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Il sistema carcerario in Europa

2. IL CARCERE IN EUROPA: STORIA E DISAMINA DI ALCUNE FORME-PRIGIONE


1. Principi generali

La base giuridica del diritto penitenziario è assai complessa. La risoluzione 73 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa è una raccomandazione che si riferisce alle Regole minime delle Nazioni Unite del 19551. Fino ad allora, non esistevano norme di diritto internazionale che riguardavano il trattamento dei condannati. Nonostante l'evoluzione del diritto internazionale umanitario (protezione Croce Rossa, protezione dei prigionieri di guerra, lotta contro la schiavitù e la prostituzione), il dominio della repressione resta sempre nella sfera del potere sovrano di ogni stato.
Le Regole delle Nazioni Unite e quelle del Consiglio d'Europa risultano essere solo raccomandazioni date dalla necessità di evoluzione dei paesi dell'Europa occidentale detti di "alta civiltà". Dopo la seconda guerra mondiale, tutti i paesi europei hanno riconosciuto la necessità di rinnovare ed adattare il sistema penitenziario alle condizioni del mondo contemporaneo. Questo movimento è stato definito di "riforma penitenziaria". Nato per far fronte alla criminalità, propone una politica di prevenzione del crimine e del trattamento dei delinquenti. In tutta l'Europa si moltiplicano le leggi sulle prigioni e le riforme del sistema penitenziario. Ogni stato introduce nel proprio ordinamento interno i principi che devono regolare l'esecuzione delle pene.
Si notino le varie leggi adottate da ciascuno statopartecipante alla riforma penitenziaria:

Stati
Austria
Belgio
Danimarca
Spagna
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Repubblica federale tedesca
Svezia
Svizzera


La riforma penitenziaria si è affermata con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo nella seconda metà del XX¡ secolo, per far fronte al crollo dei sistemi totalitari del nazismo e del fascismo, grazie al grande movimento umanitario del 1948, e al movimento di cooperazione internazionale delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Il movimento generale si basa su tre principi fondamentali che si possono riassumere schematicamente in questo modo:
á la pena privativa della libertà deve consistere strettamente nella sola privazione della libertà, senza aggiungere ulteriore sofferenza alla pena;
á l'esecuzione della pena deve tendere principalmente alla rieducazione e al reinserimento del delinquente;
á il regime e l'azione penitenziaria devono assicurare il rispetto dei diritti
á fondamentali dell'uomo.
Bisogna tuttavia tenere presente le diverse circostanze in cui si è sviluppato il sistema penitenziario. Ci si trova infatti di fronte a nuove forme di violenza, date da diversi elementi perturbatori; la Francia si trova infatti impegnata nella guerra in Algeria, l'Inghilterra è impegnata negli avvenimenti in Irlanda, un po' ovunque aumentano la criminalità e le manifestazioni spettacolari di violenza; soprattutto lo sviluppo del terrorismo ha, come conseguenza immediata, una diffusa inquietudine dell'opinione pubblica e un totale smarrimento di coloro che sarebbero dovuti intervenire per controllare la criminalità. Si sviluppa quindi una legislazione frammentaria e contraddittoria, la legislazione del "panico", che risulta essere il contrario di una politica criminale coerente e ponderata. Non bisogna dimenticare un fenomeno importante di questa stessa epoca, ovvero le rivolte dei detenuti nelle prigioni. Tali manifestazioni si sono propagate da paese a paese, e anche da continente a continente, passando dall'America all'Europa. Queste si sono presentate talvolta in modo molto violento e altre volte con forme non violente, tuttavia, questi movimenti di rivolta hanno inciso positivamente sulla riconsiderazione da parte delle autorità responsabili del problema penitenziario e sul regime normalmente applicato ai detenuti. Una parte delle nuove leggi e delle riforme intervenute in questa materia dopo gli anni settanta, proviene anche, indirettamente o meno, dalle rivolte della popolazione penitenziaria.

