NOTE ALLA PARTE SECONDA.

Nota 1: E' in questo modo che la cancelleria, nel 1789, riassume la posizione generale dei 'cahiers de doléance', per quanto riguarda i supplizi. Confer. E. SELIGMAN, 'La Justice sous la Révolution', tomo primo, 1901, e A. DESJARDIN, 'Les Cahiers des Etats généraux et la justice criminelle', 1883, pagine 13-20.
Nota 2: [I 'Parlements' erano, nella Francia 'Ancien Régime', corti di giustizia. Tuttavia, forti del diritto di registrazione delle ordinanze reali, acquisito nel secolo Quindicesimo, avevano affermato altri importanti diritti politici (diritto di autoconvocazione, diritto di occuparsi spontaneamente di questioni politiche, diritto di convocazione nei confronti dei principi del sangue, duchi e pari di Francia per deliberare su questioni di Stato). Tutta la storia della Francia 'Ancien Régime' è percorsa dalle lotte di potere tra la monarchia e i Parlamenti, poiché questi tendevano ad erigersi come potere indipendente. Ultimo grande scontro, alla vigilia della Rivoluzione: nel 1787, il rifiuto di registrare gli editti che stabilivano nuove imposte, adducendo che solo gli Stati Generali erano competenti in materia. Confer. J. ELLUL, 'Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution', Paris 1962].
Nota 3: J. PETION DE VILLENEUVE, 'Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 641.
Nota 4: BOUCHER D'ARGIS, 'Observations sur les lois Criminelles' cit., pag. 125.
Nota 5: LACHEZE, 'Discours à la Constituante', 3 giugno 1791, in «Archives parlementaires», tomo 26.
Nota 6: Confer. in particolare la polemica di Muyart de Vouglans contro Beccaria. 'Réfutation du Traité des délits et des peines', 1766.
Nota 7: pag. CHAUNU, in «Annales de Normandie», 1962, pag. 236, e 1966, pagine 107-8.
Nota 8: E. LE ROY-LADURIE, in «Contrepoint», 1973.
Nota 9: N. W. MOGENSEN, 'Aspects de la société augeronne aux Dixectième et Dix-huitième siècles', 1971 (tesi dattilografata), pag. 326. L'autore dimostra che nella regione di Auge i delitti di violenza privata sono, alla vigilia della Rivoluzione, quattro volte meno numerosi che alla fine del regno di Luigi Quattordicesimo. In linea generale i lavori diretti da P. Chaunu sulla criminalità in Normandia manifestano questo aumento della frode a spese della violenza. Confer. gli articoli di B. BOUTELET, di J. C. GGOT e V. BOUCHERON negli «Annales de Normandie»del 1962, 1966 e 1971. Per Parigi, confer. P. PETROVITCH, in 'Crime et criminalité en France aux Dixectième et Dix-huitième siècles', 1971. Lo stesso fenomeno accade, pare, in Inghilterra; confer. C. HIBBERT, 'The Roots of Evil', 1966, pag. 72; e J. TOBIAS, 'Crime and industrial Society', 1967, pagine 37 sg.
Nota 10: CHAUNU, in «Annales de Normandie», 1971, pag. 56.
Nota 11: THOMAS FOWELL BUXTON, in 'Parliamentary Debate', 1819, trentanovesimo.
Nota 12: LE ROY-LADURIE, in «Contrepoint», 1973. Lo studio di A. FARGE su 'Le vol d'aliments à Paris au Dix-huitième siècle', 1974, conferma questa tendenza: dal 1750 al 1755, il 5 per cento delle sentenze di questo tipo condannano alla galera, ma, dal 1775 al 1790, salgono al 15 per cento: «la severità dei tribunali si accentua col tempo... una minaccia pesa su dei valori utili alla società, che vuole se stessa ordinata e rispettosa della proprietà» (pagine 130-42).
Nota 13: [Fino al 1789, in Francia, imposta diretta che gravava sui non-nobili].
