicurezza degli aeroporti ai fini della "prevenzione antiterroristica".
"L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento…".

Art.10. Nuove norme sull'identificazione personale
All'art. 349 del Cpp (Codice di procedura penale), dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la Polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto …". Coattivo significa obbligare, costringere con la forza.
All'art. 349, comma 4, del Cpp, dopo le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al Pm (Pubblico ministero), non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa …".
E' stato inserito il comma 4-bis che raddoppia le pene previste per la contravvenzione di cui all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n.152. Si tratta del reato di uso di caschi protettivi o di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento delle persone in luogo pubblico,di cui in qualche occasione si è affermata l'applicabilità delle donne di fede musulmana che velano il volto in pubblico.

Art.11. Permesso di soggiorno elettronico
"… Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione … recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa …".

Art.12. Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato
Sono previste specifiche comunicazioni all'Autorità giudiziaria competente al fine di accertare lo stato dei procedimenti penali a carico del soggetto ritenuto colpevole.

Art.13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
E' prevista l'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per i delitti commessi per "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale" per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo non più a 5 anni ma a 4 anni.
La disposizione prevede che la Polizia giudiziaria possa procedere al fermo di propria iniziativa anche quando l'indiziato sia individuato successivamente.

Art.14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione
"… la Polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
… disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".

Art.15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
Dopo l'art. 270-ter del Cp (Codice penale) sono inseriti i seguenti:
art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo): "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Art.16. Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo (soppresso)

Art.17. Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
Si prevede che nei procedimenti davanti al Tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti.
Le notificazioni di atti del Pm nel caso delle indagini preliminari sono eseguite dalla Polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta a eseguire.

Art.18. Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia
Viene consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle metropolitane, delle linee di trasporto urbano, il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art.18-bis. Impiego della forza pubblica
In casi eccezionali di necessità e urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i militari delle Forze Armate hanno gli stessi poteri che sono attribuiti agli ufficiali e agenti della Polizia giudiziaria. Tra l'altro, "… nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto …".

Art.18-ter. Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali
Questa disposizione è volta a incrementare la misura di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei giochi invernali Torino 2006.

Art.19. Entrata in vigore
"Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".




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Intervento dell'avvocato Giuseppe Pelazza, presentato da alcune situazioni italiane attive nella lotta contro la repressione alla Conferenza europea di Resistenza alla Repressione promossa dalla Comissione per il Soccorso Rosso Internazionale tenutasi in Svizzera il 5/6 novembre 2005.

Sintetica esposizione delle ultime leggi repressive in Italia, con riferimento anche alle normative europee.

