SUGLI ARTICOLI 41 BIS E 4 BIS DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, la cui applicazione è stata recentemente prolungata per tutta la legislatura ed estesa ai cosiddetti reati di “terrorismo” è, insieme all’articolo 4 bis del medesimo ordinamento, il risvolto carcerario dell’apparato repressivo che lo stato ha dispiegato nell’emergenza criminalità organizzata a partire dalla fine degli anni 80.

Il carcere duro, previsto dal 41 bis, ricalca modelli detentivi già sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e l’applicazione dell’allora articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: la lotta armata. 41 bis e 4 bis si inseriscono storicamente in un contesto penitenziario segnato dalla approvazione della legge Gozzini (1986) e delle leggi sulla dissociazione e il pentitismo.

Il carcere è diventato il luogo del reinserimento premiale. Quale ulteriore elemento di differenziazione, gli articoli 41 bis e 4 bis inseriscono il mancato accesso ai benefici premiali in base alla condanna. L’unico modo per potervi accedere consiste nella collaborazione alle indagini e nell’accertamento di cessato collegamento con l’”organizzazione” esterna. Il 4 bis impedisce l'accesso ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento ai servizi sociali o ai programmi terapeutici); il 41 bis, oltre ad escludere i benefici, istituisce il carcere duro in cui sono sospese le normali regole di trattamento penitenziario. Con lo scopo di mantenere un condizionamento premiale anche per le persone sottoposte a 4 bis e 41 bis la liberazione anticipata è condizionata alla buona condotta interna al carcere: essa viene conteggiata sulla base delle relazioni semestrali di buona condotta formulate dal carcere, in maniera analoga alle altre persone detenute.

La nascita

Gli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono provvedimenti emergenziali introdotti a partire dall'inizio degli anni '90 (entrano in vigore nella loro forma definitiva nel 1992).

Il decennio precedente era iniziato con le uccisioni di La Torre e Dalla Chiesa, di quell’epoca sono il pool antimafia di Palermo guidato da Falcone, i maxiprocessi e il ricorso al pentitismo. I primi provvedimenti di questa stagione dell'emergenza “mafia” risalgono al 1982, subito dopo i due omicidi, quando è istituito l'alto commissariato antimafia e viene approvata la legge Rognoni - La Torre. Il codice penale contempla la nuova formulazione del reato associativo di tipo mafioso definendo con l'articolo 416 bis l’associazione di tipo mafioso. Insieme all’articolo 416 bis l’altro reato che più riguarda l’applicazione di 4 bis e 41 bis è il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione definito dall’art. 630 del Codice Penale.

A partire dagli anni ‘80 in nome della lotta alla “mafia” si estende l'uso arbitrario di arresti e custodia cautelare, pentitismo, certificazione antimafia obbligatoria, militarizzazione del territorio. Nel 1986 viene approvata la legge Gozzini e tre anni dopo entra in vigore il nuovo codice di procedura penale.

La premialità genera una prima differenziazione tra chi accede ai benefici e chi no, oltre a creare circuiti premiali differenziati per il reinserimento lavorativo, terapeutico o frutto della dissociazione e rivelazione di elementi utili alle indagini. Come ulteriore grado di differenziazione e de-solidarizzazione il 4 bis e il 41 bis introducono, in base al reato, l'impossibilità di accedere ai benefici a chi non si dissocia e fa i nomi dell'organizzazione criminale ed eversiva. Dal 1992 la loro applicazione, la cui validità è temporanea (semestrale), è stata sempre rinnovata, fino a diventare nei fatti regime penitenziario permanente.

Il 4 bis e il 41 bis sono il risvolto penitenziario di un apparato emergenziale consolidatosi in Italia negli ultimi decenni contro la criminalità organizzata e i reati considerati di “terrorismo”: comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, procura nazionale antimafia e procure distrettuali, direzione investigativa antimafia, pool giudiziari, maxiprocessi, pentitismo, reparti speciali delle forze armate e di polizia, militarizzazione del territorio.