Nota 14: G. LE TROSNE, 'Mémoires sur les vagabonds', 1764, pag. 4.
Nota 15: Confer. ad esempio, DUPATY, 'Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue' cit., pag. 247.
Nota 16: Uno dei presidenti della Camera della Tournelle, in un indirizzo al re, 2 agosto 1768, citato in 'Arlette Farge', pag. 66.
Nota 17: CHAUNU, in «Annales de Normandie», 1966, pag. 108.
Nota 18: L'espressione è di MOGENSEN, 'Aspects' cit.
Nota 19: «Archives parlementaires», tomo 12, pag. 344.
Nota 20: A questo proposito ci si può riportare, tra l'altro, a S. LINGUFT, 'Necessité d'une réforme dans l'administration de la justice', 1764, o a BOUCHER D'ARGIS, 'Cahier d'un magistrat', 1789.
Nota 21: Su questa critica al «troppo potere» ed alla sua cattiva distribuzione nell'apparato giudiziario, confer. in particolare DUPATY, 'Lettres sur la procédure criminelle', 1788. P. L. DE LACRETELLE, 'Dissertation sur le Ministère public', in 'Discours sur le préjugé des peines infamantes', 1784. G. TARGET, 'L'esprit des cahiers présentés aux Etats généraux', 1789.
Nota 22: Confer. N. Bergasse, a proposito del potere giudiziario: «Bisogna che, spogliato di ogni specie di attività contro il regime politico dello Stato e non avendo alcuna influenza sulle volontà che concorrono a formare questo regime, esso disponga, per proteggere tutti gli individui e tutti i diritti, di tale forza che, onnipotente per difendere e per soccorrere, esso divenga assolutamente nullo non appena, mutando la sua destinazione, si tenterà di farne uso per opprimere» ('Rapport à la Constituante sur le pouvoir judiciaire', 1789, pagine 11-12),
Nota 23: [L'autore usa qui il termine «justiciables», che si riferisce ad accusati che devono rispondere davanti a corti particolari (ad esempio, oggi, ministri davanti al Parlamento)].
Nota 24: LE TROSNE, 'Mémoire sur les vagabond' cit., 1764, pag. 4.
Nota 25: Y.-M. BERCE', 'Croquants et nu-pieds', 1974, pag. 161.
Nota 26: Confer. O. FESTY, 'Les Délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat', 1956. M. AGULHON, 'La vie sociale en Provence', 1970.
Nota 27: P. COLQUHOUN, 'Traité sur la police de Londres', trad. franc. 1807, tomo primo. Alle pagine 153-82 e 292-339, Colquhoun dà una esposizione molto dettagliata di queste reti.
Nota 28: Ibid., pagine 297-98.
Nota 29: [L'autore usa il termine «marechaussée»: antico corpo di cavalieri incaricato di vegliare sull'ordine pubblico, che nel 1790 prese il nome di «gendarmerie»].
Nota 30: LE TROSNE, 'Mémoire sur les vagabonds' cit., 1764, pagine 8, 50, 54, 61-62.
Nota 31: ID., 'Vues sur la iustice criminelle', 1777, pagine 31, 37, 103-6.
Nota 32: J.-J. ROUSSEAU, 'Contrat social', libro secondo, cap. quinto. Dobbiamo notare che queste idee di Rousseau sono state utilizzate alla Costituente da alcuni deputati che volevano mantenere un sistema di pene molto rigoroso. E, curiosamente, i principi del 'Contrat' hanno potuto servire a sostenere la vecchia corrispondenza di atrocità tra delitto e castigo. «La protezione dovuta ai cittadini, esige di commisurare le pene all'atrocità dei crimini e di non sacrificare, in nome dell'umanità, l'umanità stessa» (Mougins de Roquefort, che cita il passaggio in questione del 'Contrat social: Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 637).
Nota 33: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 87.
Nota 34: LACRETELLE, 'Discours sur le préjugé des peines infamantes' cit., pag. 129.