2. Politica penitenziaria

La politica penitenziaria si è, in principio, orientata verso la risocializzazione, tuttavia la realizzazione pratica di questa idea è stata intralciata dalla mancanza di mezzi materiali, in particolare di personale qualificato, dal sovraffollamento degli stabilimenti penitenziari, e infine dallo stato fatiscente delle prigioni che mal si prestano ad accogliere i detenuti e a creare condizioni di detenzione umane.
In Svezia, Danimarca e Paesi Bassi, i testi sulla situazione penitenziaria hanno come oggetto principale il reinserimento dei condannati. La legge olandese del 1951, sostiene: " Senza pregiudizio nei confronti del tipo di pena o di misura, l'esecuzione deve contribuire ugualmente a preparare il detenuto al suo ritorno nella società" (art.26). Il testo della legge, come si può notare, non indica le finalità della politica penitenziaria, ma attira l'attenzione degli organi amministrativi sulla necessità di preparare il detenuto al suo ritorno alla vita libera. Le sanzioni privative delle libertà hanno dunque due funzioni che derivano dalla loro propria natura: da una parte, un individuo si trova separato dalla comunità degli uomini liberi, questo internamento è quindi la prima funzione della pena; dall'altra si pensa che l'internamento possa essere utilizzato per preparare il ritorno del condannato in questa comunità. Dunque la pena inflitta diviene allo stesso tempo sanzione ed elemento di risocializzazione. Ciononostante, nei paesi scandinavi e recentemente anche in Gran Bretagna, esiste una convinzione profonda che considera l'imprigionamento un mezzo poco efficace per la lotta alla criminalità, e sostiene che la privazione della libertà comporti tali inconvenienti e pericoli, individuali e sociali, da dover essere evitata, se non in casi eccezionali. In Danimarca e in Svezia non si cerca solamente di ricorrere ad altri mezzi, come ad esempio l'ammenda, ma anche di servirsi dei diversi stabilimenti per organizzare il trattamento più appropriato in relazione alle differenti categorie di detenuti2. In Norvegia, allo stesso modo, si cerca di favorire l'applicazione della pena pecuniaria al posto di quella privativa della libertà.
Queste interpretazioni conducono a ricercare una applicazione individualizzata della pena, che presuppone una conoscenza della personalità del condannato, una osservazione dei delinquenti e dei detenuti3. Nella Repubblica Federale tedesca, la legge del 1976 considera il detenuto come un "soggetto attivo" del trattamento criminologico. In Francia negli stessi anni nasce il Centro nazionale di orientamento, in Italia si formano centri analoghi come il celebre centro di Rebibbia vicino a Roma, ed anche in Belgio e Spagna. L'osservazione conduce ad una classificazione dei detenuti, attraverso cui viene decisa la collocazione del condannato e i metodi da applicare. La maggior parte dei sistemi penitenziari distinguono i delinquenti in pericolosi e non, a seconda delle esigenze di sicurezza. Il sistema inglese distingue quattro categorie principali:
a) condannati la cui evasione risulterebbe particolarmente pericolosa;
b) condannati per i quali non è necessaria una stretta sorveglianza, ma dove l'evasione è resa tuttavia molto difficile;
c) condannati che possono essere sistemati in stabilimenti aperti, di cui si considera che non abbiano né le capacità né le risorse per potere evadere;
d) condannati che possono essere sistemati in una prigione aperta.
L'osservazione e la classificazione conducono ad una divisione dei detenuti nei diversi stabilimenti penitenziari. In quasi tutta l'Europa occidentale esistono tre tipi principali di stabilimenti: le prigioni locali in cui si effettuano solitamente le pene più corte; le prigioni ordinarie, le quali rappresentano loro stesse grandi differenze, infatti includono stabilimenti chiusi, stabilimenti aperti e stabilimenti di semilibertà, e proprio in queste vengono scontate le pene propriamente dette che vanno da sei mesi ad un anno; prigioni chiuse e più rigorose in cui vengono scontate le pene più lunghe, e dove sono generalmente rinchiusi i recidivi e i delinquenti più pericolosi. Esistono tuttavia un po' dappertutto stabilimenti speciali per certe categorie di delinquenti.
Stabilimenti per giovani delinquenti: i giovani detenuti trascorrono un breve periodo, inizialmente di due mesi, in centri che li sottopongono ad una sorta di disciplina collettiva e di educazione intensa4. Esistono anche centri di accoglienza che ricevono i giovani delinquenti per qualche ora al giorno o durante il week-end. Tuttavia questo metodo è stato spesso rimesso in discussione, poiché la maggior parte dei giovani destinati a questi stabilimenti risultavano essere refrattari. I paesi nordici sono stati tra i primi ad abolire questi tipi di stabilimento in favore di altre tecniche procedurali e metodi differenti, non solo punitivi.
Stabilimenti terapeutici: si intendono i centri a carattere terapeutico. Si conoscono ad esempio in Belgio, la prigione per disadattati sociali di Saint-Hubert, e quella per psicopatici di Audenarde. In Austria o in Spagna, ci sono centri psichiatrici e centri ospedalieri per detenuti che necessitano di cure mediche. Si possono aggiungere i centri per alcolisti e tossicodipendenti, che esistono in molti paesi europei.
Stabilimenti per delinquenti pericolosi: riservati a detenuti considerati particolarmente a rischio, vengono anche chiamati di alta sicurezza. I sistemi penitenziari si trovano qui ad affrontare due soluzioni differenti: o decidono di raggruppare i detenuti considerati pericolosi in stabilimenti ben isolati dagli altri, o disperdono i detenuti in stabilimenti relativamente numerosi, o in quartieri speciali degli stabilimenti ordinari. La prima soluzione è stata adottata in Grecia, a Corfù, e in Italia, con lo stabilimento dell'Asinara, soppresso definitivamente nel 1996, dopo essere stato per anni considerato il carcere più duro d'Italia5. Gli stabilimenti speciali, o con sezioni speciali, si sono sviluppati invece in Austria, Germania e Portogallo, attraverso l'introduzione di leggi e decreti-legge, che però attendono di essere al più presto riformati. Ci si è resi conto infatti dell'inutilità di questi metodi penitenziari, per la mancanza pressochè totale di risultati e per i gravi problemi che si sono sollevati per quanto riguarda la protezione dei Diritti dell'Uomo6.
I differenti regimi penitenziari si sono sviluppati in seguito ad una evoluzione molto importante. Alla promiscuità nociva delle prigioni è succeduta una ricerca di miglioramento della situazione penitenziaria, soprattutto ispirata alle esperienze americane ed inglesi di cui si è parlato nel capitolo precedente. Il regime cellulare è diventato infatti la regola per la maggior parte dei sistemi; è proprio a questa nuova concezione che si è ispirata la legge francese del 1875, la quale costituisce la carta penitenziaria della Francia dopo la guerra del 1870. Tuttavia gli inconvenienti portati da questo tipo di regime hanno fatto in modo che venisse chiamato la "grande aberrazione" del XIX¡ secolo, dal famoso Enrico Ferri7. All'inizio del XX¡ secolo tale regime è stato soppiantato dal sistema progressivo, sul quale si fondavano molte speranze da parte di numerosi stati, primi fra tutti la Svizzera e la Spagna, che credevano profondamente in questo nuovo regime basato sul reinserimento sociale, in cui la pena veniva divisa in quattro fasi principali, in cui l'ultima consisteva nella libertà condizionale. Si era anche istituito un centro di osservazione in Svizzera, in cui venivano ideati programmi individuali per l'attuazione del regime progressivo, ma ancora una volta i mezzi disponibili non sono stati in grado di soddisfare le esigenze per l'attuazione di un regime realmente rivoluzionario. Anche il regime progressivo viene abbandonato, per lasciare il posto ad un sistema basato sulla differenziazione degli stabilimenti penitenziari.
La semilibertà è una modalità di questi regimi differenziali, molto sviluppata nell'epoca contemporanea. Si notano infatti diverse esperienze realizzate in Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi-Bassi, Italia, in cui si è cercato di intensificare il ricorso alla semilibertà (legge del 1975), per evitare gli inconvenienti della incarcerazione e per favorire il reinserimento dei condannati. Tale sistema è utilizzato soprattutto per le pene inferiori a sei mesi.
Altro grave problema del trattamento penitenziario è quello relativo alle relazioni che i detenuti possono o meno avere con l'esterno. Si constata un po' ovunque l'ampliamento dei contatti esterni per i detenuti, cosa che in origine era assolutamente proibita o limitata. Ancora una volta sono i paesi scandinavi a portarsi come promotori di una posizione progressista, insieme al Belgio, per quanto riguarda i permessi di visita e comunicazione telefonica dei detenuti, principalmente con le loro famiglie.
Infine un altro problema particolarmente dibattuto è stato quello del permesso di uscita. Inizialmente costituiva o una ricompensa per la buona condotta o un ricongiungimento per gravi motivi di famiglia. Questo è ampiamente utilizzato specialmente in Spagna e in Italia. Tale procedimento ha assunto sempre più un carattere di preparazione alla vita libera e, in alcuni casi, si applica verso l'ultima fase del regime progressivo o prima della libertà condizionale per permettere la ricerca di un impiego. Infine in modo ancora più generico i permessi di uscita sono considerati come un procedimento particolarmente efficace di reinserimento sociale.
Molto sovente i permessi di uscita sono accordati dal direttore del carcere o dalla autorità amministrativa. In Italia e in Portogallo, tali permessi sono concessi dal giudice (giudice di sorveglianza o il tribunale di esecuzione della pena).


3. I diritti dei detenuti

Il termine "diritti dei detenuti", si è costituito in tempi abbastanza recenti, andando ad affiancare quello che ormai viene chiamato il "Diritto penitenziario". Tale nozione si è affermata dopo la seconda guerra mondiale, inizialmente nei paesi scandinavi, in cui era stata sottolineata in Norvegia con la riforma del 1973, ma si trova anche nel codice di procedura penale svedese del 1975, e nelle Regole minime delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. L'articolo 5 delle norme europee stipula che " la privazione della libertà deve avere luogo nelle condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana". I paesi scandinavi cercano di assicurare il massimo rispetto ai diritti dei condannati privati della loro libertà. Il principio fondamentale è quello di concedere alla persona privata della propria libertà tutti i diritti, eccetto quelli che gli sono stati ritirati espressamente dal giudizio di condanna; il detenuto continua dunque a beneficiare di tutti gli altri diritti, nella misura compatibile con le necessità di detenzione. A questo proposito emerge un problema molto importante, assai discusso dai penalisti, ma mai preso seriamente in considerazione dai regolamenti penitenziari: è il problema della sessualità nelle prigioni. Si sa bene a quali abusi ed a quali deviazioni possa portare. Sono da notare le regole stabilite dalla Danimarca che autorizzano "visite coniugali", in cui i detenuti possono avere relazioni sessuali con i loro compagni; questo ha portato a considerare la possibilità di creare prigioni miste, di cui si hanno alcuni esempi in America latina. Pare che l'esperienza abbia portato buoni risultati.


