Processo imputati per la solidarietà allo sgombero di Cox 18

Giovedì 30 gennaio è iniziato presso il tribunale di Milano il processo ai compagni indagati per i cortei e le iniziative successive allo sgombero di COX18. Come collettivo, abbiamo deciso di essere presenti durante ogni udienza sotto il tribunale per rivendicare con forza che quelle giornate sono patrimonio di una intera città e che l'ennesimo tentativo di criminalizzazione dei singoli e della solidarietà portata alle lotte non può essere accettato.

GIOVEDì 26 GIUGNO 2014 - ore 9.00 Presidio davanti al tribunale con gli imputati a processo per i fatti legati allo sgombero di Conchetta.
In programma sono le arringhe del pm e degli avvocati difensori e, forse, il pronunciamento della sentenza


Cox 18 - Calusca City Lights - Archivio Primo Moroni

Il colore delle percezioni che nel tempo sfumano e non si ricordano più
prima udienza (27-02-2014)

Processo Cox18 - Resoconto dell'udienza del 30 gennaio 2014
seconda udienza (30-01-2014)

Processo Cox18 - Resoconto dell'udienza del 29 aprile 2014
terza udienza (29-04-2014)




Amare mondanità

Processo Cox18 - Resoconto dell'udienza del 30 gennaio 2014

Il 30 gennaio 2014 si è svolta la prima udienza del processo che vede imputate una decina di persone per fatti accaduti il 22 e 24 gennaio 2014, in seguito allo sgombero del Centro sociale Cox18 di Milano.
Essa si è caratterizzata per l'ampia affluenza di pubblico, accorso, oltre che per solidarizzare con gli accusati, perché l'udienza dava occasione di "reincontrare" o quanto meno rivedere e salutare uno degli imputati, Mattia, che dal 9 dicembre scorso è in carcere con l'accusa di "terrorismo" a seguito di una incruenta azione di sabotaggio No Tav.