Nota 35: LACRETELLE. 'Discours Sur le préjugé des peines infamantes' cit., pag. 131.
Nota 36: A. DUPORT, 'Discours à la Constituante', 22 dicembre 1789, in «Archives parlementaires» tomo decimo, pag. 744. Si potrebbero citare, nello stesso senso, i dibattiti proposti alla fine del secolo Diciottesimo dalle società e accademie di dotti: come fare «in modo che la dolcezza dell'istruzione e delle pene venga conciliata con la certezza di un castigo pronto ed esemplare e che la società civile trovi la maggior sicurezza possibile, per la libertà e l'umanità» '(Société économique de Berne',' 1777). Marat rispose col suo 'Plan de Législation criminelle'. Quali sono «i mezzi per addolcire il rigore delle leggi penali in Francia, senza nuocere alla sicurezza pubblica» (Académie de Châlons-sur-Marne, 1780; i laureati furono Brissot e Bernardi); «l'estrema severità delle leggi tende a diminuire il numero e l'enormità dei crimini in una nazione depravata?» (Académie de Marseille, 1786; il laureato fu Eymar).
Nota 37: G. TARGET, 'Observations sur le projet du Code pénal', in LOCRE', 'La Législation de la France', tomo 29, pagine 7-8. Lo si ritrova in forma inversa in Kant.
Nota 38: C. E. DE PASTORET, 'Des lois pénales', 1790, secondo, pag. 21.
Nota 39: FILANGIERI, 'La scienza della legislazione', tomo quarto.
Nota 40: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 87.
Nota 41: A. BARNAVE, 'Discours à la Constituante': «La società non vede nelle punizioni che infligge il barbaro godimento di far soffrire un essere umano, ma la precauzione necessaria a prevenire crimini simili, ad allontanare dalla società i mali di cui un attentato la minaccia» («Archives parlementaires», tomo 27, 6 giugno 1791, pag. 9).
Nota 42: BECCARIA, 'Dei delitti e delle Pene', ed. cit., pag. 89.
Nota 43: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 87.
Nota 44: J. P. BRISSOT, 'Théorie des lois criminelles', 1781, tomo primo, pag. 24.
Nota 45: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 96.
Nota 46: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. Cit., pag. 26. Confer. anche Brissot: «Se la grazia è equa, le legge è cattiva; là dove la legislazione è buona, le grazie non sono che crimini contro la legge» ('Théorie des lois criminelles' cit., tomo primo, pag. 200).
Nota 47: G. DE MABLY, 'De la législation', in ('Euvres complètes', 1789, tomo nono, pag. 327. Confer. anche Vattel: «E' meno l'atrocità delle pene che non la precisione nell'esigerle a mantenere tutti nel dovere» ('Le Droit des gens', 1768, pag. 163).
Nota 48: DUPORT, 'Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», ventunesimo, pag. 45.
Nota 49: MABLY, 'De la législation' cit., tomo nono, pag. 348.
Nota 50: G. SEIGNEUX DE CORREVON, 'Essai sur l'usage de la torture', 1768, pag. 49.
Nota 51: P. RISI, 'Osservazioni di giurisprudenza criminale'.
Nota 52: Su questo tema, vedere, tra gli altri, LINGUET, 'Nécessité d'une réforme de l'administration de la justice criminelle' cit., pag. 8.
Nota 53: LACRETELLE, 'Discours sur les peines infamantes', 1784, pag. 144.
Nota 54: J.-P. MARAT, 'Plan de 1égislation criminelle', 1780, pag. 34.
Nota 55: Sul carattere non individualizzante della casistica, confer. P. CARIOU, 'Les idéalités casuistiques' (tesi dattilografata).
Nota 56: LACRETELLE, 'Réflexions sur la légistation pénale', in 'Discours sur les peines infamantes' cit., pagine 351-52.
