SUGLI ARTICOLI 41 BIS E 4 BIS
DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
L’articolo
41bis dell’ordinamento penitenziario, la cui applicazione è stata
recentemente prolungata per tutta la legislatura ed estesa ai cosiddetti reati
di “terrorismo” è, insieme all’articolo 4 bis del medesimo ordinamento,
il risvolto carcerario dell’apparato repressivo che lo stato ha dispiegato
nell’emergenza criminalità organizzata a partire dalla fine degli anni 80.
Il carcere duro, previsto dal 41 bis, ricalca modelli detentivi già sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e l’applicazione dell’allora articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: la lotta armata. 41 bis e 4 bis si inseriscono storicamente in un contesto penitenziario segnato dalla approvazione della legge Gozzini (1986) e delle leggi sulla dissociazione e il pentitismo.
Il carcere
è diventato il luogo del reinserimento premiale. Quale ulteriore elemento di
differenziazione, gli articoli 41 bis e 4 bis inseriscono il mancato accesso ai
benefici premiali in base alla condanna. L’unico modo per potervi accedere
consiste nella collaborazione alle indagini e nell’accertamento di cessato
collegamento con l’”organizzazione” esterna. Il 4 bis impedisce l'accesso
ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione
domiciliare, semilibertà, affidamento ai servizi sociali o ai programmi
terapeutici); il 41 bis, oltre ad escludere i benefici, istituisce il carcere
duro in cui sono sospese le normali regole di trattamento penitenziario. Con
lo scopo di mantenere un condizionamento premiale anche per le persone
sottoposte a 4 bis e 41 bis la liberazione anticipata è condizionata alla buona
condotta interna al carcere: essa viene conteggiata sulla base delle relazioni
semestrali di buona condotta formulate dal carcere, in maniera analoga alle
altre persone detenute.
La nascita
Gli articoli
4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono provvedimenti emergenziali
introdotti a partire dall'inizio degli anni '90 (entrano in vigore nella loro
forma definitiva nel 1992).
Il decennio precedente era iniziato con
le uccisioni di La Torre e Dalla Chiesa, di quell’epoca sono il pool antimafia
di Palermo guidato da Falcone, i maxiprocessi e il ricorso al pentitismo. I
primi provvedimenti di questa stagione dell'emergenza “mafia” risalgono al
1982, subito dopo i due omicidi, quando è istituito l'alto commissariato
antimafia e viene approvata la legge Rognoni - La Torre. Il codice penale
contempla la nuova formulazione del reato associativo di tipo mafioso definendo
con l'articolo 416 bis l’associazione di tipo mafioso. Insieme all’articolo
416 bis l’altro reato che più riguarda l’applicazione di 4 bis e 41 bis è
il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione definito dall’art.
630 del Codice Penale.
A partire dagli anni ‘80 in nome
della lotta alla “mafia” si estende l'uso arbitrario di arresti e custodia
cautelare, pentitismo, certificazione antimafia obbligatoria, militarizzazione
del territorio. Nel 1986 viene approvata la legge Gozzini e tre anni dopo entra
in vigore il nuovo codice di procedura penale.
La
premialità genera una prima differenziazione tra chi accede ai benefici e chi
no, oltre a creare circuiti premiali differenziati per il reinserimento
lavorativo, terapeutico o frutto della dissociazione e rivelazione di elementi
utili alle indagini. Come ulteriore grado di differenziazione e
de-solidarizzazione il 4 bis e il 41 bis introducono, in base al reato,
l'impossibilità di accedere ai benefici a chi non si dissocia e fa i nomi
dell'organizzazione criminale ed eversiva. Dal 1992 la loro applicazione, la cui
validità è temporanea (semestrale), è stata sempre rinnovata, fino a
diventare nei fatti regime penitenziario permanente.
Il 4 bis e
il 41 bis sono il risvolto penitenziario di un apparato emergenziale
consolidatosi in Italia negli ultimi decenni contro la criminalità organizzata
e i reati considerati di “terrorismo”: comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica, procura nazionale antimafia e procure distrettuali,
direzione investigativa antimafia, pool giudiziari, maxiprocessi, pentitismo,
reparti speciali delle forze armate e di polizia, militarizzazione del
territorio.