In Italia le ultime leggi repressive si inseriscono in un sistema penale storicamente caratterizzato da una notevole "durezza": si va dalla legislazione del ventennio fascista, in gran parte tuttora vigente, alla legislazione speciale degli anni 70 e 80.
Ciononostante, stiamo assistendo ad un vero e proprio "salto di qualità" repressivo.
Cerchiamo, perciò, di fornirne un sintetico quadro, non senza ricordare come questo "rimodellamento" dell'ordinamento penale si ricollega al complessivo contesto internazionale, caratterizzato dall'aggressività imperialista e dalle guerre "preventive" scatenate dagli USA, e, altresì, dall'intrecciarsi di produzioni normative sovranazionali, in specie relative alla costruzione della "fortezza" Europa.
Il 18 ottobre 2001, "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi" è stato emanato il decreto legge n. 374, poi convertito, con alcune modifiche, nella legge 15 dicembre 2001 n. 438: vediamone alcuni aspetti essenziali.
E' stato riformulato l'art. 270 bis del codice penale (introdotto nel dicembre 1979), che già puniva le associazioni "con fini di eversione dell'ordine democratico", prevedendo, come elemento costitutivo del reato, anche la "finalità di terrorismo anche internazionale", ed inserendo, oltre alle figure del promotore, costitutore, organizzatore e dirigente, pure quella del "finanziatore". Con l'occasione sono state ulteriormente inasprite le già pesanti pene: si è passati da un minimo di 4 ad un minimo di 5 anni, e da un massimo di 8 ad un massimo di 10 anni, e questo per la partecipazione semplice. Per comprendere la furia repressiva, si pensi che il legislatore fascista, con l'art. 306, colpiva con pene da 3 a 9 anni chi partecipava al ben piu agguerrito sodalizio definito, appunto, come "banda armata".
Deve comunque essere sottolineata la totale indeterminatezza con cui viene indicato il comportamento punito con grave violazione dell'art. 25 della Costituzione Italiana. Addirittura il comportamento pare realizzato dal semplice "proporsi" il compimento di atti di violenza con le finalità sopraddette, e quindi vi e la volontà di criminalizzare anche la semplice "intenzione". Questo, del resto, già connotava la formulazione del 1979.
Dalla riformulazione, attuata in questo stesso articolo, della nozione generale della finalità di terrorismo, consegue anche che per gli "atti di violenza... rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale" si applica l'aggravante prevista dall'art. 1 del già ricordato decreto Cossiga, aggravante che determina un aumento di pena della metà, con impossibilità di cancellare l'aggravante medesima (come invece succede per le aggravanti ordinarie) con il riconoscimento di attenuanti. E le parole usate dal legislatore sembrano proprio voler rendere possibile l'equiparazione tra qualunque tipo di violenza contro Stati esteri od organismi internazionali e la finalità di terrorismo: questo, evidentemente, tende anche a colpire pesantemente non soltanto gli associati a gruppi ristretti, bensì pure i partecipanti a movimenti di massa con connotazioni internazionaliste. Sulla definizione di terrorismo tornano poi, così come vedremo, le recentissime norme del c.d. "decreto Pisanu".
Novità della legge è, poi, l'introduzione, nel codice penale, dell'art. 270 ter, che punisce, con pena fino a 4 anni, chi "fuori dei casi di concorso nel reato e di favoreggiamento, dà rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione" a chi partecipa alle associazioni punite dall'art. 270 bis e dal vecchio art. 270 CP (associazione sovversiva "semplice"). La preoccupazione è dunque quella di colpire comunque chi è contiguo alla sovversione (si pensi che l'art. 270 CP era stato strutturato per colpire, nel ventennio, comunisti, socialisti, massimalisti ed anarchici), e, inoltre, di ostacolare ogni forma di solidarietà internazionale, nel momento in cui vengono definite, sul piano europeo, associazioni con finalità di terrorismo le forze politiche, i movimenti e i gruppi che si battono per la liberazione dei loro Paesi, ovvero per l'indipendenza nazionale o per la rivoluzione, o contro forze militari straniere di occupazione.
Sul piano delle procedure, questa legge (stiamo sempre riferendoci alla n. 438/2001) prevede (art. 3) la possibilità di perquisizioni per "blocchi di edifici" con facoltà di sospendere "la circolazione di persone e veicoli nelle aree interessate". L'art. 5 introduce la possibilità delle "intercettazioni preventive" anche per i reati con finalità di terrorismo: tali intercettazioni (telefoniche, telematiche, ambientali) non sono più limitate a chi è sottoposto a indagini e solo su autorizzazione di un Giudice, ma sono ammissibili in via generale "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione" dei delitti in questione, e l'autorizzazione e richiesta al Pubblico Ministero e non al Giudice. L'art. 4 introduce, senza più alcuna forma di pudore, la disciplina delle "attività sotto copertura" della Polizia Giudiziaria. Tali attività sono effettuate dagli organismi investigativi dei vari corpi "specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo o all'eversione".