L’utilizzazione

Negli anni il 41 bis, non solo è stato regolarmente rinnovato, ma la sua applicazione si è via-via estesa a nuove categorie di reato e forme di criminalità organizzata. Analogamente l’articolo 4 bis è abbondantemente applicato quale punizione aggiuntiva per le persone detenute nelle sezioni comuni, che in questo modo devono scontare, per intero, in carcere la condanna. Già da qualche anno rientrano nell’applicazione del 41 bis le persone condannate per appartenenza ad organizzazioni criminali straniere, così come la recente disposizione del governo estende l’uso del 41 bis all’emergenza “terrorismo” e ne prolunga la durata per i prossimi quattro anni. Grazie alla loro formulazione gli articoli 4 bis e 41 bis sono utilizzati in maniera diffusa. Essi comprendono qualsiasi tipo di “delitto” teso ad agevolare l'attività delle organizzazioni e qualsiasi persona indicata dalla procura nazionale antimafia.

Nella criminalità organizzata e per i reati considerati di “terrorismo” possono essere inclusi numerosi fenomeni associativi, così come ampio è il ricorso alle condanne per sequestro di persona. La loro introduzione ha avuto una ricaduta negativa sulla concessione complessiva dei benefici, orientando tribunali e magistratura di sorveglianza in senso restrittivo anche al di là dei casi interessati dagli articoli 4 bis e 41 bis.

L'applicazione dell'articolo 41 bis (il regime di carcere duro) è cresciuta negli anni e riguarda circa 650 persone detenute; il 4 bis, che prevede l'esclusione dai benefici e la detenzione in istituti e sezioni carcerarie comuni, è applicato a migliaia di persone detenute.

Circuiti differenziati

Come nel 1977 era stato per l'istituzione delle carceri speciali e dell'articolo 90, così con il 41 bis il circuito penitenziario si diversifica con propri regimi detentivi, istituti, sezioni, personale e strutture di riferimento esterne. Le persone detenute in 41 bis sono sorvegliate da agenti di polizia penitenziaria che non entrano in contatto con le sezioni comuni delle carceri. I GOM (gruppo operativo mobile), quei massacratori che “pare” siano stati scoperti per la prima volta durante il G8 di Genova, sono agenti speciali della polizia penitenziaria, alle dirette dipendenze del ministero, incaricati di effettuare ispezioni, trasferimenti e attività di intelligence carceraria relativamente alle persone in 41 bis. Gli articoli 41 bis e 4 bis contengono anche una differenziazione al proprio interno basata sulla creazione di tre fasce di pericolosità dei reati cui corrispondono diversi gradi di possibilità di accesso ai benefici.

Reati di prima fascia: 416 bis CP (associazione mafiosa), al fine di agevolare l'attività delle associazioni del 416 bis CP, delitti art 630 CP (sequestro), art 74 decreto del Pres. della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (traffico stupefacenti).

Reati di seconda fascia: come la prima fascia con circostanze attenuanti art. 62 numero 6, art. 114 CP, art. 116 secondo comma.

Reati di terza fascia: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, art. 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, art. 73 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2 del decreto del Pres. della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. Il procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale, su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, hanno inoltre la facoltà di stabilire l'applicazione degli articoli 4 bis e 41 bis a qualsiasi persona detenuta ritenuta in collegamento con la criminalità organizzata, al di là dei reati per cui essa è condannata.

Per i reati di prima fascia l'unica alternativa al carcere duro è la collaborazione con l'autorità giudiziaria che porti benefici concreti all'azione repressiva. Tale forma di collaborazione sulla base di una propria disciplina specifica dà accesso a benefici e programmi di protezione.

Per i reati di seconda fascia occorre una collaborazione anche senza effetti pratici sulle indagini e l'accertamento dell'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata.

Rispetto ai reati di terza fascia la revoca è condizionata dall'esclusione di qualsiasi collegamento con l'”organizzazione” esterna.

La differenziazione si ripercuote anche nei regimi detentivi di sicurezza del 41 bis. Un regime iniziale di massima sicurezza estremamente duro, della durata di almeno un anno e un regime ordinario di sicurezza speciale. Il primo viene applicato con lo scopo di creare un isolamento completo e favorire la confessione.