Il controllo dell'esecuzione delle pene

La protezione dei diritti dei detenuti pone due questioni particolari. Quella dei reclami che possono formulare i detenuti in caso vengano ignorati i loro diritti e come deve essere organizzato il controllo dell'esecuzione delle pene. Per quanto riguarda il primo punto, la via da seguire è molto lunga e difficile, sono stabilite delle sanzioni disciplinari nel caso vengano lesi i diritti dei detenuti, ma queste dipendono essenzialmente dalle autorità amministrative. Il secondo problema invece è stato particolarmente dibattuto nel XX¡ sec. e studiato approfonditamente dal Diritto penitenziario. Emergono due tipi di controllo:
1) controllo amministrativo, esercitato attraverso un servizio di ispezione delle prigioni, o tramite l'istituzione all'interno degli stabilimenti penitenziari di una commissione o di un comitato incaricato di sorvegliare il modo in cui vengono trattati i detenuti. In questo caso bisogna quindi considerare il grado di indipendenza di questo organismo nei confronti del direttore della prigione e di conseguenza dell'amministrazione penitenziaria;
2) controllo giudiziario, in questo caso è stato nominato un giudice di sorveglianza in Italia8, un giudice che si occupa dell'applicazione delle pene in Francia e un tribunale di esecuzione in Portogallo. Infine è da menzionare una istituzione originale: l'ombudsman, sviluppatasi principalmente nei paesi scandinavi. L'ombudsman è il consueto difensore dei diritti dei cittadini. In materia penitenziaria può visitare gli stabilimenti, ricevere i reclami dei detenuti e, nel caso lo ritenga necessario, può sia ordinare un'azione giudiziaria (quando si tratta di un'infrazione), sia fare un rapporto al governo.
Queste sono le tre vie (amministrativa, giudiziaria e quella dell'ombudsman), attraverso cui viene controllata l'esecuzione della pena, ovviamente cercando di tutelare le prospettive del diritto penitenziario e i diritti dell'uomo; ma la materia è ancora in evoluzione.


4. Regole penitenziarie europee


Principi portanti

Sul piano internazionale, l'attenzione verso il rispetto della dignità umana, in particolare nelle carceri, è oggetto di un dibattito pluridecennale, culminato nel nostro continente con la formulazione delle "Regole penitenziarie europee". Queste disposizioni, di cui si è già brevemente parlato, contenute nell'allegato alla raccomandazione N¡R(87), approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1987, costituiscono la versione aggiornata delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", a loro volta adottate nel 1973 dal Comitato dei Ministri con la risoluzione 739. Quali sono le linee-guida di questo corpo normativo? Il "Preambolo" individua tre aspetti, in funzione dei quali sono poi previste le disposizioni specifiche: le necessità dell'amministrazione penitenziaria, le esigenze dei detenuti e quelle degli operatori interni. L'indicazione precisa dei soggetti da considerare ai fini dello sviluppo è già un'innovazione rilevante, indice della volontà di strutturare le norme in modo pratico e operativo. Nel preambolo si chiarisce che "Gli scopi di queste regole sono i seguenti:
a) stabilire un insieme di regole minime, relative agli aspetti dell'amministrazione penitenziaria, che sono essenziali per assicurare condizioni umane di detenzione e un proficuo trattamento nel quadro di un sistema moderno ed avanzato;
b) sollecitare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una prassi fondate su criteri moderni di finalizzazione e di equità;
c) incoraggiare il personale penitenziario a conformarsi al ruolo professionale e alla funzione sociale che è chiamato ad adempiere, nonché a svolgere la propria attività in maniera da soddisfare al meglio gli interessi della collettività e dei detenuti che gli sono affidati;
d) definire criteri di base realistici che consentano alle amministrazioni penitenziarie e ai servizi d'ispezione di formulare validi giudizi sui risultati ottenuti e di migliorare ulteriormente questi ultimi".
I principi sui quali si regge l'impianto generale delle regole minime sono sei, contenuti nella prima parte del testo. Il rispetto della dignità umana è evidenziato come presenza necessaria in ogni sistema d'esecuzione penale, che deve quindi attuare la privazione di libertà in condizioni materiali e morali adatte a ciò. L'imparzialità nell'applicazione delle regole è finalizzata a evitare discriminazioni di trattamento, fondate sulla diversità di razza, colore, sesso, lingua, opinioni personali, nazionalità, estrazione sociale, situazione economica o di altro tipo; un particolare richiamo è dedicato a "le convinzioni religiose ed i principi morali del gruppo al quale il detenuto appartiene", che "devono essere rispettati" (regola n¼ 2).
Nella regola n¼ 3 viene indicato l'aspetto più caratterizzante e nel contempo più difficile da realizzare: il trattamento dei detenuti. Secondo quanto stabilito, esso "deve essere indirizzato a tutelarne la salute, a salvaguardarne la dignità e, nei limiti consentiti dalla durata della pena, deve sviluppare il loro senso di responsabilità, metterli in grado di reinserirsi socialmente, di vivere nel rispetto della legge nonché di provvedere alle loro necessità una volta tornati liberi". Relazioni ufficiali, pubblicate a cura del Consiglio d'Europa, danno una definizione piuttosto ampia del termine trattamento. In esso si comprende ogni misura e disciplina utile per mantenere o ristabilire la salute fisica e mentale dei detenuti, oppure per facilitare il loro reinserimento sociale o, in generale, migliorare le condizioni di detenzione. Le disposizioni più specifiche in tema di lavoro, istruzione e educazione fisica, formazione sociale e professionale, sono strutturate in funzione della preparazione alla libertà e al futuro reinserimento sociale.
Una presa di posizione per niente scontata, quella delle "Regole penitenziarie europee", che privilegia senza esitazioni l'aspetto della riabilitazione, rispetto alla quale è strumentale l'idea stessa di privazione della libertà. Senza pretendere qui di analizzare in modo esauriente le complesse argomentazioni sulla filosofia della pena, è sufficiente, per comprendere la portata dell'affermazione contenuta nelle regole, ricordare l'annosa questione della finalità del castigo inflitto dallo Stato. Quale deve essere lo scopo principale da perseguire con l'esecuzione di una condanna? Punire l'autore del reato in base a una logica puramente retributiva? Limitarsi a un periodo di privazione della libertà tanto più lungo quanto maggiore è risultata la gravità dell'offesa e delle circostanze? Oppure affiancare, all'ovvia necessità di eliminare o ridurre le conseguenze negative dell'atto, una detenzione finalizzata a impiegare il tempo in modo utile per il reinserimento sociale?
Tutto il sistema delle regole minime è strutturato per progredire in quest'ultima direzione, secondo quanto espressamente affermato nella regola n¼ 3. Si muove dall'idea che la carcerazione, in quanto privazione della libertà, è di per sé una punizione sufficiente, che non va quindi aggravata con regimi particolarmente restrittivi di detenzione, giustificabili solo in particolari situazioni. Il raggiungimento dell'obiettivo principale, il reinserimento sociale, comporta una serie d'implicazioni. Ad esempio, il trattamento deve essere personalizzato, tenuto conto dei propositi e delle capacità di ogni detenuto; gli stabilimenti devono essere il più possibile "aperti" e offrire opportunità di contatti col mondo esterno, compatibilmente con le esigenze di sicurezza; il periodo immediatamente successivo alla liberazione dovrebbe essere accompagnato da un sostegno dei servizi sociali, in collaborazione con le stesse amministrazioni penitenziarie.
Continuando l'illustrazione dei principi portanti delle regole minime, si attribuisce grande importanza ai controlli da effettuare regolarmente negli istituti penitenziari. "Ispettori qualificati ed esperti, nominati da una autorità competente, dovranno procedere con regolarità all'ispezione degli stabilimenti e dei servizi penitenziari. Il loro compito consisterà in particolare nel vigilare se questi stabilimenti sono amministrati in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, agli obiettivi dei servizi penitenziari e alle direttive stabilite nelle presenti regole" (regola n¼ 4). Per la prima volta un testo normativo sostiene con forza l'esigenza di creare commissioni competenti con mansioni ispettive e, particolare ancora più innovativo, ne presume la natura permanente, facendo riferimento a controlli regolari. Negli ordinamenti dei singoli Stati non esiste una disposizione simile; ciò che maggiormente si avvicina è la previsione, in alcuni Paesi, di una funzione di supervisione su tutta la fase esecutiva della pena, (vd le tre vie di controllo dell'esecuzione della pena: amministrativa, giudiziaria e dell'ombudsman)10, attribuita a uno specifico ramo della magistratura, detto "di sorveglianza". Il giudice di sorveglianza ha però funzioni e poteri solo in relazione alle vicende dei singoli detenuti, mentre non può influire sulle condizioni generali di detenzione.
La regola n¼ 4 manifesta la volontà d'istituzionalizzare la figura di un corpo ispettivo, che col suo operato impedisca di considerare una vicenda penale conclusa dopo la sentenza di condanna. La successiva fase esecutiva necessita di altrettanto interesse e richiede competenze adeguate: esistono doveri per i detenuti così come per l'amministrazione penitenziaria e per la società in genere, non ultimo quello di effettuare un costante monitoraggio per evitare violazioni dei diritti fondamentali, tanto più probabili quanto più favorite da ambienti chiusi ad ogni controllo. L'organismo ideale auspicato dalle regole minime è un corpo ispettivo nazionale. Il criterio dell'autorità terza, estranea all'amministrazione penitenziaria e legittimata a visitare i luoghi di privazione della libertà, ritorna anche nel riferimento più diretto alla tutela dei diritti individuali dei detenuti e alla legalità dell'esecuzione penale. Questi devono essere perseguiti "attraverso un controllo esercitato in conformità alla regolamentazione nazionale da una autorità giudiziaria o da ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare i detenuti ed estranea all'amministrazione penitenziaria" (regola n¼ 5).
Importante, infine, perché strumentale rispetto all'effettiva applicazione di ogni altra disposizione, l'ultimo principio contenuto nella regola n¼ 6: l'intero testo adottato dal Consiglio d'Europa deve essere diffuso presso il personale e i detenuti nel modo più capillare possibile, cosa che implica la traduzione nelle diverse lingue nazionali e, se fattibile, anche in altre, da individuare in base alla composizione della popolazione carceraria.