Nota 57: Contrariamente a ciò che hanno detto Carnot o F. Helie e Chauveau, la recidiva era molto chiaramente sanzionata in un buon numero di leggi dell''Ancien Régime'. L'ordinanza del 1549 dichiara che il malfattore che ricomincia è «un essere esecrabile, infame, eminentemente pernicioso alla cosa pubblica»; i recidivi di bestemmia, furto, vagabondaggio, eccetera, erano passibili di pene speciali.
Nota 58: LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26, pagine 321-22. L'anno seguente, Bellart pronuncerà quella che possiamo considerare come la prima arringa per un delitto passionale: l'affare Gras. Confer. «Annales du barreau moderne», 1823, tomo terzo, pag. 34.
Nota 59: J. M. SERVAN, 'Discours sur l'administration de la justice criminelle', 1767, pag. 35.
Nota 60: [L'autore allude in questo titolo al capitolo 27 di 'Dei delitti e delle pene' del Beccaria].
Nota 61: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 119.
Nota 62: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 119.
Nota 63: MARAT, 'Plan de législation criminelle' cit., pag. 33.
Nota 64: F. M. VERMEIL, 'Essai sur les réformes à faire dans notre légistation criminelle', 1781, pagine 68-145. confer. anche C. E. DUFRICHE DE VALAZE', 'Des lois pénales', 1784, pag. 349.
Nota 65: LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26, pagine 321-22.
Nota 66: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 114.
Nota 67: Ibid., pag. 135.
Nota 68: MABLY, 'De la législation' cit., tomo nono, pag. 246.
Nota 69: BRISSOT, 'Théorie des lois criminelles' cit., primo, pag. 258.
Nota 70: LACRETELLE, 'Réflexions sur la législation pénale' cit., pag. 361.
Nota 71: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 113.
Nota 72: G. E. PASTORET, 'Des lois pénales', 1790, primo, pag. 49.
Nota 73: LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26. Gli autori che rinunciano alla pena di morte prevedono alcune pene definitive: BRISSOT, 'Théorie des lois criminelles' cit., pagine 29-30. DUFRICHE DE VALAZE', 'Des lois pénales' cit., pag. 344: prigione perpetua per coloro che vengano giudicati «irrimediabilmente cattivi».
Nota 74: LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26, pagine 329-30.
Nota 75: DUFRICHE DE VALAZE', 'Des lois pénales' cit., pag. 346.
Nota 76: BOUCHER D'ARGIS, 'Observations sur les lois criminelles' cit., pag 139.
Nota 77: confer. LE MASSON, 'La révolution pénale en 1791', pag. 139. Contro il lavoro penale, tuttavia, si obiettava l'implicito ricorso alla violenza (Le Peletier) o la profanazione del carattere sacro del lavoro (Duport). Rabaud de St-Etienne fa adottare l'espressione «lavori forzati» in opposizione ai «lavori liberi che appartengono esclusivamente agli uomini liberi» («Archives parlementaires», tomo 26, pagine 710 sgg.).
Nota 78: SERVAN, 'Discours sur l'administration de la justice criminelle' cit., pagine 35-36.
Nota 79: DUFAU, 'Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 688.
Nota 80: DUFAU, "Discours à la Constituante", tomo 26, pagine 329-30.
Nota 81: S. BEXON, "Code de sreté publique", 1807, parte seconda, pagine 24-25. Si trattava di un progetto presentato al re di Baviera.
Nota 82: BRISSOT, "Théorie des lois criminelles" cit.
Nota 83: «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 322.
Nota 84: SERVAN, "Discours" cit., pag. 37.
Nota 85: VERMEIL, "Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle" cit., pagine 148-49.
Nota 86: confer. «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 712.
Nota 87: MABLY, "De la législation" cit., tomo nono, pag. 338.
Nota 88: DUFRICHE DE VALAZE', "Des lois pénales" cit., pagine 344-45.
Nota 89: C. F. M. DE REMUSAT, in «Archives parlementaires», tomo 72, 1 dicembre 1831, pag 185.