Limitazioni della difesa

La discrezionalità che l'articolo 41 bis prevede per gli apparati preposti a verificarne la legittimità rende vano qualsiasi tentativo di ricorso contro la sua applicazione, anche prima della sentenza di condanna definitiva. Per revocare 41 bis e 4 bis, fuori dai casi di collaborazione, si deve escludere qualsiasi collegamento con l'”organizzazione” esterna secondo le informazioni fornite dall'apparato investigativo (sia giudiziario sia di polizia). I collegamenti comprendono qualsivoglia rapporto o relazione con ambienti o persone appartenenti alla criminalità organizzata, anche se non condannate a tal riguardo. Rispetto ai collegamenti con le organizzazioni esterne vige una presunzione di colpevolezza dettata dalla sentenza di condanna che ne stabilisce l'esistenza al momento della commissione del delitto.

Per la revoca del 4 bis e 41 bis occorre una prova negativa che dimostri la scomparsa di tali collegamenti e a fornirla devono essere gli apparati giudiziari e di polizia.

I colloqui con l'avvocato dentro il carcere si svolgono con vetro divisorio e citofono o interfono. Nell'applicazione del 41 bis sono previsti anche i processi in video-conferenza con la lontananza della persona imputata dall'aula del dibattimento e il collegamento telefonico con la difesa.

Limitazioni dei contatti esterni

I contatti tra la persona detenuta e l'esterno sono volutamente limitati, anche per quanto riguarda il nucleo familiare che è considerato dall'istituzione un potenziale tramite con l'organizzazione esterna. Le persone sottoposte a 41 bis sono detenute in carceri speciali, o sezioni speciali di istituti, in città distanti da quelle di provenienza; i colloqui sono limitati nel tempo (più di quanto imposto alle altre persone detenute) e nelle forme (vetri divisori e controlli).

Il regime 41 bis di massima sicurezza prevede un unico colloquio al mese, quello di speciale sicurezza ne prevede da due a quattro che si svolgono in un locale molto piccolo, una sorta di acquario col vetro divisorio fino al soffitto, telecamera e citofoni per parlare con i parenti; a volte questi “locali” sono di 1 metro per 1 metro e i familiari devono fare i turni per parlare al citofono.

Le restrizioni riguardano anche i colloqui telefonici che non possono essere effettuati verso le abitazioni di residenza della famiglia né ad apparecchi mobili. I famigliari, su appuntamento, si devono recare presso il carcere cittadino e da lì ricevere le telefonate per una durata inferiore di quella concessa con la detenzione ordinaria. Sono penalizzati anche i pacchi dall'esterno e la posta. C'è il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza: le lettere in arrivo vengono aperte e controllate, quelle in partenza devono essere consegnate aperte.

Limitazioni della vivibilità interna

Le sezioni del 41bis sono sempre in una palazzina separata dal resto del carcere e 6 di queste hanno una cosiddetta “Area Riservata” per i detenuti definiti “eccellenti”. Solitamente sono al piano terra della sezione, quella meno areata e illuminata del carcere, con il cesso nella cella posto dietro un muretto.

Il “passeggio” di quei detenuti più “speciali” degli altri è una sorta di gabbia in cemento armato di due, tre metri per cinque e alta tre metri, chiusa in cima da una pesante rete metallica a maglie molto strette, il tutto video sorvegliato.

In queste aree possono finirci anche detenuti che non hanno commesso grossi reati o che sono prossimi al fine pena.

Le sezioni “normali” del 41bis hanno un bagno separato.

In alcune sezioni (Cuneo, L’Aquila, Viterbo) ci sono fino a tre sbarramenti alle finestre delle celle: il primo di sbarre vere e proprie, il secondo di una rete abbastanza fitta, il terzo fatto da una serie di fasce di ferro o di vetro anti-scasso attaccate una sopra l’altra a formare una specie di tapparella (“gelosia” in gergo penitenziario) leggermente inclinata verso l’esterno, dalla quale filtra poca aria e poca luce, con conseguente abbassamento della vista.

ll 41 bis prevede poche ore d'aria e durante queste limita le possibilità d'incontro tra le persone detenute a piccoli gruppi (da due a otto persone) o in solitudine. Non si ha accesso alle strutture sportive e ai luoghi di socialità comune. Il passeggio è confinato a vasche di cemento.

