Autore: Gilda
Data: 15-11-2003

LA LEGGE 30: IL LAVORO SERVILE
La scelta della flessibilità non è opera di questo governo.
E\' dagli anni \'80 che si succedono leggi e accordi che deregolamentano il
mercato del lavoro.
Diversi sono stati i colori politici dei governi che hanno portato avanti questa
politica,dall\'istituzione dei contratti di formazione lavoro fino al pacchetto
Treu.
Siamo di fronte a processi profondi, che derivano da scelte internazionali del
grande capitale che hanno spinto alla flessibilizzazione della forza lavoro in
ogni angolo del pianeta.
Oggi assistiamo ad una ulteriore accelerazione.
Alcuni punti dalla legge 30:
- Lavoro intermittente L\'imprenditore potrà utilizzare la prestazione
lavorativa solo nei momenti di necessità, lascaindo per il resto il lavoratore a
casa, senza doverlo retribuire e versargli i contributi. Nei periodi di attesa
della chiamata al lavoratore verrà corrisposta una molto ridotta \"indennità di
disponibilità\" per la disponibilità incondizionata che egli si impegna a
garantire.
Il contratto a lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo
determinato così che, se il lavoratore non si dimostrerà sempre e comunque un
buon \"intemittente\" non avrà altre possibilità lavorative.
- Lavoro ripartito. Diventa perfettamente lecito che un unico posto di lavoro
sia coperto con l\'impiego di due lavoratori (come al supermercato: prendi due
paghi uno). La legge prevede che le dimissioni o il licenziamento di uno dei due
lavoratori abbia immediato effetto anche sull\'altro.
- Possibilità di retribuire meno i lavoratori più giovani indipendentemente
dalla qualità e dalla quantità del lavoro svolto:
1) Apprendistato. La vecchia normativa sull\'apprendistato viene suddivisa in
due fasce: una per i lavoratori minori di 18 anni, l\'altra per quelli fino ai
29 anni.
Questa forma di assunzione consente una drastica riduzione della retribuzione ed
un quasi azzeramento della quota contributiva per i datori di lavoro. il
contratto ha durata minima di 2 anni e massima di 6, ed è a tempo determinato:
alla fine dell\'apprendistato è prevista la facoltà senza alcun limite di
licenziare l\'apprendista.
2) Contratti di inserimento. Valido per tutte le cosiddette categorie
svantaggiate (giovani minori di 29 anni, disoccupati da oltre 24 mesi,
lavoratori maggiori di 50 anni, donne, persone con handicap). Retribuzione
minore di quella dei propri colleghi e facoltà di licenziare al termine dell\'
\"inserimento\".
3) Tirocini estivi di orientamento. Legalizzazione totale del lavoro nero estivo
degli studenti. Possibilità di assumere nei mesi estivi per un massimo di 3
mesi, con il solo obbligo di una \"paghetta\" che non potrà superare i 600 euro
mensili.
-Part-Time imposto. per quanto riguarda il part time si darà potere al datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione e di variarne la
durata. Si attribuisce perciò al datore di lavoro il potere di gestire
unilateralmente il tempo di vita e di lavoro del lavoratore part time.
- Lavoro a progetto (riforma dei co.co.co.). Ne sono esclusi: i lavoratori
meramente occasionali (con rapporto di lavoro non superiore a 30 giorni l\'anno
con lo stesso committente), i collaboratori di associazioni e società sportive
dilettantistiche, etc.
Il contratto a progetto dev\'essere redatto per iscritto, deve essere a termine
e avere ad oggetto \"uno o più progetti specifici o programmi di lavoro\", è
tuttavia sufficiente che il progetto sia \"individuato nel suo contenuto
caratterizzante\", avvicinandolo così a una normale prestazione di \"opere\".',