Nota 90: confer. E. DECAZES, "Rapport au roi sur les prisons", in «Le Moniteur», 17 aprile 1819.
Nota 91: C. CHABROUD, in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 618.
Nota 92: CATERINA Seconda, "Istruzioni per la commissione incaricata di redigere il progetto del nuovo codice delle leggi", art. 67.
Nota 93: Una parte di questo codice è stata tradotta nell'introduzione a COLQUHOUN, "Traitè sur la police de Londres", trad. franc. 1807, primo, pag 84.
Nota 94: confer. ad es. COQUILLE, "Coutume du Nivernais".
Nota 95: G. DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, "Traité des matières criminelles", 1741, pag. 3.
Nota 96: F. SERPILLON, "Code criminel", 1767, tomo terzo, pag. 1095. Si trova tuttavia, in Serpillon, l'idea che il rigore della prigione è un inizio di pena.
Nota 97: E' in questo modo che bisogna intendere i numerosi regolamenti concernenti le prigioni e che vertono sulle estorsioni dei secondini, la sicurezza dei locali e l'impossibilità per i prigionieri di comunicare. Come esempio il decreto del parlamento di Digione del 21 settembre 1706. confer. anche SERPILLON, "Code criminel" cit., tomo terzo, pagine 601-47.
Nota 98: E' quanto precisa la dichiarazione del 4 marzo 1724 sui recidivi di furto o quella del 18 luglio 1724 a proposito del vagabondaggio. Un giovane garzone, che non era in età per andare alle galere, restava in una casa di forza fino al momento in cui si poteva inviarvelo, talvolta per scontare la totalità della pena. Confer. "Crime et criminalité en France sous l'Ancien Régime", 1971, pagine 266 sgg.
Nota 99: SERPILLON, "Code Criminel" cit., tomo terzo, pag. 1095.
Nota 100: BRISSOT, "Théorie des lois criminelles" cit., tomo primo, pag. 173.
Nota 101: "Paris intra muros" (Nobiltà), cit. in A. DESJARDIN, "Les Cahiers de doléance et la justice criminelle", pag. 477.
Nota 102: LANGRES, "Trois ordres", cit. ibid., pag. 483.
Nota 103: BRIEY, "Tiers Etat", cit. ibid., pag. 484. confer. P. GOUBERT E M. DENIS, "Les Franais ont la parole", 1964, pag. 203. Nei "Cahiers" si trovano anche richieste per il mantenimento di case di detenzione che le famiglie potrebbero utilizzare.
Nota 104: confer. THORSTEN SELLIN, "Pioneering in Penology", 1944, che offre uno studio esaustivo del Rasphuis e dello Spinhuis di Amsterdam. Si può lasciare da parte un altro modello spesso citato nel secolo Diciottesimo. E' quello proposto da Mabillon nelle "Réflexions sur les prisons des ordres réligieux", riedito nel 1845. Sembra che questo testo sia stato esumato nel secolo Diciannovesimo, nel momento in cui i cattolici contendevano ai protestanti il posto che questi ultimi avevano preso nel movimento della filantropia ed in alcune amministrazioni. L'opuscolo di Mabillon, che sembra essere stato poco conosciuto e privo di influenza, mostrerebbe che «il pensiero primo del sistema penitenziario americano» è un «pensiero tutto monastico e francese, malgrado ciò che si è potuto dire per dargli un'origine ginevrina e pennsilvanica» (L. Faucher).
Nota 105: VILAN XIV, "Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs", 1773, pag. 64; questa memoria, che è legata alla fondazione della casa di correzione di Gand, rimase inedita fino al 1841. La frequenza delle condanne al bando, accentuava ancora i rapporti tra crimine e vagabondaggio. Nel 1771, gli Stati di Fiandra constatavano che «le condanne di bando emesse contro i mendicanti restavano prive di effetto, visto che gli Stati s'inviavano reciprocamente i soggetti che trovavano pericolosi presso di sé. Ne risulta che un mendicante, cacciato così di luogo in luogo, finirà a farsi impiccare, mentre se lo si fosse abituato a lavorare, non si ritroverebbe su questa cattiva strada» (L. STOOBANT, in «Annales de la Société d'Histoire de Gand», tomo terzo, 1898, pag. 228). confer. tav. 15.