La lista di beni alimentari acquistabili con la spesa è limitata, non si possono cucinare le pietanze, né si ha accesso alla commissione di controllo in cucina.

Le numerose restrizioni riguardano gli oggetti consentiti in cella, comprese le fotografie, le musicassette e le bottiglie. Le persone sottoposte a regime 41 bis sono escluse dai programmi didattici e dalla frequentazione di scuole e corsi interni al carcere. E' limitato l'accesso alle biblioteche e i contatti con il volontariato, così come la scelta di giornali e riviste. Si può tenere in cella un numero ridotto di libri, fascicoli, quaderni e penne. Sono vietate le pubblicazioni con copertina rigida.

 E ancora…..

Oltre a tutto ciò che il 41 bis prevede per legge e nelle circolari di applicazione, c'è un settore sommerso di diversi comportamenti extra legali che ha luogo nelle diverse carceri e sezioni. Notizie di maltrattamenti, pestaggi, torture, soprusi e vere e proprie esecuzioni sono emerse da dietro le mura. In ogni istituto o sezione 41 bis esistono particolari tipi di vessazione imposti dagli agenti penitenziari, dalla direzione o dalla magistratura e tribunali di sorveglianza.

Conclusioni

Sino a qui, ciò che è stato e ciò che è a tutt’oggi.

Con le nuove leggi europee si allargano le possibilità repressive che gli Stati si sono dati per controllare e reprimere il dissenso.

Difatti, in materia di legislazione europea, si arriva a prevedere il fine terrorista anche per i reati di “occupazione abusiva o danneggiamento di infrastrutture statali e pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi e beni pubblici”…..”cui potrebbero rientrare gli atti di guerriglia urbana”.

Qualsiasi forma di dissenso politico che travalichi o minacci la legalità è terrorismo, quindi anche qui è possibile che venga applicato l’art. 41bis a chi verrà imputato di tali azioni.

Appare subito evidente che se non iniziamo ad opporci concretamente, presto ci ritroveremo di fronte ad enormi difficoltà di movimento.

La storia ci ha insegnato che è sempre nei momenti di abbassamento del livello di scontro che il potere trova il tempo e i modi per razionalizzarsi e approntare i propri mezzi di difesa e attacco contro gli sfruttati e chi si ribella.

E non credano, coloro che sono abituati a dialogare con le Autorità, o che pensano (ragionando in termini di slogan) che “fare la tal cosa non è reato”, di essere esenti dalle attenzioni repressive.

Le ultime incriminazioni per il reato di associazione sovversiva sono state costruite partendo dalla contestazione di reati di entità notevolmente differente, come l’attentato, la rapina, il danneggiamento, la propaganda, il furto di un auto e, da ultimo – per le nuove disposizioni europee – anche gli incidenti durante le manifestazioni e l’interruzione di pubblico servizio.

Qualsiasi reato potrà essere contestato con l’aggravante “terrorismo”, di conseguenza chiunque potrà finire nei circuiti del 41bis.

E’ una cosa che riguarda tutti, ladri, ribelli, rivoluzionari e antagonisti, chiunque violi, per scelta o necessità, il Codice Penale.

CARCERI CON SEZIONI DEL 41bis 
CUNEO
L’AQUILA
MARINO DEL TRONTO (AP)
NOVARA
PARMA
PISA (centro diagnostico terapeutico)
REBIBBIA (femminile e maschile)
SECONDIGLIANO (NA)
SPOLETO
TERNI
TOLMEZZO (UD)
VITERBO

DETENUTI IN 41bis AL 27/07/02  
645 di cui 17 nell’area riservata

POSIZIONE GIURIDICA
421 definitivi
55 ricorrenti
81 appellanti
79 in attesa di primo giudizio
9 non classificati