5. Alcuni casi studio


Francia: l'organizzazione penitenziaria

L'art. 188 del codice di procedura penale francese definisce il ruolo dell'Amministrazione penitenziaria: "assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che pronunciano una pena privativa della libertà o un'ordinanza di incarcerazione provvisoria e assicurare la custodia delle persone che, nei casi stabiliti dalla legge, devono essere sorvegliate in attesa delle decisioni del giudice". Questa definizione è completata dall'art.189 dello stesso
codice, il quale indica che "il regime degli stabilimenti adibiti all'esecuzione delle pene è istituito per favorire l'emendamento dei condannati, e per prepararli al reinserimento nella società"11.
Seguendo il modello dell'Amministrazione statale francese, l'Amministrazione penitenziaria è formata da un nucleo centrale costituito dal Ministro della Giustizia, da cui dipendono due sotto-direzioni (del reinserimento sociale e degli affari dell'esecuzione delle pene). A questa struttura si aggiungono diversi servizi amministrativi e una divisione specializzata destinata a completare l'azione dell'Amministrazione.


SOTTO - DIREZIONE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI
Figura 1: Francia. Direzione dell'Amministrazione penitenziaria


Le diverse categorie di stabilimenti

L'Amministrazione penitenziaria è costituita da differenti stabilimenti penitenziari12. Tali stabilimenti si dividono in due grandi categorie: les maisons d'arrt (case di fermo), per assicurare essenzialmente l'esecuzione della detenzione provvisoria, e gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene. Le case di fermo ricevono gli imputati in detenzione provvisoria, la cui pena non supera un anno. I condannati invece che devono scontare una pena superiore ad un anno, vengono rinchiusi negli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene. Si tratta di stabiliamenti chiamati maisons centrales ( case centrali), centri di detenzione e stabilimenti specializzati. La scelte di un tipo rispetto ad un altro, dipende dal tipo di regime applicato e dai posti disponibili.
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Figura 2: Francia. Classificazione centri penitenziari

Le maisons centrales (case centrali), costituiscono una categoria di prigione che raggruppa due tipi di stabilimenti, ai quali viene applicato lo stesso regolamento, ma il funzionamento e l'organizzazione risulta essere molto diverso. Questi sono: les maisons centrales, (case centrali) di sicurezza ordinaria, le quali ricevono i condannati che devono scontare delle pene lunghe o medie, e gli stabilimenti di sicurezza rafforzati, i quali ricevono detenuti considerati particolarmente pericolosi. I carcerati riuniti in gruppi di due o al massimo di cinque durante la giornata, sono sottoposti ad un regime di massima sorveglianza. Le maison d'arrt ospitano invece i detenuti condannati ad un pena inferiore ad un anno, o coloro che stanno scontando l'ultimo anno della loro pena. Esistono poi dei centri di detenzione, i quali godono di un regime abbastanza liberale, in cui i detenuti possono beneficiare di alcuni vantaggi rispetto agli altri stabilimenti, soprattutto per quanto riguarda i permessi di uscita, le visite, le attività collettive e la vita personale. Infine ci sono gli stabilimenti specializzati, destinati a ricevere dei condannati con problemi psichici, problemi di salute o con una età inferiore alla maturità13.


Il personale della prigione

Il personale dell'Amministrazione penitenziaria è un personale di giustizia. Si divide in : personale di direzione (personale con un livello universitario), composto dal direttore, sotto-direttore, direttore regionale; personale amministrativo, composto da coloro che si occupano della gestione economica e finanziaria degli stabilimenti; personale tecnico e di formazione professionale; personale educativo, composto da educatori; personale di sorveglianza, considerato il più importante , infatti assicura il controllo dei detenuti, mantiene l'ordine e la disciplina all'interno degli stabilimenti e partecipa a tutte le attività create per preparare il reinserimento della popolazione carceraria nella società. Indipendentemente dal personale funzionario esiste un apparato di gestione delle prigioni, formato da medici, infermieri, insegnanti e psicologi che sono assunti a titolo contrattatuale o in forma di indennizzo.


Composizione della popolazione carceraria

Nel 2000-2001, i detenuti nelle prigioni francesi risultano 57.918, tuttavia i condannati che hanno avuto una sentenza definitiva sono poco più della metà, nel rapporto annuale pubblicato dal Ministero della Giustizia, risultano essere il 66.1 per cento del totale. Gli uomini sono il 96.3 per cento del totale, le donne solo il 3.7 per cento. Dai dati emerge una popolazione carceraria di età avanzata, e con una componente straniera molto elevata. Tale situazione è stata presa in considerazione da alcuni critici del sistema penale, che sostengono che il carcere "faccia sparire legalmente una parte scomoda della società", trasformando di fatto i penitenziari in luoghi in cui tenere i personaggi pericolosi, fino ad una loro redenzione14.