Nota 106: VILAN XIV, "Mémoire" cit., pag. 68.
Nota 107: Ibid., pag. 107.
Nota 108: Ibid., pagine 102-3.
Nota 109: J. HANWAY, "The Defects of Police", 1775.
Nota 110: Preambolo del "Bill" del 1779, citato da JULIUS, "Leons sur les prisons", trad. franc. 1831, primo, pag. 299.
Nota 111: I quaccheri conoscevano sicuramente anche il Rasphuis e lo Spinhuis di Amsterdam. confer. SELLIN, "Pioneering in Penology" cit., pagine 109-10. In ogni modo, la prigione di Walnut Street si poneva nella continuità dell'Almhouse aperta nel 1767 e della legislazione penale che i quaccheri avevano voluto imporre malgrado l'amministrazione inglese.
Nota 112: G. DE LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT, "Des Prisons de Philadelphie", 1796, pag. 9.
Nota 113: J. TURNBULL, "Visite à la prison de Philadelphie", trad. franc. 1797, pagine 15-16.
Nota 114: CALEB LOWNES, in TEETERS, "The Cradle of Penitentiary", 1955, pag. 49.
Nota 115: Sui disordini provocati da questa lette, confer. B. RUSH, "An Inquiry into the Effects of public Punishments", 1787, pagine 5-9, e ROBERTS VAUX, "Notices", pag. 45. Bisogna notare che nel rapporto di J.-L. Siegel, che aveva ispirato il Rasphuis di Amsterdam, era previsto che le pene non sarebbero state proclamate pubblicamente, che i prigionieri sarebbero stati condotti di notte alla casa di correzione, che i guardiani si sarebbero impegnati sotto giuramento a non rivelare la loro identità e che nessuna visita sarebbe stata permessa (SELLIN, "Pioneering in Penology" cit., pagine 27-28).
Nota 116: Primo rapporto degli ispettori di Walnut Street, citato da TEETERS, "The Cradle of Penitentiary" cit., pagine 53-54.
Nota 117: TURNBULL, "Visite à la prison de Philadelphie" cit., pag. 27.
Nota 118: B. Rush, che fu uno degli ispettori, nota, dopo una visita a Walnut Street: «Cure morali: sermoni, lettura di buoni libri, pulizia dei vestiti e delle stanze, bagni; non si alza la voce, poco vino, il minimo possibile di tabacco, poca conversazione oscena o profana. Lavoro costante; ci si occupa del giardino; è bello: 1200 cavoli» (in TEETERS, "The Cradle of Penitentiary" cit., pag. 50).
Nota 119: «Minutes of the Board», 16 giugno 1797, citato in TEETERS, "The Cradle of Penitentiary" cit., pag. 59.
Nota 120: W. BLACKSTONE, "Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre", trad. franc. 1776, pag. 19.
Nota 121: W. BRADFORD, "An Inquiry how far the Punishment of death is necessary in Pennsylvania", 1793, pag. 3.
Nota 122: RUSH, "An Inquiry into the Effects of public Punishment" cit., pag. 14. Quest'idea di un apparato in grado di trasformare si trova già in Hanway, nel progetto di un «riformatorio»: «L'idea di ospedale e quella di malfattore sono incompatibili; ma cerchiamo di fare della prigione un riformatorio ("reformatory") autentico ed efficace, invece di essere, come le altre, una scuola di vizio» ("Defects of Police", pag. 52).
Nota 123: Rush, "An Inquiry" cit., pag. 13.
Nota 124: confer. le critiche che Rush indirizzava agli spettacoli punitivi, in particolare a quelli che Dufriche de Valazé aveva immaginato; "An Inquiry" cit., pagine 5-9.