L’utilizzazione
Negli anni
il 41 bis, non solo è stato regolarmente rinnovato, ma la sua applicazione si
è via-via estesa a nuove categorie di reato e forme di criminalità
organizzata. Analogamente l’articolo 4 bis è abbondantemente applicato quale
punizione aggiuntiva per le persone detenute nelle sezioni comuni, che in questo
modo devono scontare, per intero, in carcere la condanna. Già da qualche anno
rientrano nell’applicazione del 41 bis le persone condannate per appartenenza
ad organizzazioni criminali straniere, così come la recente disposizione del
governo estende l’uso del 41 bis all’emergenza “terrorismo” e ne
prolunga la durata per i prossimi quattro anni. Grazie alla loro formulazione
gli articoli 4 bis e 41 bis sono utilizzati in maniera diffusa. Essi comprendono
qualsiasi tipo di “delitto” teso ad agevolare l'attività delle
organizzazioni e qualsiasi persona indicata dalla procura nazionale antimafia.
Nella
criminalità organizzata e per i reati considerati di “terrorismo” possono
essere inclusi numerosi fenomeni associativi, così come ampio è il ricorso
alle condanne per sequestro di persona. La loro introduzione ha avuto una
ricaduta negativa sulla concessione complessiva dei benefici, orientando
tribunali e magistratura di sorveglianza in senso restrittivo anche al di là
dei casi interessati dagli articoli 4 bis e 41 bis.
L'applicazione
dell'articolo 41 bis (il regime di carcere duro) è cresciuta negli anni
e riguarda circa 650 persone detenute; il 4 bis, che prevede l'esclusione dai
benefici e la detenzione in istituti e sezioni carcerarie comuni, è applicato a
migliaia di persone detenute.
Circuiti differenziati
Come nel
1977 era stato per l'istituzione delle carceri speciali e dell'articolo 90, così
con il 41 bis il circuito penitenziario si diversifica con propri regimi
detentivi, istituti, sezioni, personale e strutture di riferimento esterne. Le
persone detenute in 41 bis sono sorvegliate da agenti di polizia penitenziaria
che non entrano in contatto con le sezioni comuni delle carceri. I GOM (gruppo
operativo mobile), quei massacratori che “pare” siano stati scoperti per la
prima volta durante il G8 di Genova, sono agenti speciali della polizia
penitenziaria, alle dirette dipendenze del ministero, incaricati di effettuare
ispezioni, trasferimenti e attività di intelligence carceraria relativamente
alle persone in 41 bis. Gli articoli 41 bis e 4 bis contengono anche una
differenziazione al proprio interno basata sulla creazione di tre fasce di
pericolosità dei reati cui corrispondono diversi gradi di possibilità di
accesso ai benefici.
Reati di
prima fascia: 416 bis CP (associazione mafiosa), al fine di agevolare
l'attività delle associazioni del 416 bis CP, delitti art 630 CP (sequestro),
art 74 decreto del Pres. della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (traffico
stupefacenti).
Reati di
seconda fascia: come la prima fascia con circostanze attenuanti art. 62 numero
6, art. 114 CP, art. 116 secondo comma.
Reati di
terza fascia: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, art. 575, 628 terzo comma, 629 secondo
comma, art. 73 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2 del decreto
del Pres. della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. Il procuratore nazionale
antimafia e il procuratore distrettuale, su segnalazione del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza, hanno inoltre la facoltà di stabilire
l'applicazione degli articoli 4 bis e 41 bis a qualsiasi persona detenuta
ritenuta in collegamento con la criminalità organizzata, al di là dei reati
per cui essa è condannata.
Per i reati
di prima fascia l'unica alternativa al carcere duro è la collaborazione con
l'autorità giudiziaria che porti benefici concreti all'azione repressiva. Tale
forma di collaborazione sulla base di una propria disciplina specifica dà
accesso a benefici e programmi di protezione.
Per i reati
di seconda fascia occorre una collaborazione anche senza effetti pratici sulle
indagini e l'accertamento dell'esclusione di collegamenti con la criminalità
organizzata.
Rispetto ai
reati di terza fascia la revoca è condizionata dall'esclusione di qualsiasi
collegamento con l'”organizzazione” esterna.