Il clima dell'incontro tra i compagni convenuti nella piccola aula 6 della Sesta sezione collegiale penale del tribunale di Milano e il loro beneamato, giunto in aula qualche minuto prima della Corte scortato da quattro agenti penitenziari, è stato il migliore che le circostanze potessero permettere, considerando anche che l'imputato era chiuso in gabbia e poteva rivolgersi al pubblico solo sporgendosi tra una coltre di baschi azzurri. Una volta in aula, la Corte, appena scorto il folto pubblico e posta di fronte all'istanza degli avvocati difensori di fare uscire dalla gabbia l'imputato, ha anzitutto negato il permesso, generando così la protesta dei coimputati e del pubblico. In seguito a queste proteste, la Corte ha intimato lo sgombero dell'aula e, successivamente, la sospensione dell'udienza, aggiornandola alle ore 11, in un'aula più grande. E così ci si è trovati di fronte al paradosso per cui l'imputato agli arresti veniva finalmente ammesso a sedere al banco degli imputati nella "Maxiaula" della prima Corte d'Assise, dove il processo ha avuto inizio a porte chiuse (a norma dell'articolo 472 del codice di procedura penale)(1)!
Benché chiusa al pubblico, un folto drappello di agenti della Digos presente già dalla mattina ha potuto seguire l'udienza in tutte le sue fasi, interloquendo durante le pause in saluti e scambi di convenevoli con il pm Alessandro Gobbis.
In questa situazione si sono avvicendati i primi tre testi dell'accusa, nell'ordine un ispettore capo, un sovrintendente della Digos e un maresciallo dei Carabinieri.
Il primo, invitato dal pm a «descrivere la "situazione ambientale"» nella quale si svolsero i fatti, precisa di non aver partecipato direttamente alle operazioni di sgombero (condotte da un commissario), ma ai «servizi collaterali» e precisamente alla vigilanza «a medio raggio»; le operazioni di sgombero essendo iniziate «circa» alle 7-8 del mattino, la zona «isolata» col blocco delle vie d'accesso a opera di pattuglie di polizia e carabinieri, il suo incarico era quello di «vigilare» sulle «prevedibili reazioni» di una folla ben presto accorsa in solidarietà con il centro sociale sotto sgombero, e che «alle ore 9, "circa"», contava "circa" «100-150 persone».
Le «prevedibili reazioni» cominciano a essere messe in atto dapprima, alle «9-9,30, "circa"», quando un nutrito manipolo di presidianti «fa il giro» per trovarsi a «fronteggiare» un cordone dei carabinieri piazzato all'angolo fra via Troilo e via Conchetta; qui egli assiste ad alcune «intemperanze» e riconosce uno degli imputati, prima, nell'atto di tenere acceso un fumogeno e, successivamente, in quello di «sferrare alcuni pugni e calci» contro un automezzo dei carabinieri.
Dopo questo primo episodio d'«intemperanza», un ben più nutrito gruppo di 100-150 persone dà inizio a una serie di «azioni diversive», spostandosi in direzione della vicina circonvallazione ed effettuando un blocco stradale della durata di «"circa" tre quarti d'ora», fra le 11,45 e le 12,30.
Successivamente, continua l'ispettore capo, la «prevedibile reazione» si fa «meno stazionaria», spingendosi «come spesso accade» in un genere di «iniziative» volte allo scopo, dice, «di portarci in giro», passando per piazza XXIV Maggio, e poi per via Gorizia e via Vigevano, in direzione della stazione ferroviaria di Porta Genova. Non si capisce se in via Vigevano o in via Gorizia, uno degli imputati, lo stesso del fumogeno, viene riconosciuto nell'atto di mettere di traverso alla strada un cartellone pubblicitario (che non risulta essere stato danneggiato dal transitorio cambio di destinazione), col chiaro obiettivo di «causare disagio».
L'ispettore non segnala «altri episodi d'"intemperanza"» fino a pomeriggio inoltrato, quando, in seguito al rifiuto del Sindaco di ricevere una delegazione delle centinaia di manifestanti ora riuniti in piazza della Scala, se ne verifica un altro, nel corso del quale uno degli imputatati viene riconosciuto nell'atto di rovesciare un cestino dei rifiuti e un gruppo di alcune decine di manifestanti blocca la circolazione in via Manzoni «per "circa" un'ora».
Su cotanta "serie" di «prevedibili reazioni», il pm chiede precisazioni circa i riconoscimenti, i tempi e la durata delle stesse. Alla domanda se il fumogeno sia stato solo acceso o anche "lanciato" in direzione del cordone di carabinieri, l'ispettore capo risponde di non ricordare; se fosse stato preso di sorpresa dal blocco stradale sulla circonvallazione, risponde di no, essendo tra le «prevedibili reazioni» a uno sgombero, «una priorità»; se il cartellone fosse stato «divelto» o semplicemente spostato precisa che il cartellone non può esser stato "divelto" perché non era fissato direttamente al terreno ma semplicemente fissato su di un basamento "tipo fioriera in ferro", che era stato perciò semplicemente "adagiato" e tuttalpiù "fatto cadere" in posizione orizzontale sulla sede stradale.