Figura. 3: Francia. Statistica trimestrale della popolazione incarcerata15 .


Gran Bretagna

L'organizzazione penitenziaria

Già nel 1895, con il Gladstone Committee, viene posto il principio secondo il quale l'imprigionamento deve avere come oggetto l'intimidazione e la rieducazione del delinquente16. Le "Prisons rules" del 1964, che amministrano i servizi penitenziari inglesi, stabiliscono nella loro prima regola che: "the purpose of training and treatment of convicted persons shall be to encourage and assist them to lead a good and useful life"17. Come si può notare tale principio di base risulta molto simile a quello espresso dalle Nazioni Unite, dopo la seconda guerra mondiale, sotto la formula di "prevenzione del crimine e del trattamento dei criminali"18. Emerge dunque una organizzazione penitenziaria volta al reinserimento del condannato, in cui si cerca di incoraggiare il suo self - respect e la sua responsabilità personale.




La classificazione dei detenuti

I detenuti sono classificati in quattro categorie principali, a seconda della loro pericolosità19:
á A, detenuti la cui evasione risulta molta pericolosa;
á B, detenuti per cui non è richiesto uno stretto controllo, ma la cui evasione deve essere resa difficile, rappresentano il 40% circa dei carcerati;
á C, persone per cui non è richiesto un severo controllo, di cui si pensa di poter escludere la possibilità di evasione, questi possono essere sistemati anche in stabilimenti aperti, rappresentano circa il 45%;
á D, persone che possono risiedere in stabilimenti aperti, ( il 15%).
Coloro che appartengono alle categorie A e B, sono rinchiusi negli stabilimenti chiamati Dispersal Prisons ( Prigioni disperse).


I diversi tipi di stabilimento e loro suddivisioni

Local Prisons, stabilimenti chiusi situati generalmente nelle grandi città, ricevono sia i detenuti in prevenzione che quelli condannati a pene brevi.
Questi stabilimenti sono molto simili alle maison d'arrt francesi20.
Closed Training Prisons, ricevono i detenuti appartenenti alle categorie A, B, e C, coloro che appartengono ai primi due gruppi, come già detto, sono mandati nelle Dispersal Prisons; gli altri vivono in stabilimenti chiusi ma riescono ad avere abbastanza libertà oltre ad essere stimolati attraverso alcune attività lavorative e di ricreazione.
Open Training Prisons, riservati ai detenuti della categoria D, non ci sono muri o recinti. La sicurezza dipende dal personale di sorveglianza e dalla self-discipline dei residenti. Coloro che scontano una pena molto lunga, solitamente passano l'ultimo periodo in questi stabilimenti, per preparasi alla vita libera. Tali stabilimenti hanno un Board of Visitors, ovvero un gruppo di visitatori, formato da persone ( molto spesso magistrati), designati presso la prigione. Questi si occupano di esaminare lo stato delle celle, il trattamento dei detenuti, si pronunciano sulle infrazioni disciplinari. Costituiscono dunque un organo di controllo per il buon funzionamento dell'istituto. Non esiste un regime generalizzato per tutti gli stabilimenti, la differenza emerge soprattutto tra le local prisons e le training prisons e tra le prigioni aperte e quelle chiuse. I detenuti delle local prisons vivono spesso in diversi per cella, spesso sono troppi, dato il sovraffollamento e la fluttuazione costante della popolazione penitenziaria, che rende difficile l'organizzazione del lavoro e del cosiddetto training (educazione). Il lavoro è considerato come l'elemento essenziale del training. Lo scopo è quello di organizzare una giornata completa di lavoro con interruzioni minime; esistono però grandi ostacoli dati dall'esigenza di sicurezza e dalle attitudini molto diverse dei carcerati nei confronti del lavoro. Il punto fondamentale è quello di dare al prigioniero un mestiere che gli sia utile al fine della sua liberazione e sia economicamente proficuo per gli stabilimenti. Consiste in lavori in industrie manuali o meccaniche.
Anche l'insegnamento è molto diffuso, si cerca di dare ai detenuti una istruzione almeno elementare, dato che la maggior parte di loro ha un livello di scolarizzazione molto basso. Ogni detenuto può professare liberamente il proprio culto religioso.
Esistono poi misure applicabili a certe categorie di reclusi come i malati mentali, i multirecidivi e i giovani delinquenti. Queste persone infatti creano molti problemi all'interno degli stabilimenti, non riescono ad adattarsi in nessun modo alle condizioni ed alle esigenze della vita carceraria. Per i malati mentali si cerca di spostarli, quando possibile, in ospedali terapeutici; ai multirecidivi viene inflitto un imprigionamento prolungato, il termine può andare da cinque anni, quando il massimo legale è da due a cinque anni, o dieci anni quando il massimo legale è di dieci anni. I condannati che rientrano in questa categoria sono sottoposti allo stesso regime dei condannati alle pene lunghe. La libertà condizionale e il rilascio sotto supervisione sono applicabili solo sotto certe condizioni previste dalla legge. I giovani delinquenti sono divisi in due fasce di età21: quelli tra i 15 e i 21 anni, riconosciuti colpevoli di un'infrazione punibile con l'imprigionamento, per costoro viene applicata la "detenzione a tempo indeterminato", (anche se normalmente è di nove mesi). Questa misura si ispira ad una visione terapeutica del carcere, infatti sino a quando il reo non sarà giudicato "guarito", non potrà abbandonare l'istituto. Si cerca di dare ai giovani una formazione professionale, secondo le loro capacità; una volta terminato questo periodo, è previsto un periodo di sorveglianza, parte integrante del progetto. Lo scopo è quello di rendere i giovani dediti al lavoro e, se possibile, membri responsabili della società. La seconda fascia di età comprende i giovani dai 14 ai 21 anni, questi sono sistemati in detention centres, (centri di detenzione), in cui la detenzione risulta breve, ma molto dura, tutto il sistema è basato sul programma educativo, i detenuti hanno poco tempo libero e sono controllatissimi22.
Al fine di evitare inutili statistiche di recidiva, la Gran Bretagna ha creato numerosi esempi di alternativa alla pena detentiva, tra i quali emerge la probation, modello introdotto fin dal 1847 con il Juvenil Offenders Act, poi perfezionato con il Probation Offenders Act 1907. Il probation23, consiste nel sottoporre il soggetto deviante ad una prova che va a sostituire l'applicazione della pena detentiva. Dopo la pronuncia di colpevolezza, il giudice, se ritiene possibile una risocializzazione del soggetto, anziché infliggere la pena stabilita, propone al giovane, che deve essere consensiente, un periodo di prova durante il quale dovrà sottostare a determinate restrizione comportamentali ed educative, nonché alla supervisione del probation officer. La concessione del cosiddetto beneficio deve basarsi su una valutazione approfondita della personalità del soggetto, la sua vita, l'ambiente in cui vive, e non solo su regole asettiche.
In pratica il soggetto viene lasciato libero nel momento in cui dimostra, attraverso la relazione del supervisore, di essersi comportato secondo le indicazioni del giudice, in questo caso il reato viene automaticamente estinto, senza ulteriori misure cautelari. Il probation, deve essere applicato tutte le volte che non sia necessario proteggere la comunità da una persona giudicata pericolosa. Esistono molti centri di probation, tra i più importanti vi è quello di Londra: lo Sherborne House Probation Centre, il quale si occupa del reinserimento dei giovani uomini tra i 16 e i 21 anni, residenti in centro città, senza una occupazione, e già coinvolti in casi di recidiva.
Emerge quindi una visione della pena in Inghilterra che sta a metà tra il preventivo e il repressivo. Scotland Yard ha iniziato una politica, di chiara ispirazione americana, denominata "Zero tolerance", tolleranza zero, per restituire un po' di pace ad alcune delle zone più malfamate di Londra24. Molti poliziotti agiscono per prevenire possibili crimini, anche di scarsa importanza. Gli individui sospetti vengono infatti interrogati e controllati, al fine di arrestare piccoli spacciatori, ricettatori e teppisti.


