IL TAR SULLA VARIANTE URBANISTICA

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Si è riunito, presso il Circolo Legambiente di Pisa, il Comitato degli oppositori alla Variante Urbanistica del Comune. È stata presa in esame la sentenza con la quale la prima sezione del TAR per la Toscana si è pronunciato sul ricorso presentato e si è osservato quanto segue:
Il TAR si limita ad affermare il difetto di legittimazione dei ricorrenti a opporsi, in quanto la semplice residenza nella città non comporterebbe uno specifico “interesse ad agire” e quindi non conferirebbe loro la possibilità di esprimersi. Nessuna valutazione positiva dell'operato dell'amministrazione dunque, non si è entrati nel merito. Da notare che tra i ricorrenti si trova anche chi, in conseguenza degli atti di variante, subirebbe un esproprio oppure chi sarebbe privato di aree verdi attrezzate contigue alla sua abitazione o di spazi destinati a rendere più vivibili i vari quartieri. Anche volendo accettare la validità del principio generale sostenuto dal TAR non si capisce, con tali dati di fatto, chi sarebbe legittimato a ricorrere.

Si adombra invece nella sentenza una pregiudiziale – difficile dire se giuridica o politica – secondo la quale i provvedimenti emessi dal comune sarebbero in ogni caso a sostegno dell'interesse pubblico e i motivi di ricorso, necessariamente promossi da un numero circoscritto di cittadini, sarebbero sempre e comunque a sostegno di interessi singoli e, quindi, soccombenti. Se questo fosse, il TAR rinuncerebbe di fatto al suo stesso ruolo, dal momento che i tribunali amministrativi furono appunto creati per consentire ai singoli di ricorrere contro eventuali errori o abusi della pubblica amministrazione.
Comunque sia ci troviamo di fronte a un plausibile caso di denegata giustizia dal momento che il TAR, come detto, non entra nel merito e quindi non valuta i contenuti del ricorso. È stata disattesa un’azione che ha accomunato i cittadini di diverse aree e provenienza sociale, consiglieri comunali e associazioni ambientaliste, senza distinzione di colore politico, in nome di un unico scopo: far rispettare le regole per evitare la cementificazione. Si lascia quindi aperto il contenzioso fra i ricorrenti e il Comune su tutti i temi specifici che ne erano stati oggetto e sulla stessa opportunità della Variante. Appunto questa è la linea politica che si sono dati i presenti alla riunione del comitato degli oppositori.
La sentenza del TAR, escludendo che i singoli cittadini residenti siano legittimati a ricorrere, ha peraltro evidenziato il pericolo dell’assolutismo deliberativo che in questa materia è conferito ai Comuni. Ne consegue che questi possono in teoria permettersi qualunque tipo di devastazione del territorio toscano, come in effetti in certe aree sta avvenendo ed è accaduto. Per tale ragione il comitato ha deciso di sottoporre l’intera questione alla Regione Toscana evidenziando, tramite il caso pisano, l’incongruenza normativa.
Il comitato ha poi deciso di affrontare con assoluta urgenza la possibile revisione dei progetti già in stato di realizzazione, come quello delle case popolari per la cui realizzazione il Comune ha firmato un intesa con la Regione in cui si legge che si ritiene prioritario “riutilizzare il costruito, attraverso il recupero e la riqualificazione dello stesso, anziché consumare il territorio con nuova costruzione”. Eppure il progetto prevede la realizzazione di “nuove costruzioni” in un’area già usata come verde attrezzato (Sant’Ermete) e in un campo di calcio (CEP). Tutto ciò esistendo alternative possibili, coerenti con l’impegno solennemente sottoscritto, che il Comune si è però sinora rifiutato di considerare.
Su altre questioni meno impellenti il comitato propone di aprire un confronto reale con la città in funzione del piano conoscitivo che si dovrà redigere in preparazione del Piano Strutturale d'area pisana, congelando gli effetti della Variante e rimandando a tale provvedimento più organico lo studio complessivo del futuro urbanistico di Pisa e dei Comuni d’area.
A conclusione della riunione il comitato ha poi deciso di valutare i tempi, i modi e la praticabilità di un ricorso al Consiglio di Stato, considerando che quest’organo potrebbe comunque entrare nel merito delle questioni singole e complessive sollevate dai ricorrenti.
 
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