Il Pubblico Ministero deve soltanto essere preventivamente informato: il fine delle operazioni e l"acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi per finalità di terrorismo", e gli operanti non sono punibili se "anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni, ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego". Proprio quest'ultima frase rende evidente la possibilità, per tali agenti, di concorrere nei delitti commessi, ad esempio, con le armi: con questa ampia previsione di non punibilità è, insomma, consentita espressamente l'attività di infiltrazione/provocazione (con la connivenza, si badi, della magistratura).
Infine, l'art. 10 bis compie un primo passo verso la creazione, per i delitti in questione, di un Pubblico Ministero e di un Giudice per le Indagini Preliminari, "speciali", giacché stabilisce la competenza di PM e GIP non presso il Tribunale competente, bensì del capoluogo del distretto.
Il decreto Pisanu (decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n.l55) ha recentemente introdotto nuove figure di reato in materia di terrorismo: - "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" che punisce, con la reclusione da sette a quindici anni, chi "arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale" (art. 270 quater cod. pen.). Vista, anche, la definizione che viene contestualmente data, di "condotte con finalità di terrorismo", è evidente come la norma sia mirata a colpire chi si attivi per promuovere concretamente atti di resistenza contro eserciti occupanti, ovvero Stati occupanti, ovvero Stati fascisti e/o autoritari. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" (art. 270 quinquies cod. pena.) che punisce, con la reclusione da cinque a dieci anni, chi fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di armi, nonché su qualunque tecnica "per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero ecc.".
Anche questa norma appare figlia della condizione di guerra permanente e della volontà di negare ogni possibilità di difesa alle popolazioni aggredite.
L'art. 270 sexies cod. pen. definisce poi, come già accennato, le "condotte con finalità di terrorismo", come quelle "che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".
A parte la genericità della parte finale dell'articolo, la parte principale è esattamente ricopiata dalla Decisione Quadro 13 giugno 2002 del Consiglio dell'Unione Europea, dove, tuttavia, erano almeno tassativamente indicate delle condotte concrete, come "attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso", "sequestro di persona e cattura di ostaggi", delle quali alcune, comunque, molto vaghe ed "elastiche", come la distruzione di "infrastrutture... di luoghi pubblici o di proprietà private che possono... causare perdite economiche considerevoli". Lo stesso Consiglio dell'Unione Europea dimostrava, peraltro, di essere ben consapevole della delicatezza dell'argomento, tanto che nelle considerazioni preliminari puntualizzava che "Nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione".
Excusatio non petita...
Il grave peggioramento della normativa europea attuato dall'Italia si commenta, comunque, da solo: con la "versione" italiana le "preoccupazioni" del Consiglio Europeo dovrebbero essere moltiplicate molte e molte volte.
Basti pensare come sia tipico delle azioni sindacali, o comunque di movimenti sociali, il voler "costringere i poteri pubblici... a compiere o astenersi dal compiere" un qualsiasi atto.
L'art. 497 bis cod. pen. che punisce il possesso di documenti falsi validi per l'espatrio con la reclusione da uno a quattro anni.
Oltre ad introdurre nuove figure di reato, il decreto Pisanu (questo su richiesta dell'opposizione di centro-sinistra...) ha aumentato della metà la pena prevista per i reati di apologia (autentico reato di "opinione") e istigazione, qualora riguardino delitti di terrorismo. Ha anche raddoppiato la pena (da 1 a 2 anni) per chi rende difficoltoso il riconoscimento della persona: e norma xenofoba anti-chador, e anche contro i "travisamenti" nelle manifestazioni di piazza.
Sul piano delle procedure, il decreto Pisanu, in sintesi (ma sarà necessaria una valutazione più completa ed approfondita), introduce:
- i cosiddetti "colloqui investigativi" per acquisire dai detenuti anche informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione. Si tratta di "colloqui" (ognuno può immaginare cosa concretamente possa significare tale termine...) in carcere, gestiti, ovviamente senza presenza né di magistrati né di avvocati difensori, da poliziotti e carabinieri.
- I "permessi di soggiorno per fini investigativi": si tratta di premi per gli stranieri che collaborano alle indagini per delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale. E' evidente come l'immigrato-collaboratore (magari a seguito di "colloqui investigativi"...) non potrà più discostarsi dalle dichiarazioni rese, giacche questi permessi di soggiorno devono essere revocati in caso di successiva "condotta incompatibile con le finalità degli stessi". Per chi offre una collaborazione di "straordinaria rilevanza" è poi prevista la concessione della carta di soggiorno (che è a tempo indeterminato).
- "Nuove norme in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo": è pressoché cancellata ogni possibilità di difesa, in quanto il ricorso al Tribunale Amministrativo non può sospendere l'esecuzione del provvedimento, essendo espressamente vietata perfino la sospensione prevista dalle regole generali del processo amministrativo; inoltre il processo può essere sospeso per due anni quando l'amministrazione statale affermi la sussistenza di segreto di indagine o di segreto di Stato.
- "Nuove norme sui dati dei traffico telefonico e telematico", che ne aumentano i tempi di conservazione e impongono la precisa identificazione degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.
- Necessità di specifiche licenze del questore per l'apertura di pubblici esercizi o circoli privati con apparecchi terminali utilizzabili anche per comunicazioni telematiche.
- "Nuove norme sull'identificazione personale", che prevedono il prelievo coattivo di capelli o saliva e l'aumento del tempo (da 12 a 24 ore) in cui il soggetto da identificare può essere trattenuto negli uffici della polizia giudiziaria.
- Nuove norme sul "congelamento" di beni quando vi sia il rischio che possano essere "utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche".
- E' attribuito all'esercito, in funzione di vigilanza sugli obiettivi sensibili, oltre al potere di fermare e identificare (già concesso dal c.d. "pacchetto sicurezza" del Governo D'Alema), anche il potere di effettuare perquisizioni sulla persona e sugli automezzi.
Già abbiamo richiamato la guerra. E' dunque il caso di ricordare come dal decreto legge 1.12.2001 n. 421 è stato stabilito che al corpo di spedizione italiano che partecipa ad "Enduring Freedom" si applica il codice penale militare di guerra. La legge 6/2002 ha esteso tale applicazione anche "al personale di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale".
Sulla nozione di "guerra" vi sono poi degli "aggiornamenti" in corso. Ad esempio la "normalità" della guerra è puntualmente affermata nella Relazione al Disegno di Legge Delega (al momento accantonato) sulla revisione dei codici penali militari- e dell'ordinamento giudiziario e militare, laddove si legge che "un tempo di guerra non è più facilmente riconoscibile nel contesto di un tempo normale di vita dell'ordinamento giuridico, dato che la guerra non tende più a manifestarsi come una catastrofica calamità che affligga l'intera nazione, imponendo trasformazioni ordinamentali, ma spesse assume le sembianze di un conflitto parziale e limitato, in grado di coesistere con una normale situazione ordinamentale".
Ma quale sarà una "normale situazione ordinamentale" nel futuro che vogliono costruire? Pensiamo, ad esempio, che il Disegno di Legge in questione prevede che "ai fini della legge penale militare di guerra costituiscono conflitti armati... i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all'interno del territorio dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata..." con la precisazione che vanno esclusi (grazie a Dio!) dalla nozione di conflitti interni "le situazioni interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi" (art. 4, lett. "i" nr 1 e 2).
Sul piano del carcere, oltre a quanto accennato a proposito dei colloqui investigativi, si deve ricordare come, con legge 23.12.2002 n. 279, l'art. 41 bis, 2° comma, che prevede la possibilità della sospensione per particolari categorie di detenuti, tra cui i politici, delle normali regole, è stato inserito definitivamente (su proposta del Centrosinistra) nella legge sull'Ordinamento Penitenziario (in precedenza era, invece, una norma "a tempo", la cui esistenza doveva essere periodicamente rinnovata).