La popolazione carceraria

La popolazione carceraria inglese ha subito un notevole incremento nel 2001 rispetto all'anno precedente, questo è forse dovuto alla nuova applicazione del sistema penale di ispirazione americana?. I prigionieri nel luglio di quest'anno risultano 67.090, il 2% in più se si considerano i dati del 200025. Gli stranieri detenuti occupano il 32% del totale della popolazione carceraria maschile, e il 4% della popolazione femminile26. Risulta diminuito invece il numero di giovani condannati che è sceso del 3%.


UOMINI


DONNE







TOTALE POPOLAZIONE UOMINI + DONNE

Figura 4: Gran Bretagna. Totale popolazione in custodia nel luglio 200127 .


Italia

La riforma penale in Italia dall'Unità alla riforma del 1975

Non è semplice costruire un percorso dello sviluppo dell'istituzione carcere nel nostro paese, poiché al momento della proclamazione del Regno d'Italia (1861) il paese presenta livelli di disomogeneità altissima in materia socio-economica, e questo si ripercuote anche sul "carcerario" sia dal punto di vista legislativo che amministrativo.
Il periodo post-unitario si caratterizza sino al 1891 per la mancanza di un ordinamento penitenziario unico per tutto il territorio nazionale, bisogna infatti ricordare che questo è un momento di grande dibattito teorico, creato dal conflitto fra scuola classica e positiva, di cui si è già parlato.
Fra il 1889 e il 1891 vengono promulgati il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il codice penale e il regolamento carcerario. Il nuovo codice è presentato da un liberale illuminato, Zanardelli, appartenente alla scuola classica28. Nella sua relazione sul codice, il Ministro si richiama più volte al fine rieducativo della pena: "interessa che la giustizia penale sia più correttiva che coercitiva". Il codice Zanardelli prevede la possibilità della libertà condizionale a metà pena, ma anche una pesante segregazione cellulare. Negli stabilimenti carcerari i condannati sono obbligati al lavoro che di regola è facoltativo nei giorni festivi.
I condannati all'ergastolo dovevano scontare 7 anni (per tutti gli altri era prevista una segregazione di almeno 6 mesi) di segregazione cellulare, prima di poter accedere al lavoro in comune con gli altri detenuti, tutto ovviamente in silenzio. Ai servizi domestici dello stabilimento possono accedere i condannati che tengono una condotta esemplare, dopo aver scontato metà pena; gli ergastolani possono accedervi dopo 20 anni di pena scontata. I condannati per furto, rapina, delitti contro il buon costume, i puniti per gravi infrazioni disciplinari e i recidivi, sono esclusi da questi servizi.
Durante l'era giolittiana, nel 1903 , vengono aboliti l'uso della catena al piede, della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura, mentre si introduce la cintura di sicurezza.
Nel 1904 viene approvata la legge sull'impiego dei detenuti nei lavori di bonifica, perché supera l'annosa questione della concorrenza tra lavoro coatto e lavoro libero.
Il regolamento Zanardelli viene in seguito integrato, attraverso una serie di innovazioni e miglioramenti, con il Regio Decreto 19/2/1922; nello stesso anno la direzione delle carceri viene trasferita dal Ministero dell'interno al Ministero di Grazia e Giustizia.
Nel 1930 viene approvato il Codice Penale Rocco che, frutto di mediazione tra la scuola classica e quella positiva, crea un sistema penale di maggior severità. Viene introdotto il cosiddetto sistema del doppio binario: oltre alle vere e proprie pene, sanzioni detentive e pecuniarie, collegate ad un reato, sono previste misure di sicurezza dettate dal giudice in base alla pericolosità del soggetto. Tali misure non hanno una durata predeterminata, ma vengono mantenute finché il soggetto è considerato pericoloso dal giudice.
Nel 1931 viene approvato il nuovo regolamento per gli istituti di Prevenzione e di Pena, composto di 332 articoli suddivisi in quattro parti:
á esecuzione delle pene detentive e della custodia preventiva;
á esecuzione delle misure amministrative detentive di sicurezza;
á personale;
á norme di attuazione e transizione.
Viene abolita la segregazione cellulare, la concezione della pena, pur conservando il carattere di castigo, evidenzia la necessità che il regime carcerario serva al recupero del condannato, nell'interesse dell'individuo e della società.
Nella relazione al regolamento si legge: "L'Italia ha consacrato nel suo codice penale un sistema dell'educazione delle pene detentive... altresì la necessità che il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato".
Il lavoro è posto come cardine su cui si basa il buon esito dell'esecuzione penale. A questo proposito è interessante citare l'On. Rocco, che nella relazione introduttiva al regolamento afferma: "sarebbe strano che si insistesse nell'attuale sistema di rinunciare a servizi di una manodopera che lo Stato può regolare come crede nell'interesse della generalità dei cittadini".
Finita la guerra, l'Assemblea costituente dedica particolare attenzione al problema della pena ed alla sua esecuzione. L'articolo 27 della Costituzione recita. "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattati contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".
Il movimento per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario inizia ufficialmente, in sede governativa, con la nomina di una Commissione ministeriale nel 1947. Vi è inoltre un fiorire di iniziative che apportano contributi alla stesura di un disegno di legge sull'Ordinamento penitenziario che è approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1960, ma non è mai diventato legge perché è decaduta la legislatura.
Solo nel 1975 si giunge finalmente all'approvazione della legge di riforma dell'Ordinamento Penitenziario.
Per la prima volta le misure penali e limitative della libertà vengono regolamentate con una legge.


L'organizzazione penitenziaria

La divisione dei differenti stabilimenti tiene conto sia della categoria penale dei detenuti che della natura della sanzione applicata (pena propriamente detta o misure di sicurezza).
Gli istituti per adulti si dividono in29 :
1) istituti di custodia cautelare;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.
Inoltre gli istituti per la custodia cautelare si dividono in: case mandamentali e case circondariali. Questa distinzione ha perso di senso con il passare degli anni. Inizialmente le case mandamentali servivano per tenere gli imputati a disposizione del pretore, il quale aveva emesso un mandamento; ora sono uno strumento di custodia cautelare analogo a quello delle case circondariali, le quali sono destinate alla custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Gli istituti per l'esecuzione delle pene si dividono in: case di arresto, destinate all'esecuzione della pena; case di reclusione, destinate all'esecuzione appunto della reclusione. Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari. I centri di osservazione infine sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. In questi vengono studiate le personalità dei detenuti e, sotto richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere fatte perizie medico-legali nei confronti dei sottoposti a procedimento penale. L'art.65 O.P. prescrive che le persone affette da gravi disturbi psichici, infermità o minorazioni fisiche siano assegnate ad istituti speciali per un idoneo trattamento, nel caso in cui le condizioni dei detenuti non consentano l'assegnazione al regime degli istituti ordinari.
Da questa organizzazione strutturale discende la distribuzione del personale addetto agli istituti30: il direttore che costituisce l'essenziale centro di guida e di governo nell'esecuzione delle sanzioni penali e nel'attuazione della custodia cautelare, svolge mansioni organizzative, disciplinari, di supervisione contabile e amministrativa, di organizzazione e coordinamento del trattamento dei detenuti. Il direttore dell'istituto si avvale della collaborazione di personale rispetto al quale ha, ovviamente, un asuperiorità gerarchica. Particolare attenzione riservano gli educatori, i quali costituiscono il nucleo centrale per quanto riguarda il trattamento dei detenuti, la partecipazione alle attività culturali e ricreative, l'organizzazione del servizio di biblioteca, oltre ad avere un ruolo abbastanza rilevante nel Consiglio di disciplina e di partecipazione alla commissione per la redazione del regolamento interno.
Oltre al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione penitentenziaria, è previsto che siano chiamati ad operare negli istituti persone esterne, professionisti esperti, che vengono retribuiti proporzionalmente al lavoro effettuato, come psicologi, psichiatri, criminologi. Costoro sono liberi professionisti che prestano la propria attività, sotto richiesta dell'amministrazione pubblica. Infine vi sono tutti coloro che fanno parte del corpo di polizia penitenziaria, ovvero ispettori, sovrintendenti, agenti, assistenti, ecc...Secondo la norma (art.6), il personale in servizio all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati.