Per parte sua, il primo degli avvocati difensori chiede all'ispettore capo se fosse a conoscenza dei motivi dello sgombero. Questi si dice convinto che ci fosse una querela da parte «della proprietà» cioè il Comune, e ignaro di una causa civile in corso tra gli occupanti e la proprietà al momento dello stesso.
Il secondo chiede precisazioni circa il grado di efficacia delle «prevedibili reazioni» sulle quali era chiamato a svolgere il suo «servizio collaterale» di vigilanza: se la zona era stata "isolata" fin dalle prime fasi dello sgombero, la circolazione stradale, nel «medio raggio» di sua competenza non era stata deviata, prima del blocco sulla circonvallazione? L'ispettore capo risponde di aver prontamente lui stesso disposto il blocco e la deviazione del traffico da parte di una squadra della polizia municipale, entrata in azione in viale Liguria «circa venti minuti dopo» (ma non può esserne certo) che il traffico sulla circonvallazione era stato interrotto.
L'avvocato chiede poi all'ispettore capo, se astrazion fatta per i menzionati episodi d'«intemperanza» (il "fumogeno" e i "colpi contro il blindato" di via Troilo delle ore 9, "circa"; il cartellone pubblicitario messo di traverso non si sa bene se in via Gorizia o in via Vigevano, "intorno alle 13"; il «bidone» o «cestino» di rifiuti rovesciato in piazza della Scala, non si sa bene a che ora, comunque "nel tardo pomeriggio") gli imputati, nel corso dei blocchi stradali e dei cortei di quella giornata, avessero avuto comportamenti in qualche senso e misura diversi rispetto a quelli di tutte le altre decine o centinaia di persone che vi prendevano parte, risponde di no.
Il terzo avvocato torna sull'episodio d'«intemperanza» di via Troilo: stabilito che il blindato dei carabinieri non aveva subìto danni in seguito ai colpi inferti, chiede all'ispettore capo se aveva notato e se ricorda che il blindato era passato "tra" i manifestanti con una manovra del cui azzardo quei colpi dovevano allertare il conducente, ed egli risponde di «non averci fatto caso».

Il secondo teste di accusa, sovrintendente, nel giorno dello sgombero era stato incaricato di funzioni di "osservazione": le "operazioni di sgombero" si erano svolte in maniera «tranquilla», finché non si era raccolto un grosso numero di persone, «tutte per la maggior parte "facenti capo" o "riconducibili"» alle note «realtà antagoniste» della città, nei pressi del centro sociale. Poi, «intorno alle 9,30 circa», un blocco composto di una settantina di persone "travisate", cerca di forzare il blocco dei carabinieri in via Troilo. Una di loro, "non travisata", accende un fumogeno. Il "fronteggiamento" persiste, «senza scontri», per dieci minuti, interrotto dal passaggio del blindato dei carabinieri. è in questo momento che esso è "fatto oggetto" di calci e pugni, da parte dell'imputato del fumogeno.
Dopo questo «episodio», le proteste adottano le «solite tecniche» di «risposta prevedibile» alle azioni di sgombero: «il blocco del traffico veicolare e dei mezzi pubblici» su viale Liguria, protrattosi per «più di mezz'ora-tre quarti d'ora», il tentativo di blocco in piazza XXIV Maggio (che precisa essere stato neutralizzato dal preventivo blocco-deviazione del traffico), le azioni di "spostamento" di cassonetti e cartelli stradali allo scopo di «creare disagi»; menziona poi come memorabile «la corsa» dei manifestanti in corteo per impedire che un cordone composto da lui stesso e da altri colleghi ne «prendesse la testa»; quando gli si fa notare che tale episodio (nel quale «non si sono registrati "scontri"») di applicazione delle «solite tecniche» di «risposta prevedibile» non è agli atti, e non è oggetto delle denuncie, ci resta quasi male. Il pm gli mette davanti i rapporti da lui redatti al tempo, e in uno sforzo sovrumano di memorabilia il sovrintendente si sovviene di... «una mazza» - passata non si sa bene perché e percome, in quel mentre, tra le mani di un imputato e caduta, com'era giusto e auspicabile, tra la disattenzione generale!

Nel suo controesame, il primo degli avvocati difensori accerta che il sovrintendente non era a conoscenza dei motivi dello sgombero, ma era a conoscenza del processo civile ancora in corso tra occupanti e Comune, pur non conoscendone i dettagli. Alla domanda, se sia stata la Digos a disporre lo sgombero risponde di no, alla domanda «chi decide, in questi casi», farfuglia un «la Questura coordinata al comando Digos», che lascia tutti un po' perplessi.
Il secondo avvocato torna sui "fatti (!) di via Troilo": il sovrintendente definisce quel "fronteggiamento" come «una situazione tesa ma tranquilla»; il blindato dei carabinieri passò poi "tra" i manifestanti e uno degli imputati lo colpì con «calci e pugni».