E' stato anche modificato l'art. 4 bis, nel senso che anche i detenuti politici, per poter usufruire delle misure alternative alla detenzione, dovranno aver collaborato con polizia e autorità giudiziaria. E' significativo che tale modifica varrà solo per i detenuti per fatti successivi all'entrata in vigore della modifica: ciò vuol dire che lo Stato intende prepararsi a futuri, numerosi, ingressi in carcere per delitti politici. Parlando di carcere, non si può, infine, non accennare alla linea di tendenza, che caratterizza l'intero mondo occidentale, di introdurre e potenziare forme di detenzione amministrativa (che prescindono completamente dalla commissione di reati) per gli stranieri: è l'orribile forma del "campo di concentramento" che torna a segnare i tempi.
Il quadro complessivo del meccanismo penale, che accentua il peso dei reati associativi e l'elemento finalistico dei comportamenti, non può che spingere a fare del processo uno strumento di repressione delle identità politiche (con una eco, quindi, della teorica, propria della Germania degli anni trenta, della "colpa di autore": ti punisco non per quello che fai ma per quello che sei), spostando il baricentro dell'attività giudiziaria sulla prevenzione, con una concezione della giurisdizione come attività, anziché di accertamento, come "attività contro".
A proposito della Cooperazione Internazionale in tema di repressione, e pensando all'Europa, ricordiamo come, già da tempo (dal 1996), è stato creato il ruolo del "Magistrato di collegamento", che ha il compito di rendere più efficace, come canale di comunicazione "informale" tra le diverse autorità nazionali, la cooperazione giudiziaria.
Dal 1998 è stata istituita anche la Rete Giudiziaria Europea, sempre con lo scopo di creare dei "punti di contatto", in ciascuno Stato membro dell'Unione, al fine di agevolare la cooperazione.
Con la Decisione 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione Europea è stato infine meglio definito, e istituzionalizzato, il ruolo di Eurojust, composto da rappresentanti (pubblici ministeri, giudici o funzionari di polizia) di ciascun Stato membro, con il compito di stimolare e migliorare il coordinamento tra le autorità giudiziarie nazionali, sollecitando l'avvio di indagini e consigliando quale autorità nazionale sia la più indicata per lo svolgimento delle medesime. Va sottolineato che ai lavori di Eurojust partecipa, per le questioni generali e per i settori di sua competenza, la Commissione (che è l'Esecutivo), mentre è prevista una "stretta cooperazione" con Europol.
Sono evidenti le pesanti commistioni tra ruolo dell'Esecutivo, della polizia e della magistratura, alla faccia della separazione dei poteri...
Fermo restando che anche su questo argomento saranno necessari approfondimenti conoscitivi e riflessioni, ricordiamo ancora l'istituzione del mandato di arresto europeo, che cancella i classici meccanismi estradizionali cercando di imporre una sorta di automatismo, che prescinde dal divieto di estradizione per reati politici, e cancella perfino - per una serie di generiche categorie di reati -, il principio della "doppia incriminazione", per il quale l'estradizione era possibile sono se i fatti posti a base della richiesta erano previsti come reato anche nel Paese "richiesto".
Da ultimo deve anche essere ricordato che l'Esecutivo europeo interviene pesantemente nel giudicare, singoli od organizzazioni, come terroristi, attraverso il meccanismo della elaborazione delle cosiddette "liste nere". L'origine di tali liste si trova nella "Posizione Comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC)". In tale Posizione Comune, dopo aver definito nei noti, larghissimi, termini la nozione di atto terroristico, il Consiglio precisa che l'elenco delle "persone, gruppi
ed entità... coinvolti in atti terroristici", e redatto anche solo sulla base di una "apertura di indagini" da parte di un'autorità competente, o del fatto che già vi è stata una individuazione, da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, "come collegati al terrorismo": nessuna possibilità di difesa, dunque.
Si pensi che il Tribunale della Comunità Europea (sent. 26.4.2005, Sison c. Consiglio dell'Unione Europea) ha negato, a persona inserita in tale lista, il diritto di conoscere i documenti in base ai quali era stato deciso tale inserimento, e ciò in quanto "l'efficacia della lotta al terrorismo presuppone che le informazioni in possesso delle autorità pubbliche concernenti persone o enti sospetti di terrorismo siano mantenute segrete, affinché queste informazioni conservino la loro rilevanza e consentano un'azione efficace".

Civiltà giuridica europea, addio!

Giuseppe Pelazza

Milano, 21.10.2005