L'organizzazione della vita carceraria

"La pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità". Così recita l'art.27 della Costituzione. La privazione della libertà personale, in qualsiasi forma si manifesti, in carcere, nelle stazioni di polizia, nei centri di assistenza per stranieri, non deve mai oltrepassare la soglia dell'umanità31. La tortura viene considerata un crimine contro l'umanità, questo sostengono fermamente le convenzioni internazionali, primo fra tutti il Tribunale penitenziario internazionale32. La disciplina dunque deve essere proporzionata alle esigenze del trattamento, le infrazioni possono originare diverse sanzioni che vanno dal semplice richiamo da parte del direttore dello stabilimento, alla soppressione delle attività ricreative, che non può però superare i dieci giorni, o l'esclusione dalle attività svolte in comune. In questo ultimo caso è necessario che il medico attesti in un certificato scritto che il soggetto può sopportare l'isolamento rimanendo sotto costante controllo medico. Le sanzioni di richiamo sono decise dal direttore, tutte le altre invece vengono decise da un consiglio disciplinare composto dal direttore, un medico e un educatore. L'impiego della forza fisica è assolutamente vietato a meno che non sia indispensabile per prevenire atti di violenza o per impedire l'evasione. Nel 1987 è nato il comitato per la prevenzione della tortura (CPT), composto da quaranta governi, fra cui tutti quelli appartenenti al Consiglio d'Europa. Tuttavia non si è mai dato un significato preciso del termine tortura, fino al 1993 non si individuava in questo termine la qualifica di situazioni concrete. La risposta più chiara è giunta da Antonio Cassese, presidente del CPT dal 1989 al 199333. Egli nel suo libro sintetizza il lavoro svolto dagli ispettori europei sulla situazione di detenzione nei penitenziari europei; rivela la decisione di non definire in modo ufficiale né la tortura né i trattamenti disumani o degradanti, lasciando al personale del comitato la possibilità di agire in base alle loro conoscenze tecniche, alla loro esperienza ed al loro buon senso34. In ogni caso il detenuto può presentare reclami orali o scritti al direttore dello stabilimento, al giudice di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie, al presidente del consiglio regionale o persino al presidente della Repubblica.


Attività in carcere

Il lavoro
Per quanto riguarda le modalità di trattamento detentive, anche in Italia lo scopo principale vorrebbe essere quello del reinserimento nella società. In primo luogo viene preso in considerazione il lavoro che non deve più avere carattere afflittivo, non deve in nessun modo essere strumento di punizione35, ma mezzo di reinserimento. La sua figura è regolata dagli articoli 20 e 21 dell'ordinamento penitenziario, che distinguono tra lavoro interno ed esterno. Il lavoro interno è quello che si effettua all'interno dell'istituto, che si divide a sua volta in domestico e di produzione. Il primo consiste in mansioni tipiche per il mantenimento dell'istituto come il portavitto, il giardiniere, lo scopino, il bibliotecario, il barbiere; le attività produttive interne sono svolte in industrie e aziende agricole, ma questo tipo di attività sta pressochè scomparendo. I lavoratori dipendono dall'amministrazione penitenziaria e sono regolarmente retribuiti per il lavoro svolto. Il lavoro esterno invece consente al detenuto di uscire dal carcere, previa autorizzazione della direzione e approvazione della magistratura di sorveglianza, anche se questo tipo di concessione non rientra nel programma rieducativo individuale di tutti i detenuti. Tale sistemato ha ricevuto grande consenso anche se ad oggi è molto poco attuato36.





La scuola e la formazione

La scuola e la formazione rivestono un ruolo abbastanza importante, anche se spesso non riescono ad essere gestite in modo continuativo, soprattutto all'interno di istituti in cui si scontano pene brevi, tuttavia sono attivati corsi di scuola media, pochissimi di scuola secondaria, e solo negli ultimi anni si stanno attivando corsi universitari37.


Attività culturali e ricreative

Il nuovo regolamento esplicita la possibilità di introdurre attività per sostenere "gli interessi umani, culturali, professionali e sportivi"38. Tali attività includono il teatro, corsi di ricamo, corsi di yoga, moduli di informatica, corsi di hobbystica. Tutto ciò ovviamente è proporzionale al tipo di istituto, ci sono infatti enormi differenze tra gli stabilimenti; le carenze strutturali sono uno dei principali limiti alla realizzazione di attività culturali e ricreative, unite alla disponibilità del territorio e all'apertura dell'istituzione carceraria e delle singole direzioni.
Popolazione carceraria

Il tasso molto basso di detenzione femminile, fa emergere, la classica immagine che si ha del carcere: un mondo di soli uomini. La percentuale di donne, all'inizio del 2000 era del 4,12% del totale della popolazione detenuta; precisamente 2.136, distribuite in diversi istituti39. Tendenzialmente le donne devono scontare delle pene brevi, il 17,6% di loro è priva di un titolo di studio e un quinto di queste è analfabeta. Il numero di disoccupate è altissimo così come quello dei reati commessi per violazioni della legge sulla tossicodipendenza, il 33,70% dei reati commessi. Gli uomini invece al primo gennaio 2000 risultavano 52.854, di cui 14.841 stranieri, anche fra costoro quello che si nota è il basso tasso di istruzione e lo status occupazionale, il 30,9% è senza lavoro. Viene naturale pensare che coloro che si trovano in carcere rivestono ruoli molto difficili nella società: sono giovani, senza lavoro, con un livello di istruzione inesistente e spesso tossicodipendenti o stranieri con gravi problemi di inserimento 40. Un articolo della stampa del 30 agosto 200141, sostiene che i detenuti sono 57.783, quasi 15.000 in più rispetto ai posti disponibili, la metà in attesa di giudizio, il 27% tosicodipendenti, il 20% in carcere per fatti legati alla droga, altrettanti sono stranieri, che in quanto tali non possono usufruire neanche dei benefici come la semilibertà o la riduzione della pena per buona condotta. In molti istituti il sovraffollamento è tale che non c'è nemmeno spazio per respirare, tanto che si registrano ogni giorno tentativi di suicidio e si verificano incidenti con ferimenti vari. Solo una piccola parte, circa mille persone sono internate in ospedali psichiatrici giudiziari, anche se spesso la malattia psichiatrica colpisce i detenuti dopo un po' di tempo che vivono in carcere, infatti accade che la pena iniziata in uno stabilimento possa finire in ospedale giudiziario.