Con questa testimonianza si conclude, almeno per quest'udienza, il "racconto" dei «gravi fatti» del 22 gennaio, giorno dello sgombero; il terzo teste, infatti, maresciallo dei carabinieri, "riferisce" per la giornata del 24, allorché si trovò "di scorta" lungo tutto il suo percorso (ci tiene a precisare: «non autorizzato») al corteo di «circa 3 mila» persone che, partito in «maniera tranquilla» da piazza XXIV Maggio, s'era lasciato dietro, appena svoltato l'angolo di via Molino delle Armi, una lunga serie di danni vistosi: bancomat "danneggiati", scritte sui muri e sulle vetrine, per non dire dei soliti bidoni di immondizia rovesciati e cartelli pubblicitari «strappati», e di «tante altre cose» che ora «non ricorda».
è il pm stesso a far notare al maresciallo che il terribile ma generico "scempio" arrecato al decoro urbano sul quale si sta dilungando con dovizia d'impressioni e interezioni non è agli atti del processo in fieri, che non lo menzionano affatto [viene il sospetto che il maresciallo si stia sovvenendo di una sua qualche altra esperienza, visto che tale scempio è molto maggiore di quanto risulta dai resoconti degli organi e delle agenzie d'informazione solitamente inclini a drammatizzare ogni scoppio - foss'anche di risa - definendolo, crediamo non senza autocompiacimento, "bombacarta"]: difatti, quanto alla giornata dal 24 gennaio 2009, ben cinque persone sono imputate di aver preso parte a un "ben specifico" tentativo di rapina avvenuto in un negozio d'abbigliamento in via Torino, almeno un paio d'ore dopo dalla partenza del corteo e dalla fatidica svolta di via Molino delle Armi. è invitato quindi a farla corta, per andare ai fatti importanti di cui fu testimone: secondo la sua testimonianza, «alcune persone dal corteo» erano entrate nel negozio per «dar manforte» a «un soggetto tenuto fermo da un addetto della security» (quindi più che una "tentata rapina" sembra uno "sventato taccheggio"). Il «soggetto» si era poi «volatilizzato», mentre quelle «altre persone provenienti dal corteo» si erano date ad azioni di «danneggiamento» del sistema antitaccheggio del negozio. Una, in particolare, si era poi spinta fino alle minacce nei confronti dell'"addetto alla sicurezza".
Però, di tutti questi "gravi fatti" dei quali è testimone d'accusa, il maresciallo non è testimone oculare, giacché egli si trovava a «circa 15 metri» dalla porta del negozio, ov'era intento a «tenere sotto controllo un'altra situazione» della quale «preferisce non riferire» (ma nessuno si sognava di chiedergliene). «Dalla sua visuale» ha notato, fra le tante che uscirono dal negozio, tre persone che solo «in seguito a un confronto con "i colleghi di polizia"» poté riconoscere e indicare in altrettanti degli attuali imputati - e la «ricostruzione dei "gravi fatti"» di quel 24 gennaio in via Torino, dovrà essere perciò l'oggetto di una prossima udienza.