La
differenziazione si ripercuote anche nei regimi detentivi di sicurezza del 41
bis. Un regime iniziale di massima sicurezza estremamente duro, della durata di
almeno un anno e un regime ordinario di sicurezza speciale. Il primo viene
applicato con lo scopo di creare un isolamento completo e favorire la
confessione.
Limitazioni della difesa
La
discrezionalità che l'articolo 41 bis prevede per gli apparati preposti a
verificarne la legittimità rende vano qualsiasi tentativo di ricorso contro la
sua applicazione, anche prima della sentenza di condanna definitiva. Per
revocare 41 bis e 4 bis, fuori dai casi di collaborazione, si deve escludere
qualsiasi collegamento con l'”organizzazione” esterna secondo le
informazioni fornite dall'apparato investigativo (sia giudiziario sia di
polizia). I collegamenti comprendono qualsivoglia rapporto o relazione con
ambienti o persone appartenenti alla criminalità organizzata, anche se non
condannate a tal riguardo. Rispetto ai collegamenti con le organizzazioni
esterne vige una presunzione di colpevolezza dettata dalla sentenza di condanna
che ne stabilisce l'esistenza al momento della commissione del delitto.
Per la
revoca del 4 bis e 41 bis occorre una prova negativa che dimostri la scomparsa
di tali collegamenti e a fornirla devono essere gli apparati giudiziari e di
polizia.
I colloqui
con l'avvocato dentro il carcere si svolgono con vetro divisorio e citofono o
interfono. Nell'applicazione del 41 bis sono previsti anche i processi in
video-conferenza con la lontananza della persona imputata dall'aula del
dibattimento e il collegamento telefonico con la difesa.
Limitazioni dei contatti esterni
I contatti
tra la persona detenuta e l'esterno sono volutamente limitati, anche per quanto
riguarda il nucleo familiare che è considerato dall'istituzione un potenziale
tramite con l'organizzazione esterna. Le persone sottoposte a 41 bis sono
detenute in carceri speciali, o sezioni speciali di istituti, in città distanti
da quelle di provenienza; i colloqui sono limitati nel tempo (più di quanto
imposto alle altre persone detenute) e nelle forme (vetri divisori e controlli).
Il regime 41
bis di massima sicurezza prevede un unico colloquio al mese, quello di speciale
sicurezza ne prevede da due a quattro che si svolgono in un locale molto
piccolo, una sorta di acquario col vetro divisorio fino al soffitto, telecamera
e citofoni per parlare con i parenti; a volte questi “locali” sono di 1
metro per 1 metro e i familiari devono fare i turni per parlare al citofono.
Le
restrizioni riguardano anche i colloqui telefonici che non possono essere
effettuati verso le abitazioni di residenza della famiglia né ad apparecchi
mobili. I famigliari, su appuntamento, si devono recare presso il carcere
cittadino e da lì ricevere le telefonate per una durata inferiore di quella
concessa con la detenzione ordinaria. Sono penalizzati anche i pacchi
dall'esterno e la posta. C'è il visto di controllo sulla corrispondenza in
arrivo e in partenza: le lettere in arrivo vengono aperte e controllate, quelle
in partenza devono essere consegnate aperte.
Limitazioni della vivibilità
interna
Le sezioni
del 41bis sono sempre in una palazzina separata dal resto del carcere e 6 di
queste hanno una cosiddetta “Area Riservata” per i detenuti definiti
“eccellenti”. Solitamente sono al piano terra della sezione, quella meno
areata e illuminata del carcere, con il cesso nella cella posto dietro un
muretto.
Il
“passeggio” di quei detenuti più “speciali” degli altri è una sorta di
gabbia in cemento armato di due, tre metri per cinque e alta tre metri, chiusa
in cima da una pesante rete metallica a maglie molto strette, il tutto video
sorvegliato.
In queste
aree possono finirci anche detenuti che non hanno commesso grossi reati o che
sono prossimi al fine pena.
Le sezioni
“normali” del 41bis hanno un bagno separato.