CASE DI RECLUSIONE


CASE CIRCONDARIALI


ISTITUTI PER MISURE DI SICUREZZA


SEMILIBERI

CASE MANDAMENTALI
Figura 5: Italia.situazione numerica detenuti ed internati presenti negli istituti penitenziari, febbraio 200042.


1 Ancel M., Chemithe P., Les systemes penitentiaires en Europe occidentale, La Documentation française, Paris 1981.
2 Si veda la ristrutturazione del sistema penale, in particolare il rimodernamento moderato, cap 1, par. 5.
3 Ancel M., Chemithe P., Les systémes pénitentiaires en Europe occidentale, La Documentation française, Paris 1981.
4 Esistono centri sia per minorenni che per maggiorenni. Per giovani si intende ragazzi con una età compresa tra i 15 e i 21 anni.
5 Nel 1977 venne rinchiuso Renato Curcio, leader delle Brigate Rosse. L'ultimo ospite tristemente famoso fu Totò Riina, incarcerato nel 1994.
6 Alcuni operatori sanitari di medicina Democratica dopo averli visitati, li descrivono così: " Contro ogni dettame costituzionale e in particolare ignorando quello in cui si afferma che tutti i cittadini sono uguali anche di fronte alle pene detentive, viene oggi, e sempre di più, portato avanti con ottusa violenza un progetto di discriminazione tra detenuto e detenuto, destinando il detenuto politico, o anche coloro sospettati di essere tali in quanto non più recuperabili alla logica del sistema, al carcere speciale, dove con specifiche disposizioni gabellate per motivi di sicurezza, si concretano tecniche raffinate di sperimentata efficacia di deprivazione sensoriale al fine di esasperare il detenuto, di disgregare la sua personalità, arrecando danni talvolta irreversibili per la sua salute fisica e mentale. Le misure messe in atto... vanno dall'isolamento individuale o di piccoli gruppi 22 ore su 24, alle brusche interruzioni del ritmo sonno-veglia con perquisizioni notturne, alla eliminazione della naturale alternanza del giorno e della notte per mezzo di lampade sempre accese....Pressione psicologica ai colloqui tra il detenuto ed i propri famigliari molto dilazionati e realizzati in condizioni sub-umane......per l'uso di strumenti aberranti come interposizioni di vetri insonorizzati e citofoni che alterano timbri di voce...Si tratta di un fenomeno in cui si evidenzia in modo inequivocabile una realtà di tortura psicologica particolarmente feroce e distruttiva dell'intera struttura psicofisica del detenuto in palese contraddizione con l'articolo 5 della " Convenzione dei diritti dell'uomo"... Documento tratto dal sito internet: http://www.tmcrew.org/detenuti, sito di Radio Onda Rossa- Via Volsci 56, 00185 Roma Italia.


7 E.Ferri, La sociologie criminelle, Paris 1905. Professore di sociologia criminale, teorico della tesi sociologica secondo cui le azioni dell'uomo "sono sempre il prodotto del suo organismo fisiologico e psichico, e dell'atmosfera fisica e sociale in cui l'uomo è nato e vive".
8 Legge penitenziaria del 26 luglio 1976, art.69. Questa legge precisa che il giudice deve occuparsi dell'organizzazione degli stabilimenti, approvare il programma di trattamento e pronunciarsi sui reclami presentati dai detenuti. La stessa legge istituisce nelle istanze in corte d'appello una sezione penitenziaria che decide la revoca anticipata delle misure di sicurezza, la possibilità di introdurre un regime di semi-libertà o la riduzione della pena.
9 Tratto dal sito internet www.l'altro diritto.it/carcere.
10 Vedi par.3, cap.2.
11 Si veda la dottrina di difesa sociale, cap. 1, par. 5.
12 Administration Penitentiaire (1971), Rapport annuel, La Documentation française, Paris.

13Ouvrage collectif, Au pied du mur, 756 raisons de détruire toutes prisons, L'Insomniaque, Montreuil 2000.
14 Per questa teoria si veda Wacquant L., Parola d'ordine: tolleranza zero, Feltrinelli, Milano 2000.
15 Direction de l' Amministration penitentiaire, 2000-2001.
16 Ancel M., op cit., pp. 106-107.
17 "Lo scopo dell'educazione e del trattamento dei condannati sarà quello di incoraggiarli e assisterli verso una vita onesta e utile".





18 Si veda la teoria neoclassica, cap. 1, par. 5.
19 Gallo E., Ruggiero V., Il carcere in Europa, Bertani editore, Verona 1983.

20 Ancel M., op.cit., pp.108-109.
21 Pepe P., Il Trattamento della delinquenza giovanile in Inghilterra, Rassegna italiana di criminologia, IX, n. 2, 1998, pp. 353-348.
22 Pepe P., Ibid.
23Ibid.
24 Si veda per un approccio critico a tale sistema il libro di Wacquant L., op.cit..
25M.Elkins, C. Gray, K. Rogers, Home Office, documento di Reserch Development Statistics, Prison Population Brief, England and Wales: july 2001. Nel 2000, il numero di detenuti totale era di 65.870.
26Ibid.
27Ibid.
28 Neppi Modona, Carcere e società civile in Storia d'Italia,vol.V, Einaudi, Torino 1973.
29 Canepa M., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffré, Milano 1999.
30 Canepa M., Merlo S., op. cit., pp. 80-82.
31Associazione Antigone, Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione, Castelvecchi, Roma 2000.
32 Articolo 1 della convenzione ONU contro la tortura, questa è la definizione che ne viene data: "Qualsiasi atto per mezzo del quale venga intenzionalmente inflitta grave sofferenza o lesione, sia fisica che mentale, ad una persona, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o una informazione, di punirla per un atto che lei o una persona terza ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona per qualsiasi motivo basato su una discriminazione di qualsiasi tipo, quando tale sofferenza sia inflitta da un pubblico ufficiale o altra persona che agisce in veste ufficiale.
33.Cassese A, Umano-Disumano. Commossariati e prigioni nell'Europa di oggi, Laterza, Roma Bari 1994.
34 Cassese A. nella sua op. cit., pp. 55-56, sostiene: "Senza nemmeno discutere tra di noi, ci è sembrato che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, o per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità è deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono quest'ultima nel corpo e nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nelle tortura insomma c'è l'intenzione di umiliare, offendere o degradare l'altro, di ridurlo a cosa".
35 Associazione Antigone, op.cit., pp. 172-173.
36 L'Associazione Antigone, nell' op. cit., segnala che nel 1999 solo 233 detenuti sul totale della popolazione carcerata, beneficiava della possibilità di offrire lavoro al di fuori dell'istituto.
37 Un'iniziativa da segnalare è l'attivazione nell'anno scolastico 1998-99, presso l'istituto le Vallette di Torino, del corso di laurea in scienze politiche. Si tratta di una casa circondariale in cui sono concentrati i detenuti iscritti all'Università di Torino, provenienti da vari istituti penitenziari. In essa sono previsti locali per incontri con i docenti e per gli esami.





38 Art. 12 Regolamento penitenziario.
39 Associazione Antigone, op.cit., pp. 26-27.
40 Ibidem.


41 Bruzzone M.G., Nelle carceri rischio di grande rivolta, «La Stampa», 30 agosto 2001.
42Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Dipartimento per l'Informatica e la Statistica - Area monitoraggio e statistiche.


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