Essendo già le 14,30, ed essendoci state alcune pause di sospensione durante l'udienza, la Corte è già informata del fatto che, sui siti degli organi e delle agenzie di stampa, già si dà risalto a quanto accaduto in mattinata raccontando della «vera e propria protesta» [come se le proteste potessero essere false e/o improprie!] inscenata «da alcune decine di giovani antagonisti» durante «il processo a carico di dieci ragazzi [e ragazze!] imputati in relazione agli scontri (!) avvenuti nel gennaio del 2009, quando venne sgomberato lo storico centro sociale» («Il Giorno»). è evidente che il cronista qui sparla per sentito dire: se fosse stato in aula avrebbe ben sentito i poliziotti parlare non di «scontri», ma di situazioni «tese ma tranquille» mai salite al livello dello "scontro", e inframmezzate da «episodi d'"intemperanza"» ben calati in un contesto di «prevedibili reazioni». Ma ecco che il clamore che la «vera e propria protesta» seguita al respingimento della richiesta della difesa perché «uno degli imputati potesse seguire il processo fuori dalla gabbia» ha sollevato grazie agli svarioni di addetti alla cronaca manifestamente all'oscuro dei fatti di cronaca come di quelli "storici" già costituisce, per il giudice Raffaele Martorelli, motivo di apprensione circa il corretto svolgimento e la tenuta del decoro istituzionale per le udienze future.
A conclusione di un'udienza iniziata all'insegna del paradosso di uno spostamento di sede del processo in un'aula più grande per una udienza a porte chiuse e conclusa con quello di una "testimonianza giurata" non oculare ma per sentito dire, la Corte e i difensori hanno discettato a lungo e piuttosto animatamente - perlomeno rispetto a un dibattimento che, come il lettore di questo resoconto avrà recepito, si è trascinato stancamente sul triste canovaccio della rilettura a voce alta di rapporti resi all'epoca dei "gravi fatti" - sulla "cornice" entro la quale debba svolgersi la prossima udienza, fissata per giovedì 27 febbraio 2014, alle 9,30: spiega il giudice presidente dalla Corte che quel giorno nessuna delle grandi aule del tribunale di Milano capaci di ricevere, al contempo, un'accolita di solidali così numerosa e un imputato che si trova agli arresti in attesa di un altro processo seduto al banco degli imputati e non in gabbia.
A tutta prima, gli sembra che l'unico modo per garantire che entrambe queste condizioni siano soddisfatte sia quello di tenere l'udienza in... un'aula-bunker, e non un'aula bunker qualsiasi bensì in quella di Ponte Lambro, che primeggia tra i purtroppo numerosi e squallidi siti consimili della città, per dirla senza ambage, come "il più inculato"!
Tanto basta ai giudici della Corte per venire a più miti consigli: l'udienza del 27 febbraio si terrà in tribunale. nella stessa aula 6 della sesta sezione penale collegiale già definita "insufficiente" a garantire il carattere "pubblico" del processo penale, con la richiesta [non si sa se rivolta agli avvocati difensori, agli imputati, o "al pubblico stesso" - che però non è presente perché si dibatte a porte chiuse...] di un impegno acciocché "il pubblico" assuma contegni accettabili.

Al termine di una tale serie di nonsense (non esente, lo si sarà capito, da momenti di comicità e punte di ridicolo) - che avrebbe meritato da parte dei cronachisti almeno uno dei loro peana circa i modi nei quali il sistema della giustizia sperperi mezzi, tempo e denaro dell'erario con accanimento e protervia da stalker - s'impone come una nota tristissima la vera notizia del giorno che raggiunge a seduta ormai tolta, l'imputato sotto scorta: i giudici di Torino hanno disposto ch'egli non rientri nel carcere delle Vallette, ma in quello di Alessandria.
Stessa sorte è toccata nel corso della giornata anche agli altri tre arrestati del 9 dicembre.
Nei giorni successivi, il processo che li riguarda è stato fissato per direttissima al 14 maggio prossimo.
Ed è amaro il presagio che, data la spropositata accusa che pesa sulle loro spalle, le udienze di questo strampalato processo milanese saranno, di qui ad allora, tra le poche occasioni di mondanità per uno di essi.

1. Art. 472 ccp - Casi in cui si procede a porte chiuse: 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. 2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. 3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. 3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. 4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.