In alcune
sezioni (Cuneo, L’Aquila, Viterbo) ci sono fino a tre sbarramenti alle
finestre delle celle: il primo di sbarre vere e proprie, il secondo di una rete
abbastanza fitta, il terzo fatto da una serie di fasce di ferro o di vetro
anti-scasso attaccate una sopra l’altra a formare una specie di tapparella
(“gelosia” in gergo penitenziario) leggermente inclinata verso l’esterno,
dalla quale filtra poca aria e poca luce, con conseguente abbassamento della
vista.
ll 41 bis prevede poche ore d'aria e durante queste limita le possibilità d'incontro tra le persone detenute a piccoli gruppi (da due a otto persone) o in solitudine. Non si ha accesso alle strutture sportive e ai luoghi di socialità comune. Il passeggio è confinato a vasche di cemento.
La lista di beni alimentari acquistabili con la spesa è limitata, non si possono cucinare le pietanze, né si ha accesso alla commissione di controllo in cucina.
Le numerose restrizioni riguardano gli oggetti consentiti in cella, comprese le fotografie, le musicassette e le bottiglie. Le persone sottoposte a regime 41 bis sono escluse dai programmi didattici e dalla frequentazione di scuole e corsi interni al carcere. E' limitato l'accesso alle biblioteche e i contatti con il volontariato, così come la scelta di giornali e riviste. Si può tenere in cella un numero ridotto di libri, fascicoli, quaderni e penne. Sono vietate le pubblicazioni con copertina rigida.
E
ancora…..
Oltre a tutto ciò che il 41 bis prevede per legge e nelle circolari di applicazione, c'è un settore sommerso di diversi comportamenti extra legali che ha luogo nelle diverse carceri e sezioni. Notizie di maltrattamenti, pestaggi, torture, soprusi e vere e proprie esecuzioni sono emerse da dietro le mura. In ogni istituto o sezione 41 bis esistono particolari tipi di vessazione imposti dagli agenti penitenziari, dalla direzione o dalla magistratura e tribunali di sorveglianza.
Conclusioni
Sino a qui,
ciò che è stato e ciò che è a tutt’oggi.
Con le nuove
leggi europee si allargano le possibilità repressive che gli Stati si sono dati
per controllare e reprimere il dissenso.
Difatti, in
materia di legislazione europea,
Qualsiasi
forma di dissenso politico che travalichi o minacci la legalità è terrorismo,
quindi anche qui è possibile che venga applicato l’art. 41bis a chi verrà
imputato di tali azioni.
Appare
subito evidente che se non iniziamo ad opporci concretamente, presto ci
ritroveremo di fronte ad enormi difficoltà di movimento.
La storia ci
ha insegnato che è sempre nei momenti di abbassamento del livello di scontro
che il potere trova il tempo e i modi per razionalizzarsi e approntare i propri
mezzi di difesa e attacco contro gli sfruttati e chi si ribella.
E non
credano, coloro che sono abituati a dialogare con le Autorità, o che pensano
(ragionando in termini di slogan) che “fare la tal cosa non è reato”, di
essere esenti dalle attenzioni repressive.
Le ultime
incriminazioni per il reato di associazione sovversiva sono state
costruite partendo dalla contestazione di reati di entità notevolmente
differente, come l’attentato, la rapina, il danneggiamento, la propaganda, il
furto di un auto e, da ultimo – per le nuove disposizioni europee – anche
gli incidenti durante le manifestazioni e l’interruzione di pubblico servizio.
Qualsiasi
reato potrà essere contestato con l’aggravante “terrorismo”, di
conseguenza chiunque potrà finire nei circuiti del 41bis.
E’ una
cosa che riguarda tutti, ladri, ribelli, rivoluzionari e antagonisti, chiunque
violi, per scelta o necessità, il Codice Penale.
CARCERI
CON SEZIONI DEL 41bis
CUNEO
L’AQUILA
MARINO DEL TRONTO (AP)
NOVARA
PARMA
PISA (centro diagnostico terapeutico)
REBIBBIA (femminile e maschile)
SECONDIGLIANO (NA)
SPOLETO
TERNI
TOLMEZZO (UD)
VITERBO
DETENUTI
IN 41bis AL 27/07/02
645 di cui 17 nell’area
riservata
POSIZIONE
GIURIDICA
421 definitivi
55 ricorrenti
81 appellanti
79 in attesa di primo giudizio
9 non classificati